Cass. civ. Sez. II, Sent., 03-04-2012, n. 5336 Servitù coattive di passaggio

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con citazione del 12/7/2000 B.V. e L.I. convenivano in giudizio Gi.Pa. e G.C. per sentir dichiarare che nè per titolo nè per destinazione del padre di famiglia sussisteva una servitù di transito pedonale e carraio a carico dei propri fondi e a favore dei fendi di proprietà dei convenuti.

I convenuti B. e L. si costituivano in giudizio e proponevano domanda riconvenzionale per la costituzione di servitù coattiva di passaggio pedonale e carraio a carico dei fondi degli attori rilevando che la servitù era necessaria per soddisfare le esigenze di accessibilità di portatori di handicap. Dopo la riassunzione nei confronti degli eredi di Gi. e successiva riassunzione anche nei confronti degli eredi del B. ( M.E. e B.P.), il Tribunale di Biella con sentenza n. 337/2006 accoglieva la domanda attorea dichiarando l’inesistenza di una servitù di passaggio e rigettava la domanda riconvenzionale per la costituzione di servitù coattiva perchè i fondi degli attori in riconvenzionale avevano già un accesso alla pubblica via e non era stato provato che l’accesso non potesse essere ampliato per soddisfare le esigenze dei portatori di handicap. G.C. proponeva appello in proprio e quale erede di Gi.Pa.; si costituivano B.M.E., B. P. e L.I. chiedendo il rigetto dell’appello e, in via subordinata, la costituzione di una servitù di passaggio pedonale e carraio a favore dei fondi dell’appellante attraverso il transito su una parte inedificata di un loro mappale (che offrivano per l’esercizio della servitù), rinunciando all’indennità dovuta al proprietario del fondo servente. La Corte di Appello di Torino con sentenza dell’8/10/2009:

costituiva servitù di passo pedonale e carraio a favore dei fondi della G. e a carico del mappale 63 del foglio 14 NCT di (OMISSIS) di proprietà delle appellate, senza indennità;

– rigettava l’appello della G. sulla base di una duplice motivazione:

a) i fondi a favore dei quali era richiesta la servitù non erano interclusi, ma solo non accessibili con automezzi; tuttavia non era provata la necessità di una accessibilità qualificata, anche con automezzi e idonea a soddisfare le esigenze dei portatori di handicap perchè l’appellante non aveva dato prova di essere portatrice di handicap e non aveva dato prova della necessità di parcheggiare il proprio automezzo nel cortile dell’abitazione piuttosto che nella confinante strada vicinale;

b) le esigenze rappresentate dall’appellante erano soddisfatte con la costituzione della servitù di transito anche carraio sul mappale 63 degli appellati che da accesso al mappale 61 dell’appellante e da questo al cortile dell’abitazione, attraverso un percorso che può essere reso idoneo al transito veicolare ordinario mediante una spesa non eccessiva mediante lavori di ampliamento da realizzare per intero sui fondi dell’appellante con costi contenuti e parzialmente compensati dalla rinuncia, da parte dei proprietario del fondo servente, all’indennità loro spettante.

G.C. ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo e deposita memoria. B.M.E. e B. P. resistono con controricorso.

Motivi della decisione

1. Con l’unico motivo di ricorso così testualmente rubricato "vizio di motivazione in ordine ad un fatto decisivo della controversia ed in particolare con riferimento alla sentenza della Corte Costituzionale n 167 del 10/5/1999" la ricorrente sostiene che la Corte territoriale ha errato nel ritenere che la servitù coattiva per transito con autoveicoli non potesse essere concessa in quanto non aveva provato di essere portatrice di handicap; al riguardo la ricorrente osserva che l’accessibilità ad un edificio da parte dei portatori di handicap è una qualità essenziale di un immobile di civile abitazione che prescinde dalle condizioni personali del proprietario del fondo dominante perchè non realizza un interesse personale del proprietario del fondo, ma un interesse collettivo.

2. Il motivo richiama argomenti già utilizzati da questa Corte con sentenza 28/1/2009 n. 2150 per la quale ai sensi dell’art. 1052 cod. civ., da leggere alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 167 del 1999, la costituzione di servitù coattiva di passaggio a favore di fondo non intercluso può avvenire non soltanto in presenza di esigenze dell’agricoltura e dell’industria, ma anche quando sia accertata, in generale, l’inaccessibilità al fondo da parte di qualsiasi portatore di handicap o persona con ridotta capacità motoria, essendo irrilevante l’inesistenza in concreto della disabilità in capo al titolare del fondo.

Tuttavia il motivo è inammissibile per difetto di rilevanza in quanto censura solo una delle due rationes decidendi della sentenza;

la Corte di Appello ha ritenuto, infatti, che le esigenze di accesso qualificato con autoveicoli potessero essere soddisfatte mediante un percorso alternativo reso possibile dalla costituzione di una servitù di passo carrabile che contestualmente costituiva; la Corte territoriale rilevava ancora che i lavori di ampliamento della strada di accesso avrebbero riguardato solo il tratto di strada compreso nella proprietà della stessa G. e avrebbero comportato una spesa, calcolata dal CTU in Euro 18.000,00 parzialmente compensata con la rinuncia all’indennità prevista per la costituzione coattiva della servitù e comunque ritenuta non eccessiva.

Questa statuizione non ha formato oggetto di impugnazione.

Pertanto il motivo, come detto è inammissibile perchè la seconda ratio decidendi è autonomamente sufficiente a giustificare la reiezione della domanda della G. tenuto conto che la servitù idonea al soddisfacimento delle rappresentate esigenze è stata definitivamente costituita.

Al riguardo occorre infatti ricordare che la Corte Costituzionale con la sentenza n. 167/1999 non ha fatto venir meno le condizioni del primo comma dell’art. 1052 c.c. (inadeguatezza e non ampliabilità dell’accesso) necessarie per ottenere il passaggio sul fondo vicino ai sensi dell’art. 1051 c.c., ma è intervenuta solo sull’art. 1052 c.c., comma 2 che poneva l’ulteriore condizione rappresentata dalla circostanza che la domanda per la concessione del passaggio coattivo doveva rispondere "alle esigenze della agricoltura o dell’industria".

Proprio e solo in relazione a quest’ultimo aspetto la norma si poneva in contrasto con i principi costituzionali e in particolare con l’art. 3 e con l’art. 2 Cost., ledendo il diritto del portatore di handicap ad una normale vita di relazione e venendo quindi in conflitto non solo con i principi ispiratori della Costituzione che pongono come fine ultimo dell’organizzazione sociale lo sviluppo di ogni singola persona umana, ma anche, ostacolando l’accesso al portatore di handicap, con l’art. 32 Cost., comprensivo anche della salute psichica la cui tutela deve essere di grado pari a quello della salute fisica.

Nella citata sentenza si rilevava ancora che l’accesso alla pubblica via deve essere considerato non ampliabile non soltanto quando il suo adeguamento sia materialmente impossibile, ma anche quando risulti eccessivamente oneroso o difficoltoso, secondo la disposizione di cui all’art. 1051 cod. civ., comma 1.

Nel caso concreto, il giudice di appello con statuizione non impugnata, ha costituito una servitù di passaggio idonea a consentire, con interventi non eccessivamente onerosi, l’accesso con automezzi soddisfacendo le esigenze dei portatori di handicap e pertanto non sussistevano le condizioni richieste dagli artt. 1051 e 1052 c.c. (come risultante a seguito della sentenza della Corte Costituzionale) per la costituzione della servitù coattiva di passaggio sul percorso richiesto dalla odierna ricorrente.

3. Il ricorso deve quindi essere rigettato con la condanna della ricorrente, in quanto soccombente, al pagamento delle spese liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna G.C. a pagare a B.M.E. e B.P. le spese di questo giudizio di cassazione che si liquidano in Euro 1.700,00 oltre Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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