Corte Suprema di Cassazione – Penale Sezione III Sentenza n. 324 del 2006 deposito del 10 gennaio 2006 RAPINA

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

In fatto

Con ordinanza del 15 luglio del 2005, il Tribunale del riesame di Latina confermava il provvedimento di sequestro preventivo di una grotta adottato nei confronti di I? C?, indagato per il reato di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, lett. b) per avere costruito davanti ad una grotta sita nell’isola di Palmarola muri in cemento nonché all’interno della stessa una vano adibito a wc e ciò al fine di modificare la destinazione d’uso di tale immobile da locale deposito ad abitazione, senza il permesso di costruire e senza l’autorizzazione dell’autorità preposta alla tutela del vincolo paesistico, trattandosi di immobile sito nell’isola di Palmarola notoriamente disabitata. A fondamento della decisione il tribunale osservava che la denuncia d’inizio attività presentata il 18 gennaio del 2005 riguardava lavori di manutenzione completamente diversi da quelli realizzati che erano diretti a rendere abitabile un locale adibito a deposito.

Avverso tale decisione l’indagato ha proposto "appello", trasmesso a questa Corte dalla Cancelleria, denunciando travisamento dei fatti ed arbitraria interpretazione degli stessi. Assume che i muretti erano stati realizzati previa denuncia d’inizio attività e che con la costruzione del vano WC si è voluto integrare e completare il servizio igienico esistente e, quindi, per la natura dell’intervento, non era richiesto il permesso di costruire.

Diritto

L’impugnazione è inammissibile come ricorso perché non contiene vizi censurabili in questa sede.

In proposito è opportuno ribadire che in questa materia, a norma dell’articolo 325 c.p.p., il ricorso per Cassazione può essere proposto solo per violazione di legge. Secondo l’orientamento prevalente di questa Corte, recentemente ribadito dalle Sezioni unite con la sentenza n. 2 del 2004, Ferrazzi, nel concetto di violazione di legge può comprendersi la mancanza assoluta di motivazione o la presenza di motivazione meramente apparente in quanto correlate all’inosservanza di precise norme processuali, quali ad esempio l’articolo 125 c.p.p., che impone la motivazione anche per le ordinanze, ma non la manifesta illogicità della motivazione, che è prevista come autonomo mezzo d’annullamento nell’articolo 606 c.p.p., lett. e), nè tanto meno il travisamento del fatto non risultante dal testo del provvedimento.

Inoltre, in tema di sequestro preventivo, la verifica delle condizioni di legittimità della misura cautelare da parte della Corte di Cassazione non può tradursi in un’anticipata decisione della questione di merito concernente la responsabilità della persona sottoposta alle indagini per il reato oggetto di investigazione, ma deve limitarsi al controllo di compatibilità tra la fattispecie concreta e quella legale rimanendo preclusa ogni questione relativa alla sussistenza degli indizi di colpevolezza ed alla gravità degli stessi (cfr. tra le ultime Cass: sez. 2^, 9 giugno 2003, Gagliardo). Ogni verifica quindi è circoscritta a quelle difformità tra fattispecie concreta e fattispecie astratta che emergono con piena evidenza, senza che sia consentito alcun apprezzamento circa la pretesa punitiva che travalichi i limiti di una sommaria delibazione. L’indicazione di tali precisi limiti alla cognizione del giudice adito determina di conseguenza l’inammissibilità dei motivi di gravame attraverso i quali la parte intenda sottoporre alla corte profili della questione di fatto rimessi in via esclusiva al giudice che ha emesso il provvedimento impugnato.

Quindi, i dedotti vizi di travisamento del fatto ed illogicità della motivazione non sono deducibili in questa sede. L’unico motivo astrattamente deducibile in questa sede riguarda una presunta violazione di legge e segnatamente dell’art. 3 lett. b) del Testo Unico sull’edilizia approvato con il D.P.R. n. 380 del 2001. Assume il ricorrente che per sostituire un servizio igienico non era necessario il permesso di costruire.

L’assunto non va condiviso.

ÿ ben vero che la sostituzione all’interno di un locale dei servizi igienici configura un intervento di manutenzione straordinaria per il quale non era richiesto il permesso di costruire non essendo riconducibile agli interventi di cui all’art. 10 del Testo Unico citato, ma è altrettanto certo che si può considerare di manutenzione straordinaria l’intervento che non alteri i volumi e le superfici delle unità immobiliari e soprattutto non modifichi la destinazione d’uso dell’immobile (cfr. D.P.R. n. 380 del 2001, art. 3), e ciò perché il mutamento della destinazione d’uso tra categorie autonome, determinando comunque una trasformazione urbanistica o edilizia del territorio, richiede il permesso di costruire.

Nella fattispecie il giudice della cautela ha ritenuto che l’indagato con le opere che stava realizzando volesse modificare la destinazione d’uso di quella grotta da mero deposito a luogo residenziale.

Siffatta valutazione di merito non può essere censurabile in questa sede perché, non essendo inverosimile o improbabile, non determina alcuna violazione di legge. Si tratta invero di intervento eseguito su una piccolissima isola che costituisce parco naturale dove nel periodo estivo esiste una notevole domanda di alloggi per cui qualsiasi anfratto astrattamente idoneo a fungere da abitazione, sia pure modesta o rudimentale, è ambito. Il fatto quindi configura astrattamente il reato ipotizzato avuto riguardo alla particolarità del luogo.

Sarà il giudice del merito a stabilire, tenuto conto delle caratteristiche assunte dall’immobile dopo il completamento dei lavori, se l’ipotizzata modificazione della destinazione d’uso si sia effettivamente verificata.

Dall’inammissibilità del ricorso discende l’obbligo di pagare le spese processuali e di versare una somma, che stimasi equo determinare in Euro, 500,00, in favore della Cassa delle Ammende, non sussistendo alcuna ipotesi di carenza di colpa del ricorrente nella determinazione della causa d’inammissibilità secondo l’orientamento espresso dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 186 del 2000.

P.Q.M.

LA CORTE

Letto l’art. 616 c.p.p.. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di Euro 500,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *