Cons. Stato Sez. IV, Sent., 18-11-2011, n. 6098 Ordinamento giudiziario

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con provvedimento del 13 novembre 2006, adottato su conforme deliberazione presa in data 16 novembre dello stesso anno dal Comitato di Presidenza del Consiglio Superiore della Magistratura, il Ministro della Giustizia decretava la decadenza dell’avv. M. P. dall’ufficio di giudice di pace nella sede di Rivarolo Canavese.

Dapprima in un colloquio riservato del 21 dicembre 2005 con il presidente del Tribunale di Ivrea e poi con un documento a questi indirizzato in data 23 dicembre 2005, consegnato l’11 gennaio 2006, l’avv. Franco Raballo, coordinatore del Giudice di pace di Rivarolo Canavese, riferiva la sostanziale coincidenza del contenuto di taluni ricorsi presentati allo stesso Giudice di pace, la quale faceva supporre che l’avv. P. avesse continuato a esercitare la professione forense innanzi a tale Ufficio successivamente alla sua nomina, con ciò venendo a integrare una della cause di incompatibilità previste dall’art. 8 della legge 21 novembre 1991, n. 374.

Svolta istruttoria e, in particolare, acquisite dichiarazioni, il Consiglio giudiziario presso la Corte di appello di Torino, in data 6 giugno 2006, riteneva fondata la contestazione e proponeva l’irrogazione della sanzione disciplinare della censura. Successivamente il Comitato di Presidenza del C.S.M. considerava parzialmente condivisibile nella motivazione tale proposta, cui si riportava sotto il profilo della ricognizione fattuale, ma – in applicazione del citato art. 8 della legge n. 374 del 1991 – riteneva come conseguenza necessitata la decadenza dall’ufficio dell’avv. P. e deliberava in tal senso.

L’avv. P. impugnava il provvedimento chiedendone l’annullamento previa sospensione dell’esecuzione. L’istanza cautelare era accolta dal T.A.R. per il Lazio con ordinanza 21 marzo 2007, n. 1877, e quindi respinta dal Consiglio di Stato con ordinanza del successivo 16 ottobre, n. 5410. Nel merito lo stesso T.A.R. – con sentenza 28 ottobre 2009, n. 11283 – accoglieva il ricorso, ritenendo fondata la censura con cui l’avv. P. aveva dedotto l’illegittimità dell’azione amministrativa dalla carenza di motivazione e di istruttoria. L’Autorità procedente avrebbe dovuto procedere a una verifica in contraddittorio per individuare l’esatto significato delle dichiarazioni acquisite agli atti (in particolare di quella del sig. S.) al fine di valutare se esse fossero o no compatibili con quanto sostenuto dall’originario ricorrente, il quale ha dichiarato di essersi limitato a consegnare al sig. S., per mera cortesia, copie di ricorsi da lui redatti e presentati per conto di altre persone, non predisponendo uno specifico ricorso a favore del medesimo e ignorando presso quale Autorità dovesse essere presentato. Non risulterebbe inoltre svolta una attività istruttoria per verificare se l’avv. P. avesse percepito un compenso per il servizio prestato, mentre l’esercizio della professione legale postulerebbe la prestazione di servizi di assistenza legale in cambio di un corrispettivo. In definitiva l’attività istruttoria non sarebbe stata tale da far ritenere accertata la causa di incompatibilità al di fuori di ogni ragionevole dubbio; sarebbe pertanto insufficiente la motivazione posta a base della disposta decadenza.

Con atto del 16 novembre 2010 l’Avvocatura Generale dello Stato impugnava la sentenza di primo grado. Richiamando anche la citata ordinanza di questo Consiglio, di reiezione dell’istanza cautelare a suo tempo proposta, l’Avvocatura – premesso che l’esercizio della professione forense da parte del giudice di pace dinanzi all’Ufficio al quale appartiene determina necessariamente la decadenza dall’incarico ai sensi dell’art 9 della legge n. 374 del 1991 – sostiene che il T.A.R. non avrebbe analizzato in modo logicamente conferente gli elementi indiziari emergenti dall’attività istruttoria espletata, piuttosto travalicando i limiti propri del sindacato generale di legittimità degli atti amministrativi. Più in particolare la sentenza impugnata non avrebbe considerato che: lo stesso originario ricorrente avrebbe ammesso, nei propri atti difensivi, di aver posto in essere i comportamenti contestati, sicché non sarebbe stata necessaria alcuna ulteriore attività istruttoria né, nella specie, alcun confronto; l’esercizio della prestazione forense prescinderebbe dalla corresponsione di un compenso; quanto alla prova di colpevolezza "al di là di ogni ragionevole dubbio", sarebbe incongruamente richiamata una formula propria del processo penale, consona alle esigenze di quest’ultimo (nel quale viene in questione la libertà personale dell’imputato), ma non coerente con la natura propria del procedimento amministrativo di decadenza del giudice di pace.

All’udienza del 4 novembre 2011 l’appello veniva chiamato e trattenuto in decisione.

Motivi della decisione

1. L’appello è fondato e va perciò accolto.

2. Come ricordato in narrativa, la vicenda tra origine da una segnalazione fatta al presidente del Tribunale di Ivrea dal coordinatore del Giudice di pace di Rivarolo Canavese, avv. Franco Raballo. Questi riferiva che, quando non era stato ancora chiamato a svolgere le funzioni di giudice di pace, l’avv. P. aveva depositato un atto di opposizione ai sensi dell’art. 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689, nell’interesse di una propria assistita. Successivamente alla presa di possesso dell’ufficio da parte dell’originario ricorrente, atti di analogo contenuto erano stati presentati innanzi allo stesso Giudice sia da parte di un altro professionista che, in proprio, da due cittadini. Appariva singolare, in specie, la circostanza che in tali ricorsi fossero in gran parte assunte le medesime conclusioni, le quali si mostravano persino identiche nella punteggiatura e in alcuni errori grammaticali. Infine, l’avv. P. aveva caldeggiato una delle vertenze in questione innanzi all’avv. Raballo anche insistendo per la liquidazione delle spese a favore del ricorrente.

Ascoltato dal presidente del Tribunale, il sig. S. confermava che "a redigere il ricorso è stato l’avv. M. P., che ha lo studio in Torino e che io conosco a seguito di pregressi rapporti. Ero a conoscenza che l’avv. P. fa il giudice di pace a Rivarolo Canavese però tengo subito a precisare che il ricorso in questione è stato esaminato e deciso dal giudice di pace dr. Raballo".

Contestato l’addebito disciplinare in data 22 marzo 2006, nella memoria difensiva del successivo 3 aprile l’avv. P. ha ammesso di conoscere da tempo il S. anche in ragione di interessi comuni e di avergli consegnato per mera cortesia e amicalità, in occasione di un incontro nel quale il S. aveva accennato a un ricorso che intendeva proporre contro una sanzione pecuniaria irrogatagli per eccesso di velocità, copie di ricorsi da lui stesso formulati in precedenza, senza peraltro sapere presso quale Autorità fosse destinataria del ricorso e senza ricevere in cambio alcun corrispettivo.

Nella trattazione della procedura innanzi al Consiglio giudiziario presso la Corte d’appello di Torino, nel corso della seduta del 6 giugno 2006 l’avv. P. si riportava sostanzialmente alle deduzioni difensive già formulate nella memoria ricordata, svolgendo successivamente più articolate difese negli atti depositati nel giudizio di primo grado.

3. Sulla base degli atti della causa risulta senz’altro acquisito un complesso di elementi che devono essere valutati nella loro globalità: l’avv. P. aveva consegnato al S. un ricorso da lui redatto; il S., in occasione della udienza di discussione del proprio ricorso, aveva espresso meraviglia per il fatto che il ricorso venisse trattato dall’avv. Raballo e non dal medesimo P. (si vedano quanto riferisce l’avv. Raballo nell’adunanza del Consiglio giudiziario senza essere contraddetto neanche successivamente); presso l’Ufficio del Giudice di pace di Rivarolo Canavese era stata depositata una pluralità di atti di contenuto analogo, se non coincidente, a quello di un ricorso presentato dall’avv. P. prima della sua nomina a magistrato onorario in quella località; l’avv. P. aveva sollecitato la decisione di una causa; in particolare aveva insistito sulla liquidazione delle spese (si vedano le dichiarazioni racchiuse nel verbale della citata adunanza del Consiglio giudiziario). E’ ben vero che l’avv. P. sembra mettere in discussione quest’ultima circostanza (nelle dichiarazioni rese innanzi al Consiglio giudiziario in data 6 giugno 2006 e soprattutto nella memoria difensiva del 24 ottobre 2009 presentata al Giudice di primo grado, senza avere invece nulla opposto nel primo scritto difensivo formulato nell’immediatezza del fatto in data 3 aprile 2006). Tuttavia tale contestazione, pur comprensibile per un evidente interesse di parte, si pone in immediato conflitto con l’esposto dell’avv. Raballo, nel quale si descrive esplicitamente un contegno inteso ad ottenere non informazioni (l’indirizzo giurisprudenziale in materia), ma concreti risultati (appunto, la liquidazione delle spese). Ne risulta in definitiva corroborato, anziché smentito, un elemento che, per concorde valutazione della stessa sentenza impugnata, "costituisce un elemento indiziario" (ancorché, in tesi, di per sé non sufficiente) "a supporto della tesi seguita dall’Autorità procedente".

Va pertanto considerata in tale contesto la ricostruzione del senso della dichiarazione del sig. S. circa la redazione del proprio ricorso da parte dell’avv. P.; dichiarazione che, anche alla luce di quanto precede, appare di tenore univoco e non richiede alcuna ulteriore attività istruttoria orientata a svelarne un possibile significato atecnico.

Una ricostruzione complessiva della vicenda offre dunque una serie omogenea di indici tali da far ritenere conclusivamente che – quanto meno nella vertenza del sig. S., che peraltro qui interessa – l’avv. P. abbia continuato l’esercizio della professione forense a Rivarolo Canavese anche dopo aver conseguito la nomina a giudice di pace in quella sede.

Sulla scorta delle considerazioni che precedono, il Collegio è pertanto dell’avviso che del tutto ragionevolmente – e, comunque, con valutazione immune da vizi dì ordine logico e dunque non suscettibile di essere censurata dal Giudice amministrativo – il Comitato di Presidenza del C.S.M. abbia ritenuto provata la redazione del ricorso del S. da parte dell’avv. P. nell’ambito di un’attività defensionale svolta innanzi all’Ufficio cui l’avv. P. apparteneva come magistrato onorario.

4. Ciò detto, risulta una petizione di principio l’affermazione secondo cui l’esercizio della professione forense postulerebbe che servizi di assistenza legale siano prestati dietro corrispettivo; di tal che, non essendo stato corrisposto un compenso nella concreta fattispecie, non sarebbe integrato l’illecito disciplinare contestato all’originario ricorrente.

Impregiudicata restando la questione su un piano generale, il Collegio ritiene indiscutibile la ratio sottesa agli artt. 8 e 9 della legge 21 novembre 1981, n. 374: ratio che non può essere se non quella di evitare che innanzi al medesimo Ufficio lo stesso professionista presti la propria attività come avvocato e come magistrato onorario, poiché una siffatta compresenza di funzioni porrebbe in dubbio sia l’immagine che la sostanza stessa dell’imparzialità del giudice, nuocerebbe gravemente al prestigio della Magistratura e produrrebbe inevitabili effetti distorsivi nella distribuzione della clientela tra i professionisti operanti in quei luoghi. Conseguenze, queste, evidentemente deprecabili e dannose per l’interesse pubblico sotto svariati profili e soprattutto, per quanto ora interessa, del tutto indipendenti dal carattere oneroso o gratuito della prestazione resa.

5. Su tali premesse, il percorso logico seguito dal Comitato di Presidenza del C.S.M. e la correlativa motivazione posta a base della disposta decadenza appaiono del tutto logici e immuni dalle censure che ad essi muove la sentenza appellata.

6. Per pura completezza si aggiunge che, accertato l’esercizio della professione forense e verificato così il sussistere di una delle cause di incompatibilità previste dall’art. 8 della legge n. 374 del 1981, la conseguenza non è disponibile da parte del titolare del potere disciplinare e – ai sensi del successivo art. 9 della stessa legge – non può che essere quella della decadenza.

7. Nulla infine quanto alle spese del presente grado di giudizio, non essendo costituito l’originario ricorrente.

Quanto invece al giudizio di primo grado, come per legge le spese seguono la soccombenza e vanno poste a carico del ricorrente originario, per un importo che il Collegio ritiene di stabilire nella misura di 3.000 euro.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima), 28 ottobre 2009, n. 11283.

Nulla per le spese in ordine al presente grado di giudizio. Quanto al primo grado, condanna l’originario ricorrente al pagamento delle spese nella misura di 3.000 euro,oltre a quelle previste per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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