Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 05-10-2011) 19-10-2011, n. 37944 Misure cautelari

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

E.A.H. ricorre, a mezzo del suo difensore, deducendo vizi e violazioni di legge nella motivazione dell’ ordinanza 29 giugno 2011 del Tribunale della libertà di Bologna, che ha dichiarato inammissibile "per carenza di interesse" l’appello proposto ex art. 310 c.p.p. avverso l’ordinanza 19 maggio del G.I.P. del tribunale di Bologna, il quale, aveva rigettato la richiesta di perdita di efficacia, a decorrere dal 6 febbraio 2011, della misura della custodia cautelare in carcere, applicata il 21 gennaio 2011, relativamente agli addebiti contestati al capo sub 3. 1.) la vicenda processuale.

In fatto il ricorso evidenzia:

a) che la donna, la quale era stata sottoposta a prima misura cautelare custodiale il 5 gennaio 2010. dal G.I.P. del Tribunale di Modena è stata raggiunta il 21 gennaio da una "seconda ordinanza cautelare", del GIP Bolognese nel procedimento 21861/09 R.G.N.R. P.M. Bologna, separato dal più remoto 12082/09;

b) che il Tribunale della Libertà di Bologna, con ordinanza 24 marzo 2011 (impugnata per Cassazione nel procedimento 25134/11 pure oggi fissato), investito di appello ex art. 310 c.p.p. avverso altra ordinanza (7.3.2011 del GIP del Tribunale di Bologna), in punto di retrodatabilità per gli effetti dell’art. 297 c.p.p., comma 3, della seconda ordinanza bolognese, alla data di applicazione della prima misura modenese, a pag. 4 aveva testualmente argomentato: "ora nella fattispecie in esame se il vincolo della continuazione parrebbe potersi individuare tra il delitto per il quale procede l’Autorità Modenese e gli episodi di detenzione a fini di spaccio contestati nel capo 3) della rubrica del procedimento Bolognese … non vi sono elementi che consentano di reputare che i reati scopo (e il fatto accertato a (OMISSIS)) siano stati programmati, neppure nelle sole linee essenziali sin dal momento genetico del sodalizio; pertanto non è ravvisabile la continuazione tra il delitto associativo e gli altri reati";

c) che avverso l’ordinanza 24 marzo 2011 del Tribunale del Riesame è stato proposto ricorso per Cassazione pure oggi fissato;

d) che con l’ordinanza 7 marzo – 26 marzo 2011 il Tribunale del Riesame di Bologna, ha esplicitamente riconosciuto il vincolo "dell’identità di disegno criminoso" fra il fatto reato "Modenese" (di cui alla prima ordinanza 5.1.2010 del GIP del Tribunale di Modena a seguito di arresto di E.A.H. in data 3.1.2010, per la ritenuta violazione di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, (in (OMISSIS)), e quelli, reati satelliti, di cui sub. 3) dell’ordinanza 7.1.2011 del GIP del Tribunale di Bologna eseguita il 21.1.2011;

e) che, avendo il Tribunale della libertà di Bologna ritenuta la "retrodatabilità" fra il fatto di cui all’ordinanza modenese 5 gennaio 2010 e i reati satelliti di cui al capo sub 3) della seconda ordinanza bolognese 7 gennaio 2011 eseguita il 21 gennaio 2011, si era richiesto al GIP del Tribunale di Bologna, preso atto di quanto statuito dal Giudice del Riesame, che dichiarasse la perdita di efficacia in parte qua della propria ordinanza 7-21 gennaio 2011 limitatamente agli addebiti di cui sub 3);

f) che il G.I.P. felsineo – con ordinanza 19 maggio 2011 – argomentava che l’affermazione del Tribunale del Riesame, secondo la quale si sarebbe potuto ravvisare il vincolo della continuazione fra il fatto reato modenese e i reati satelliti bolognesi, non presentava i caratteri della perentorietà: ergo, essendo stata meramente ipotizzata l’identità di disegno criminoso, la chiesta scarcerazione non doveva essere disposta;

g) che il Tribunale di Bologna con provvedimento 29 giugno 2011. a seguito di appello ex art. 310 c.p.p., tendente alla declaratoria di perdita di efficacia del titolo cautelare felsineo, in parte qua, limitatamente ai delitti satelliti di cui sub 3), ha sostenuto che, non avendo richiesto il difensore la retrodatazione per il delitto associativo di cui al capo sub 1., relativamente al quale risulta ricorsa per Cassazione l’ordinanza 7-26 marzo 2011 del medesimo Tribunale (che aveva ritenuto non potesse con figurarsi l’identità di disegno criminoso tra reati satelliti tutti e ipotesi associativa sub 1.), che la prevenuta non otterrebbe alcun effetto favorevole da una decisione "positiva", atteso che il termine di fase non varierebbe, nè potrebbe essere ipotizzabile alcun vantaggio posto che, comunque, anche se operasse la retrodatazione per i delitti satelliti di cui sub 3) del titolo secondo felsineo, essa retrodatazione non potrebbe operare comunque per l’ipotesi associativa con conseguente difetto di interesse e inammissibilità dell’impugnazione.

2.) il motivo di impugnazione e le ragioni della decisione della Corte di legittimità.

Con un unico motivo di impugnazione si prospetta vizio di motivazione e violazione di legge in relazione all’art. 125 c.p.p., art. 297 c.p.p., comma 3, art. 303 c.p.p., comma 1, lett. a), n. 3, artt. 178 e 179 c.p.p., artt. 272, 273 e 275 c.p.p..

Il ricorrente difensore lamenta vizio di motivazione in quanto, anche a ritenere che la retrodatazione non avrebbe potuto operare per l’ipotesi associativa (in relazione alla quale era stata emessa una decisione di sfavore tuttora sub judice per la quale pende ricorso per Cassazione avverso l’ordinanza 24.03.2011 del Tribunale della Libertà di Bologna), va rimarcata l’illogicità e l’illegittimità della conclusione in punto di carenza di interesse e di ininfluenza di una decisione favorevole relativamente alla intervenuta decorrenza, quanto ai soli delitti satelliti sub 3) della II ordinanza cautelare felsinea.

Da ciò la richiesta di annullamento dell’ ordinanza 29.06.2011 del tribunale di Bologna che ha dichiarato inammissibile "per asserito difetto di interesse" l’appello proposto ex art. 310 c.p.p. in favore di E.A.H., avverso l’ordinanza emessa il 19 maggio 2011 dal G.I.P. del tribunale di Bologna, nel procedimento 21861/09 r.g.n.r., reiettiva della richiesta di declaratoria di perdita di efficacia del titolo, limitatamente ai delitti di cui al capo sub 3 dell’addebito provvisorio .

Il ricorso è inammissibile, non già per infondatezza delle questioni attinenti all’interesse ad impugnare, ma per la diversa ragione che trattasi di riproposizione di questione già oggetto dell’impugnazione per Cassazione della ordinanza 24 marzo 2011 del Tribunale della libertà di Bologna.

In proposito va rilevato che, in data odierna, questa Corte, decidendo sull’impugnazione dell’indagata, avverso l’ordinanza 24.03.2011 del Tribunale della Libertà di Bologna ha annullato detta ordinanza limitatamente alla richiesta di retrodatazione della misura cautelare 7 gennaio 2011 del G.I.P. di Bologna, con riferimento al reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 (capo sub 3) e ha rinviato per nuovo esame sul punto al Tribunale di Bologna.

L’impugnazione è quindi inammissibile.

All’inammissibilità del ricorso stesso consegue, ex art. 616 c.p.p., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare in Euro 300 (trecento).

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 300,00 in favore della Cassa delle ammende.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

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