Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 05-10-2011) 19-10-2011, n. 37945 Correzione di errori materiali

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

P.R. ricorre, a mezzo del suo difensore, avverso il provvedimento di correzione dell’errore materiale 9 maggio 2011 (depositato il successivo giorno 10) del Giudice monocratico del Tribunale di Brescia (il quale ha disposto d’ufficio l’eliminazione dal dispositivo – letto in udienza – della sentenza 9 maggio 2010, depositata il 20 maggio 2011, della dizione "pena sospesa" ivi contenuta), deducendo vizi e violazioni – nella motivazione nella decisione impugnata – nei termini critici che verranno ora riassunti e valutati.

I motivi di impugnazione e le ragioni della decisione di questa Corte.

Con un primo motivo di impugnazione viene dedotta inosservanza ed erronea applicazione della legge, e comunque l’abnormità dell’atto posto in essere sotto il profilo di una correzione ex art. 130 c.p.p..

Il difensore evidenzia in fatto che, dopo la lettura del dispositivo in udienza, costituito da un modulo prestampato con espressioni interlineate, il giudice, prima del deposito della motivazione "melius re perpensa", considerata la contraddittorietà del dispositivo, che da un lato concedeva la sospensione condizionale della pena e dall’altro manteneva le misure cautelari precedentemente disposte, in spregio all’art. 275 c.p.p., comma 2 bis, abbia provveduto successivamente a modificare il dispositivo nel senso di escludere la già pubblicata decisione si sospensione condizionale della pena.

Lamenta quindi il ricorso che il giudice, anzichè, come avrebbe dovuto e potuto, emettere una successiva ordinanza ex art. 300 c.p.p., di revoca della misura cautelare in essere, abbia revocato il beneficio della sospensione condizionale precedentemente concesso, con provvedimento successivo, emesso fuori udienza, al di fuori del contraddicono delle parti, dopo la pubblica lettura del dispositivo, con provvedimento del tutto abnorme, illegittimo e non previsto da alcuna regola processuale.

Con un secondo motivo si prospetta violazione ed erronea applicazione degli artt. 164 e 168 c.p. (inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, mancanza di motivazione, art. 606 c.p.p., lett. b) ed e).

Si sostiene invero che il provvedimento impugnato non può neppure costituire atto compiuto dal Tribunale di Brescia in funzione di giudice dell’esecuzione ed in quanto avvedutosi di elementi ostativi alla concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, ai sensi del combinato disposto dell’art. 164 c.p., comma 4, e art. 168 c.p. o della sopravvenienza di elementi idonei alla revoca del beneficio.

Non sussiste, infatti, in atti nemmeno la traccia di una o più precedenti condanne del Signor P.R. a pena detentiva ostativa: l’imputato risulta essere del tutto incensurato ed a nulla valgono i due precedenti di polizia riferiti dai militari operanti nel corso dell’udienza di convalida che non possono costituire precedente.

Con un terzo ed un Quarto motivo si prospettano: nullità del provvedimento per violazione dell’art. 546 c.p.p., difettando le condizioni formali che connotano una sentenza o comunque una decisione giudiziaria; nullità della decisione stessa per assenza di motivazione.

Il ricorso deve ritenersi fondato per le ragioni di seguito indicate.

Il provvedimento impugnato, che sostanzialmente si propone come correzione di errore materiale, ferme restando le questioni attinenti alla "modificazione essenziale dell’atto", è stato assunto d’ufficio, ma in violazione dell’art. 130 c.p.p., comma 2 il quale prevede esplicitamente che il giudice provveda in Camera di consiglio a norma dell’art. 127 c.p.p..

Modalità questa non rispettata dal giudice monocratico del Tribunale di Brescia: trattasi di motivo assorbente che da solo impone l’annullamento senza rinvio dell’impugnata ordinanza, con ordine di trasmissione degli atti al Tribunale di Brescia per l’ulteriore corso, che rispetti le sequenze e le ritualità imposte dall’art. 127 c.p.p. per il procedimento in camera di consiglio.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Brescia per l’ulteriore corso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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