Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 05-10-2011) 19-10-2011, n. 37942 Associazione per delinquere Detenzione, spaccio, cessione, acquisto

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

E.A.H. ricorre, a mezzo del suo difensore, deducendo vizi e violazioni di legge nella motivazione dell’ordinanza 24 marzo 2011 del Tribunale della libertà di Bologna, il quale ha respinto l’appello ex art. 310 c.p.p. contro l’ordinanza 7 marzo 2011 del G.I.P. del Tribunale di Bologna (il quale aveva rigettato la richiesta di declaratoria di perdita di efficacia, ai sensi e per gli effetti dell’art. 297 c.p.p., art. 303 c.p.p., comma 1, lett. a, n. 3 alla data del 06.02.2011 della custodia cautelare in carcere, disposta con ordinanza 7 gennaio 2011 del G.I.P. del Tribunale di Bologna, eseguita il 21.01.2011) per decorrenza del termine cautelare massimo di fase, da doversi retrodatare alla data del 03.01.2010. 1.) la vicenda processuale.

Dagli atti risulta la seguente scansione processuale degli eventi:

a) il 3 gennaio 2010 la E. è stata tratta in arresto nella flagranza del delitto di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, nel procedimento n. 38/10 della Procura di Modena per essere stata trovata in possesso, nell’abitazione sita in (OMISSIS), nella quale conviveva con il coindagato T.A. di: kg. 156,4 di hashish, kg. 3,002 di cocaina, gr. 156,04 di sostanza da taglio e altro materiale per il confezionamento, diversi telefoni cellulari, e della somma di Euro 34.065;

b) con ordinanza del 5 gennaio 2010 il G.I.P, del Tribunale di Modena ha applicato alla prevenuta la custodia cautelare in carcere;

c) il 14 gennaio 2010, pochi giorni dopo l’arresto, il P.M. di Modena ha inviato alla DDA di Bologna una nota con la quale – dopo avere dato atto dell’arresto della E., della fuga del T., dello stupefacente e degli altri beni in sequestro, nonchè delle dichiarazioni rese da A.S. – ha invitato l’Ufficio distrettuale a valutare se nel caso in esame ricorressero le condizioni per "la ipotizzabilità del reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74";

d) la misura di massimo grado è stata successivamente sostituita dal G.I.P. del Tribunale di Modena, il 3 giugno 2010, con gli arresti domiciliari, e successivamente, il 16 dicembre 2010, con l’obbligo di dimora a (OMISSIS);

e) la stessa E. è stata successivamente arrestata il 21 gennaio 2011 in forza di ordinanza custodiale 7 gennaio 2011 del G.I.P. del Tribunale di Bologna per i delitti sanzionati dagli artt.74 (associazione finalizzata al traffico di narcotico quale concorrente nella costituzione con i compiti di custodire la droga e il denaro ricavato dalle illecite cessioni in un’abitazione nella sua disponibilità sita in (OMISSIS), nonchè di "tagliare" lo stupefacente) e D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 (detenzione continuata e per uso non esclusivamente personale di cocaina e hashish, tra il (OMISSIS));

f) all’esito dell’udienza preliminare del 13 dicembre 2010 il G.U.P. del Tribunale di Modena ha disposto il rinvio a giudizio della prevenuta;

g) con richiesta depositata il 28 gennaio 2011 nel presente procedimento (n.21.861/09 R.G.N.R. Proc. Rep. Bologna) la E. ha domandato in via principale la declaratoria di inefficacia dell’ordinanza custodiale emessa il 7 gennaio 2011 a fare data dal 6 febbraio 2011 e in via subordinata la sostituzione della misura in corso di applicazione con l’obbligo di dimora nel Comune di (OMISSIS);

h) il 6/7 marzo 2011 il G.I.P. del Tribunale di Bologna ha respinto sia l’istanza di declaratoria di inefficacia dell’ordinanza del 7 gennaio 2011 sia quella di sostituzione della misura carceraria con quella dell’obbligo di dimora;

i) la E.E. ha proposto appello avverso l’ordinanza di rigetto del G.I.P. bolognese chiedendo – in via principale – la declaratoria di inefficacia dell’ordinanza custodiale da lui emessa il 7 gennaio 2011 a fare data dal 6 febbraio 2011 e – in via subordinata – la sostituzione della misura in corso di applicazione con l’obbligo di dimora nel Comune di (OMISSIS);

l) nel gravame si è sostenuto che il 3 gennaio 2010 la ricorrente è stata tratta in arresto a Camposanto con conseguente iscrizione del procedimento n. 38/10 R.G.N.R. Procura di Modena, ma sulla scorta di attività di intercettazione eseguite nel presente procedimento (n.21.082/09 R.G.N.R. Proc. Bologna); che, in ogni caso, il 14 gennaio 2010, il P.M. di Modena ha trasmesso gli atti alla D.O.A. per le valutazioni di competenza in ordine all’esistenza della fattispecie associativa; che i reati per i quali procede l’Autorità Giudiziaria bolognese sono legati dal vincolo della continuazione con quello modenese e pertanto si verterebbe in una fattispecie di connessione qualificata, come si desume chiaramente dall’addebito contestato nel capo 3, afferente a più fatti di detenzione di narcotico a fini di spaccio perpetrati tra il (OMISSIS);

m) la conclusione dell’appello è stata quindi nel senso di sostenere che la retrodatazione opera automaticamente per i fatti, desumibili anteriormente al rinvio a giudizio nel procedimento in cui era stata emessa la prima ordinanza coercitiva, tenuto conto che nel caso in esame il rinvio a giudizio – per la fattispecie ascritta nel procedimento n. 39/10 Proc. Modena – è intervenuto il 13 dicembre 2010, e cioè successivamente alla presentazione della richiesta di applicazione di misura cautelare nel procedimento bolognese (avvenuta il 22 novembre 2010) e le due Autorità procedenti erano reciprocamente a conoscenza della pendenza dei rispettivi procedimenti quanto meno dal 14 gennaio 2010 (P.M. di Modena) e dal 3 gennaio 2010 (P.M. Bologna);

n) in definitiva: essendo stata la E. sottoposta all’obbligo di dimora dal 16 dicembre 2010, nell’ambito del procedimento modenese, e arrestata il 21 gennaio 2011 in quello bolognese, il termine di fase sarebbe interamente decorso il 6 febbraio 2011 con inefficacia – a partire da quest’ultima data – dell’ordinanza del G.I.P. di Bologna il 7 gennaio; in ogni caso sarebbero venute meno, o comunque grandemente scemate, le esigenze cautelari che avevano originariamente determinato l’applicazione della misura di maggior rigore, come dimostrato dall’utile sottoposizione della E. dapprima agli arresti domiciliari (dal 3 giugno 2010) e poi addirittura all’obbligo di dimora;

o) il Tribunale del riesame con ordinanza 24 marzo 2011, sottoscritta dal solo estensore e con dispositivo sottoscritto anche dal presidente del Collegio e dal terzo giudice, ha confermato il provvedimento impugnato.

2) la motivazione del Tribunale del riesame.

Il Tribunale del riesame, con la decisione impugnata, ha escluso l’applicabilità nella specie della disciplina prevista dall’art. 297 c.p.p., comma 3, sostenendo che non vi è prova che i delitti in relazione ai quali la E. è stata attinta dalle due misure cautelari siano tra loro connessi.

In proposito il provvedimento ha rilevato che, nel caso di specie, "se il vincolo della continuazione parrebbe potersi individuare tra il delitto per il quale procede l’Autorità Giudiziaria modenese e gli episodi di detenzione a fini di spaccio contestati nel capo 3 della rubrica del procedimento bolognese", non vi sono elementi che consentano di reputare che i reati scopo (e il fatto accertato a Camposanto il 3 gennaio 2010) siano stati programmati, neppure nelle sole linee essenziali, sin dal momento genetico del sodalizio, pertanto, non è stata ravvisata la continuazione tra il delitto associativo e gli altri reati.

In ogni caso, aggiunge il Tribunale del riesame; non vi è neppure prova che ricorra l’ipotesi oggetto della sentenza della Corte costituzionale n. 408/05, difettando la condizione minima necessaria per la retrodatazione nell’ipotesi di fatti diversi non connessi, e cioè che risulti che gli elementi per emettere la nuova ordinanza fossero già desumibili dagli atti al momento della emissione del precedente provvedimento.

Per concludere, secondo il provvedimento impugnato, non vi sono dati che consentano di ritenere che i gravi indizi di colpevolezza, per il delitto disciplinato dal D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74 a carico della E., fossero desumibili dagli atti trasmessi all’Autorità Giudiziaria bolognese, anteriormente all’adozione della prima ordinanza cautelare (ovvero antecedentemente al 5 gennaio 2010), con conseguente rigetto della richiesta di declaratoria di inefficacia dell’ordinanza emessa dal G.I.P. del Tribunale di Bologna il 7 gennaio 2011 a far data dal 6 febbraio successivo.

3.) I motivi di ricorso e le ragioni della decisione della Corte di legittimità.

Con un primo motivo di impugnazione viene dedotta inosservanza ed erronea applicazione della legge sotto il profilo della violazione dell’art. 297 c.p.p., art. 303 c.p.p., comma 1, lett. a), n. 3, artt. 272, 273, 274 e 275 c.p.p., art. 81 cpv. c.p. per decorrenza del termine cautelare massimo di fase, da doversi retrodatare alla data del 03.01.2010 (con computabilità del presofferto subito dal 3 gennaio 2010 al 16 dicembre 2010 nel connesso procedimento modenese 38/2010 r.g.n.r.).

In particolare si rileva l’illogicità della negata continuazione tra reato associativo e reati scopo, tenuto conto che i secondi risultano commessi in (OMISSIS) e che l’ipotesi associati va è contestata in (OMISSIS) e zone limitrofe "fra l'(OMISSIS) ad oggi".

Ciò posto, va preliminarmente chiarito che l’indagata ha interesse ad ottenere la scarcerazione in riferimento all’addebito cautelare per il quale si prospetta che i termini di custodia siano scaduti, pur permanendo nello stato di detenzione cautelare peri altro addebito, ex D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74 (cass. pen. sez. 1, 42012/2010 Rv. 249074).

Fatta tale premessa, ritiene la Corte che il ricorso debba ritenersi parzialmente fondato per le ragioni di seguito indicate.

Invero, come risulta dalla scansione dei dati processuali, dianzi minutamente esposta, e dalla motivazione dell’ordinanza del Tribunale del riesame, nel punto in cui testualmente afferma: "se il vincolo della continuazione parrebbe potersi individuare tra il delitto per il quale procede l’Autorità Giudiziaria modenese e gli episodi di detenzione a fini di spaccio contestati nel capo 3 della rubrica del procedimento bolognese", tale prospettazione risulta formulata in via di ipotesi, e poi negata in concreto sotto il profilo della carente prova della continuazione tra reato associativo e gli altri reati.

L’ordinanza infatti prosegue asserendo che "non vi sono elementi che consentano di reputare che i reati scopo (e il fatto accertato a (OMISSIS)) siano stati programmati, neppure nelle sole linee essenziali, sin dal momento genetico del sodalizio, pertanto, non è stata ravvisata la continuazione tra il delitto associativo e gli altri reati".

Come rilevato in ricorso, le espressioni usate dal provvedimento impugnato, ipotizzano "implicitamente" che la continuazione sussista fra tutti i reati scopo, commessi sino alla data del 3 gennaio 2010 e, al contempo, che difetti il nesso teleologia) rispetto alla sola ipotesi associativa.

Conclusioni queste assunte – peraltro – senza valutare in fatto che l’associazione è contestata come operante in Bologna e zone limitrofe fra l'(OMISSIS) ad oggi, mentre i delitti scopo risultano commessi dal (OMISSIS), e cioè un mese dopo la nascita del contestato sodalizio.

Trattasi di inciso che, per come espresso, contiene profili di illogicità, che impongono l’annullamento con rinvio della decisione impugnata, limitatamente alla richiesta di retrodatazione della misura cautelare 7 gennaio 2011 del G.I.P. di Bologna, con riferimento al reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 (capo sub 3), concernente più fatti di detenzione di narcotico a fini di spaccio perpetrati tra il (OMISSIS).

Il rinvio per nuovo esame sul punto al Tribunale di Bologna, viene contenuto alla richiesta di retrodatazione della misura cautelare 7 gennaio 2011 del G.I.P. di Bologna, con riferimento alla contestazione del reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 ed il giudice cautelare, nella piena libertà delle valutazioni di merito di competenza, dovrà porre rimedio all’accertato deficit argomentativo in relazione al solo capo sub 3).

Con un secondo motivo si lamenta la sopravvenuta insussistenza di esigenze cautelari, e la non attualità delle esigenze cautelari stesse.

Il motivo non ha fondamento.

Esiste infatti sul punto una precisa e corretta valutazione del Tribunale del riesame ampiamente e diffusamente argomentata.

I giudici di merito per il delitto ex D.P.R. n. 43 del 1973, art. 74 hanno concluso che, non solo non sono stati acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari, ma al contrario, vi sono fatti positivi che portano a ritenere che ricorrano quelle di cui all’art. 274 c.p.p., lett. c), ricorrendo il concreto e attuale pericolo che l’indagata, se lasciata libera, commetta altri reati della stessa indole di quelli per cui si procede.

Tale esito di reale pericolo è stato correttamente correlato:

a) alle specifiche modalità esecutive della condotta (partecipazione a un’associazione dedita al traffico internazionale di stupefacenti con l’impiego di uomini e mezzi per il trasporto; custodia nella sua abitazione di quantitativi assai rilevanti di hashish e cocaina, nonchè di una ingente somma di denaro; predisposizione delle dosi, previo "taglio" dello stupefacente), univocamente sintomatiche di una radicata scelta criminale;

b) alla personalità dell’indagata caratterizzata da una spiccata capacità a delinquere, tenuto conto che lo stesso G.I.P. del Tribunale di Modena, nell’applicare la misura dell’obbligo di dimora nel procedimento di propria competenza, ha confermato la permanenza di esigenze cautelari a carico della prevenuta.

Trattasi di valutazioni prive di illogicità, sviluppate con coerente linearità, aderenti alle emergenze processuali, e, per ciò stesso non suscettibili di censura in sede di legittimità. li motivo va quindi rigettato.

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata limitatamente alla richiesta di retrodatazione della misura cautelare 7 gennaio 2011 del G.I.P. di Bologna, con riferimento al reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 (capo sub 3) e rinvia per nuovo esame sul punto al Tribunale di Bologna.

Rigetta nel resto il ricorso.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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