Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 02-04-2012, n. 5231 Onorari

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

L.E. esponeva al Tribunale di Roma di essere stato dipendente dell’A.N.A.S.; di aver ricevuto in data 8 agosto 1990, unitamente ad altri quattro ingegneri, l’incarico di provvedere al collaudo, in corso d’opera e definitivo, dei lavori di costruzione del collegamento tra Pisone e Darfo Terme con raccordo al lotto n. 1;

di aver proseguito nell’incarico anche successivamente al suo passaggio alle dipendenze di altra amministrazione; riteneva che, da tale momento (1992), doveva essere compensato sulla base delle tariffe professionali vigenti, anche ai sensi dell’art. 2233 c.c..

L’A.N.A.S., costituitasi in giudizio, contestava sotto vari profili la domanda avanzata. In particolare, la società deduceva che la sola ed unica delega di attribuzione dell’incarico di collaudo all’Ing. L. era la n. 1328/1389 dell’8 agosto 1990, conferita in data anteriore all’entrata in vigore della L. n. 109 del 1994; rilevava, altresì, che la fonte normativa da cui partire per la determinazione del compenso andava individuata nella disciplina prevista nell’originario rapporto negoziale, non potendo rilevare, ratione temporis, la normativa successivamente intervenuta (e richiamata dall’ing. L.: ovvero l’incentivo di cui alla L. n. 109 del 1994, art. 18 e men che meno la disciplina prevista dall’art. 12 del Regolamento di Amministrazione di cui alla delibera del C.d.A. ANAS n. 7 del 2 febbraio 1996).

La società ricorrente rilevava che la difesa avversaria aveva erroneamente interpretato il principio di postnumerazione, considerato che lo stesso vuole soltanto sancire il diritto al compenso una volta che la prestazione risulti integralmente effettuata, e non stabilire che il compenso medesimo (qualora precedentemente determinato, come nel caso di specie) debba essere quantificato secondo la legge in vigore al momento del raggiungimento del risultato finale. Ciò anche ai sensi dell’art. 2233 c.c..

Con sentenza depositata il 10 gennaio 2006, il Tribunale di Roma dichiarava il diritto del L. a vedersi liquidare i compensi per l’attività di collaudo di cui alla delega dell’agosto 1990, secondo le tariffe professionali a decorrere dalla data di cessazione del rapporto di lavoro con l’ANAS (1992), da liquidarsi in separata sede; respingeva per il periodo precedente la domanda, compensando tra le parti le spese di lite. L’ANAS impugnava la sentenza.

Resisteva il L.. La Corte d’appello di Roma, con sentenza depositata il 21 novembre 2009, respingeva il gravame, condannando l’ANAS al pagamento delle spese. Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso l’ANAS s.p.a., affidato ad unico articolato mezzo, poi illustrato con memoria. Resiste il L. con controricorso.

Motivi della decisione

1. La ricorrente denuncia la violazione dell’art. 2233 c.c., nonchè insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, relativamente all’applicazione, nella determinazione dei compensi dovuti all’ing. L., delle tariffe professionali vigenti al momento dell’esecuzione delle opere e non già quelli previsti dall’incarico dell’agosto 1990, ove erano compiutamente previsti i compensi spettanti. Lamenta la ricorrente che la corte di merito, ritenendo che al momento del conferimento dell’incarico il L., quale dipendente dell’ANAS, versava in una condizione di metus, quanto allora convenuto (1990) non poteva trovare applicazione per il periodo successivo alla cessazione del rapporto con l’azienda (1992), applicando così criteri di liquidazione non concordati tra le parti (tariffe professionali di cui alla L. n. 109 del 1994 e D.P.R. n. 554 del 1999, nonchè la Delib. ANAS n. 11 del 1995 e Delib. ANAS n. 7 del 1996) e peraltro successivi all’atto di incarico, riconoscendo valore alle pattuizioni in esso convenute solo sino alla cessazione del rapporto del L. con l’ANAS, in contrasto con l’art. 2233 c.c. alla stregua del quale, ai fini della determinazione dei compensi, deve aversi riguardo al momento in cui interviene l’accordo tra le parti e non al momento in cui la prestazione è concretamente eseguita.

3. Il motivo è fondato.

Questa Corte ha più volte affermato (Cass. 11 agosto 2011 n. 17222;

Cass. 5 ottobre 2009 n. 21235) che il compenso per prestazioni professionali va determinato in base alla tariffa ed adeguato all’importanza dell’opera solo nel caso in cui esso non sia stato liberamente pattuito, in quanto l’art. 2233 cod. civ. pone una garanzia di carattere preferenziale tra i vari criteri di determinazione del compenso, attribuendo rilevanza in primo luogo alla convenzione che sia intervenuta fra le parti e poi, solo in mancanza di quest’ultima, e in ordine successivo, alle tariffe e agli usi e, infine, alla determinazione del giudice, mentre non operano i criteri di cui all’art. 36 Cost., comma 1, applicabili solo ai rapporti di lavoro subordinato.

La violazione dei precetti normativi che impongono l’inderogabilità dei minimi tariffari non importa la nullità, ex art. 1418 c.c., comma 1, del patto in deroga, in quanto trattasi di precetti non riferibili ad un interesse generale, cioè dell’intera collettività, ma solo ad un interesse della categoria professionale. Osserva inoltre questa S.C. che, essendo pacifico che il compenso spettante al L. era dovuto, ed in tal senso entrambe le decisioni di merito, secondo quanto pattuito con l’incarico del 1990, non si vede perchè dal 1992, allorquando cessò il rapporto di lavoro dipendente con l’ANAS ma non quella di collaudatore, il compenso, in assenza di diverse pattuizioni tra le parti avrebbe dovuto essere diverso, o determinato dal giudice.

Peraltro, allorquando il L. cessò il suo rapporto con l’ANAS, avrebbe potuto – non più, anche a voler seguire sul punto il ragionamento della corte territoriale, in condizione di dedotto metus – pattuire nuovi compensi, rifiutandosi, in caso contrario ed ove consentito dall’iniziale contratto, di espletare la sua opera.

Nè può opporsi l’inderogabilità dei minimi tariffari posto che, come parimenti più volte osservato da questa S.C. (ex plurimis, Cass. 11 agosto 2009 n. 18223) anche la possibilità di concordare, in materia di compensi per prestazioni professionali degli ingegneri ed architetti, per le prestazioni rese in favore dello Stato o di altri enti pubblici per la realizzazione di opere pubbliche il cui onere è a carico dello Stato, una riduzione dei minimi tariffari, non comporta, in mancanza di una esplicita previsione in tal senso, la nullità del patto derogatorio degli anzidetti minimi tariffari, e tantomeno l’obbligo dell’Amministrazione committente di liquidare al professionista il maggiore compenso richiesto in base alle proprie parcelle, sulla scorta del pareri di congruità emessi dall’Ordine professionale. Ed infatti, in linea con l’evoluzione normativa, interna e comunitaria, in materia di compensi professionali, deve ritenersi che la previsione di minimi tariffari non si traduca in una norma imperativa idonea a rendere invalida qualsiasi pattuizione in deroga, atteso che essa risponde all’interesse del decoro e della dignità delle singole categorie professionali, e non a quello generale dell’intera collettività, che è il solo idoneo ad attribuire carattere di imperatività al precetto con la conseguente sanzione della nullità delle convenzioni comunque ad esso contrarie.

4. Il ricorso va pertanto accolto, la sentenza impugnata cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti, viene decisa nel merito direttamente da questa Corte con il rigetto della domanda. Le spese dell’intero giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la domanda proposta dal L..

Condanna quest’ultimo al pagamento delle spese del giudizio di primo grado, pari ad Euro 1.300,00, di cui Euro 600,00 per onorari; del giudizio di appello, pari ad Euro 1.438,00, di cui Euro 700,00 per onorari, e di quelle del presente giudizio di legittimità, liquidate in Euro 40,00, per esborsi, Euro 2.500,00 per onorari, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a..

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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