Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 05-10-2011) 19-10-2011, n. 37941

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Con ordinanza del 28.4-20.5.2011 il Tribunale di Caltanissetta ha confermato la custodia cautelare domiciliare, applicata a M. V.S. dal locale GIP in data 29.3.2011 per il concorso nel delitto di cui al D.L. n. 306 del 1992, art. 12 quinquies, in relazione all’assunzione in data 23.9.2008 della qualità di amministratore unico della agm, società operativa a resp. lim., in realtà gestita dal padre M.G. (pag. 18).

Ricorre con unico articolato motivo M.V.S., a mezzo del difensore fiduciario, per violazione di legge e vizi di motivazione in relazione all’art. 274 c.p.p., per due ragioni:

– quanto all’elemento psicologico: secondo il ricorrente la motivazione del Tribunale sarebbe apodittica sulla consapevolezza del fine illecito perseguito dal padre, solo in ragione della qualità di figlio ed in un contesto di vari passaggi di titolarità tra i familiari finalizzati ‘plausibilmentè alla miglior efficacia e produttività, ed errata laddove ritiene sufficiente il dolo generico del terzo;

– quanto alle esigenze cautelari, il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto "neutro" il dato dell’incensuratezza e non avrebbe considerato la possibilità per l’indagato di poter ottenere, anche con la riduzione per l’eventuale rito abbreviato, pena detentiva inferiore ai due anni, comunque non spiegando perchè sarebbe stata inidonea misura meno gravosa.

2. Il ricorso è infondato.

Quanto all’elemento psicologico, va condiviso il rilievo del ricorrente secondo il quale anche per il "terzo" (soggetto strutturalmente indispensabile per il peculiare concorso "necessario" che caratterizza il reato ex L. n. 306 del 1992, art. 12 quinquies, ancorchè con le precisazioni di cui a Sez. 2, sent.28942/2009 e Sez. 6, sent. 15489/2004 sull’irrilevanza dell’eventuale assoluzione del "terzo" per mancanza di dolo rispetto all’illiceità della condotta dell’immediato interessato) è necessario il dolo specifico (Sez.5, sent. 39992/2007 che, respingendo una censura di incostituzionalità della disciplina ex art. 12 quinquies, in motivazione ha chiarito che "essa punisce una condotta ben definita che è quella della interposizione fittizia o trasferimento fraudolento di beni, assistiti dal dolo specifico, il quale consiste nella consapevolezza e volontà, da dimostrare a carico di tutti i soggetti chiamati a rispondere del trasferimento fraudolento,che tale condotta sia volta a eludere gli effetti della procedura per l’applicazione di misure di prevenzione patrimoniale"), e in tal senso va corretta la motivazione del provvedimento impugnato.

Ma dalla medesima ordinanza risulta che il Tribunale, dopo aver affermato l’erroneo principio di diritto "in astratto" (pag. 22), ha poi in concreto motivato specificamente sulla certa consapevolezza da parte del figlio dell’intenzione illecita che il padre perseguiva con l’intestazione fittizia che vedeva il ricorrente protagonista (pag.

23 e 24) in particolare, oltre al legame familiare ed alla incompatibilità tra la giovane età e mancanza di esperienza ed il ruolo, evidenziando la condotta di V. quale immediatamente percepita dalle intercettazioni del giorno 25 gennaio 2008 – quindi precedenti l’assunzione della carica sociale -, con un apprezzamento di merito puntuale e talmente non incongruo alla valutazione conclusiva, da essere stato significativamente ignorato nel ricorso.

Quanto alle esigenze cautelari, vi è motivazione articolata e specifica, fg. 25, rispetto alla quale le deduzioni del ricorso sono generiche e sostanzialmente di solo merito.

Consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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