Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 05-10-2011) 19-10-2011, n. 37940

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Avverso l’ordinanza con la quale in data 28.4-20.5.2011 il Tribunale di Caltanissetta ha confermato gli arresti domiciliari applicatile dal locale GIP il 29.3.2011 per tre ipotesi di concorso nel reato ex D.L. n. 306 del 1992, art. 12 quinquies (capi D, E, F), per altrettante società in realtà gestite dal marito M. G., ricorre a mezzo del difensore l’indagata B.E., con unico articolato motivo deducendo violazione di legge e vizi della motivazione in relazione alla norma incriminatrice, con riferimento alla ritenuta sussistenza dell’elemento psicologico ed al pericolo di recidiva. Il primo sarebbe stato argomentato solo con riferimento alle implicazioni conoscitive del legame coniugale; il secondo avrebbe trascurato l’incensuratezza e la possibilità di futura applicazione della sospensione condizionale della pena, essendo stato comunque motivato in modo apodittico.

2. Il ricorso è infondato.

Quanto all’elemento psicologico, va condiviso il rilievo del ricorrente secondo il quale anche per il "terzo" (soggetto strutturalmente indispensabile per il peculiare concorso "necessario" che caratterizza il reato ex L. n. 306 del 1992, art. 12 quinquies, ancorchè con le precisazioni di cui a Sez. 2, sent.28942/2009 e Sez. 6, sent. 15489/2004 sull’irrilevanza dell’eventuale assoluzione del "terzo" per mancanza di dolo rispetto all’illiceità della condotta dell’immediato interessato) è necessario il dolo specifico (Sez. 5, sent. 39992/2007 che, respingendo una censura di incostituzionalità della disciplina ex art. 12 quinquies, in motivazione ha chiarito che "essa punisce una condotta ben definita che è quella della interposizione fittizia o trasferimento fraudolento di beni, assistiti dal dolo specifico, il quale consiste nella consapevolezza e volontà, da dimostrare a carico di tutti i soggetti chiamati a rispondere del trasferimento fraudolento,che tale condotta sia volta a eludere gli effetti della procedura per l’applicazione di misure di prevenzione patrimoniale"), e in tal senso va corretta la motivazione del provvedimento impugnato.

Ma dalla medesima ordinanza risulta che il Tribunale, dopo aver affermato l’erroneo principio di diritto "in astratto" (pag. 23), ha poi però motivato sulla certa consapevolezza da parte della moglie dell’intenzione illecita perseguita dal marito, con le plurime intestazioni fittizie che hanno interessato personalmente la B., in assenza di alcuna sua attività sostanziale di gestione ed in un contesto di coinvolgimento di tutti i familiari, sempre tuttavia con l’effettiva gestione del solo M.G. (fg. 15-21), con apprezzamento di merito non incongruo ai dati probatori riferiti, sorretto da motivazione nè apparente nè manifestamente illogica o contraddittoria.

Quanto alle esigenze cautelari, vi è motivazione articolata e specifica, fg. 24, rispetto alla quale le deduzioni del ricorso sono del tutto generiche.

Consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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