Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 05-10-2011) 19-10-2011, n. 37932 Detenzione, spaccio, cessione, acquisto

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Il cittadino tunisino T.A. ricorre personalmente avvero la sentenza con la quale in data 9.11.2010 la Corte d’appello di Firenze ha confermato la condanna, già inflittagli dal Tribunale di Pisa il 17.12.2009, limitatamente al capo C, relativo al concorso nell’acquisto di 94 gr. circa lordi di cocaina (con principio attivo pari a circa 16 gr.) fatto del (OMISSIS).

Lamenta con primo motivo la contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione laddove ha ritenuto inidonee le conversazioni intercettate a fondare la sua colpevolezza per i residui capi di imputazione, e non anche per il capo C, per il quale pure mancherebbero riscontri, essendo irrilevante il sequestro della droga sull’auto di coloro che erano stati in contatto telefonico con lui.

Il secondo motivo censura la violazione del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5, perchè la Corte illegittimamente avrebbe tenuto conto del dato ponderale lordo e non di quello noto solo, per il ricorrente, rilevante in tema di attenuante speciale; mancherebbe poi ogni prova del ruolo di organizzatore del T. e comunque il viaggio sarebbe avvenuto senza adottare alcun particolare accorgimento; la reiterazione della condotta di spaccio non sarebbe per sè incompatibile con la richiesta attenuante.

2. Il ricorso è inammissibile, perchè entrambi i motivi si risolvono nella deduzione di censure di merito, volte sostanzialmente a sollecitare la rivalutazione del materiale probatorio.

Quanto al capo C, la Corte distrettuale (che tra l’altro ha proprio con riferimento a questo capo parlato di ammissione dei fatti da parte dell’imputato – pag. 7 penultimo paragrafo – senza che nel ricorso il dato sia stato tempestivamente contestato) ha spiegato il giudicato collegamento tra telefonate intercorse nella giornata tra il coimputato separato K. e il T., con il successivo sequestro della droga trasportata sull’auto in uso al primo, e sul punto il contenuto del motivo è pure del tutto apodittico.

Quanto all’attenuante, la Corte distrettuale, pur con argomentazione obiettivamente involuta, ha escluso la configurabilità dell’attenuante speciale con riferimento sia al "dato ponderale" della sostanza – considerato quindi e non incongruamente incompatibile nel suo complesso di lordo e netto (posto che non è l’effettiva efficacia drogante il parametro di liceità delle condotte in materia di stupefacenti, arg. ex Sez. 4, sent. 21814 del 12.5-8.6.2010) -, che alle modalità ed al contesto dell’acquisto (un viaggio organizzato all’uopo, con l’imputato certo e consapevole destinatario, allertato durante l’intera operazione). Si tratta di un apprezzamento di merito non incongruo al tenore del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5 ed alla giurisprudenza di questa Corte sul punto (dovendosi rilevare la sufficienza anche di uno solo tra i parametri normativi e che, in ogni caso, nulla tra l’altro il ricorrente ha specificamente dedotto sulle ragioni per le quali 16 gr. puri dovrebbero per sè non essere ostativi).

Consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, equa al caso, di Euro 1000 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000 in favore della Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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