Cass. civ. Sez. II, Sent., 03-04-2012, n. 5335 Esecuzione specifica dell’obbligo di concludere il contratto

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1.- Con sentenza n. 5264/94 passata in cosa giudicata il Tribunale di Milano pronunciava, ai sensi dell’art. 2932 cod. civ., sentenza di trasferimento della proprietà di un appartamento da R. B. e C.B. ved. B. a favore della società semplice Magiuse, previo versamento del prezzo residuo.

Premesso che la società Magiuse non aveva provveduto al pagamento di quanto dovuto in esecuzione della predetta decisione, B. R. conveniva in giudizio la predetta davanti al Tribunale di Milano per sentire dichiarare priva di effetti la predetta decisione.

Tale domanda era accolta con sentenza n. 17965/03, che condannava la convenuta al pagamento nei confronti dell’attrice delle spese di lite che erano compensate fra la società e C.B. ved.

B..

Avverso tale decisione veniva dalla società Magiuse proposto appello che era respinto con sentenza dep. il 4 maggio 2010 della Corte di appello di Milano.

Secondo i Giudici, indipendentemente dalla circostanza dedotta dall’appellante circa l’asserita esistenza di un credito di L. 26.529.075 di cui essa società sarebbe titolare nei confronti della B., ciò che assumeva rilevanza era che la promissaria acquirente non aveva versato nè offerto neppure l’importo restante del residuo prezzo nonostante il lungo tempo trascorso, essendosi limitata a dedurre al riguardo la mancata sua messa in mora da parte della venditrice quando il pagamento del prezzo costituiva una condizione di efficacia della sentenza pronunciata ex art. 2932 cod. civ..

2.- Avverso tale decisione propone ricorso per cassazione società semplice Magiuse sulla base di tre motivi.

Resiste con controricorso B.R..

Le parti costituite hanno depositato memoria illustrativa.

Motivi della decisione

1.1. – Il primo motivo, lamentando violazione e falsa applicazione dell’art. 276 c.p.c., comma 1, art. 158 c.p.c., art. 350 c.p.c., comma 1, art. 352 cod. proc. civ., deduce che la sentenza impugnata era stata emessa da un Collegio in composizione diversa da quello davanti al quale erano state rassegnate le conclusioni ed era, perciò affetta da nullità insanabile riconducibile al vizio di costituzione del giudice, atteso che mentre all’udienza di precisazione delle conclusioni il Collegio era composto dai dott. D. L., F. e S. la sentenza era stata emessa dal Collegio formato dai dott. D.L., Ca. e Bu..

1.2. – Il motivo è infondato.

Dall’esame degli atti (consentito dalla natura processuale del vizio denunciato) è emerso che, secondo quanto risultante dall’originale del verbale di udienza di precisazioni del 28-6-2007 il nome del dott. F., indicato fra i componenti del Collegio, era interlineato e sostituito con quello della dott.ssa Ca. e tale interlineatura era anche siglata a margine del verbale che era sottoscritto dal cancelliere:

pertanto, deve ritenersi che, già in sede di conclusioni, la dott.ssa Ca. ebbe a comporre il Collegio che poi decise la causa.

Al riguardo occorre ricordare che il verbale di udienza ha efficacia privilegiata delle risultanze da esso emergenti, atteso che la prova di quanto attestato dal cancelliere può essere vinta soltanto dal positivo esperimento della querela di falso.

2.1. – Il secondo motivo, lamentando violazione e falsa applicazione degli artt. 2932, 1241,1242 e 1455 cod. civ. nonchè omessa e/o insufficiente motivazione, denuncia la violazione dei principi in materia di compensazione che opera ipso iure determinando l’estinzione dei reciproci rapporti obbligatori dal momento della loro coesistenza: nella specie il credito vantato da essa ricorrente era stato eccepito in sede giudiziale, era certo ed esigibile e ammontava complessivamente a L. 20.596.200 pari a Euro 10.822,00; il credito della B. (L. 47.000.000 pari a Euro 24.531,00) si era ridotto di Euro 11.238,00 per cui residuava un credito di Euro 13.293,00 che si era ulteriormente ridotto di Euro 11.009,50, sicchè lo stesso ammontava a Euro 2.283,00). Pertanto i Giudici avrebbero dovuto verificare la gravità dell’inadempimento ed escluderlo in presenza del modesto importo non ancora saldato.

2.2. -Il motivo va disatteso.

In primo luogo la sentenza non ha violato le norme invocate in quanto non ha omesso di considerare i crediti opposti che, secondo quanto dalla medesima accertato, sarebbero stati pari a L. 26.529.075 pari a Euro 13.701,112 ma ha evidenziato l’inadempimento della promissaria acquirente osservando che la predetta, nonostante il lungo tempo trascorso, non aveva provveduto a saldare neppure la differenza fra la parte di prezzo che sarebbe estinta per effetto della compensazione e quella ancora dovuta dalla società Magiuse: nel fare riferimento alla perdurante condotta inadempiente e al mancato adempimento del pagamento della somma ancora dovuta, la sentenza – pur erroneamente qualificando come condizione di efficacia quella che era la controprestazione posta a carico della promissaria acquirente dalla sentenza che, sostituendosi al contratto non concluso, aveva pronunciato il trasferimento previo pagamento del prezzo dovuto – ha con tutta evidenza compiuto la verifica circa la non scarsa importanza dell’inadempimento ( art. 1455 cod. civ.) e la sua incidenza sul sinallagma contrattuale: trattasi di accertamento di fatto riservato al giudice di merito e insindacabile in sede di legittimità se non per vizio di motivazione da cui la sentenza è immune.

Per quel che poi concerne la misura del maggior credito opposto in compensazione al quale si fa riferimento nel ricorso rispetto all’importo menzionato nella sentenza impugnata, il motivo difetta di autosufficienza laddove avrebbe dovuto allegare e dimostrare che l’ulteriore importo era stato oggetto di tempestiva e rituale eccezione proposta nel giudizio di merito, indicando l’atto o il verbale del giudizio di merito in cui era stato dedotto, dovendo qui considerarsi che seppure la compensazione legale estingue "ope legis" i debiti contrapposti in virtù del solo fatto oggettivo della loro coesistenza – sicchè la pronuncia del giudice si risolve in un accertamento della avvenuta estinzione dei reciproci crediti delle parti fino dal momento in cui sono venuti a coesistenza – la compensazione non può essere rilevata d’ufficio e deve essere eccepita dalla parte che intende avvalersene(Cass. 11146/2003).

3.1. – Il terzo motivo, lamentando violazione e falsa applicazione dell’art. 2932 c.c., comma 2 e art. 1219 c.c., comma 1 nonchè omessa e/o insufficiente motivazione, censura la sentenza impugnata laddove aveva ritenuto che dopo la pubblicazione della sentenza della Suprema Corte n. 13421/2001 l’obbligazione della società doveva considerarsi determinata quando neppure la B. era stata in grado di quantificarne l’importo che aveva chiesto varie volte in svariati modi; la sentenza della Corte di Cassazione n. 13241/2001 aveva cassato senza rinvio la decisione di appello e, accogliendo il ricorso di essa ricorrente,aveva escluso gli interessi moratori ex adverso pretesi.

La B. non aveva compiuto alcun valido atto di costituzione in mora.

3.2. – Il motivo va disatteso.

La sentenza ha accertato che, con la decisione n. 5264 del Tribunale, era stato disposto il trasferimento della proprietà previo versamento del prezzo ancora dovuto; la sentenza della Suprema Corte n. 13241/2001, cassando senza rinvio la decisione impugnata nella parte relativa alla corresponsione degli interessi, aveva confermato la statuizione con cui era stata determinata la quota del prezzo dovuta alla B. in L. 47.000.000: dunque tale era la prestazione che era stata determinata con la decisione emessa ai sensi dell’art. 2932 cod. civ., in sostituzione del contratto non concluso.

D’altra parte, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, qualora la sentenza che disponga il trasferimento del diritto a norma dell’art. 2932 cod. civ. a favore dell’attore lo subordini al pagamento del prezzo senza fissare il termine entro il quale tale pagamento deve avere luogo, il pagamento del prezzo rimane collegato all’esecutività della sentenza, divenendo la prestazione esigibile non appena si verifichi l’esecutività della pronuncia giudiziale. Pertanto, una volta passata in cosa giudicata la sentenza, il pagamento del prezzo è esigibile senza che sia necessaria la messa in mora da parte del creditore.

Nella specie, il passaggio in giudicato della sentenza del Tribunale aveva comportato che il debito della ricorrente era divenuto liquido oltrechè esigibile.

Il ricorso va rigettato.

Le spese della presente fase vanno poste a carico della ricorrente, risultata soccombente, a favore della resistente costituita.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Condanna la ricorrente al pagamento in favore della resistente costituita delle spese relative alla presente fase che liquida in Euro 2.000,00 di cui Euro 200,00 per esborsi ed Euro 1.800,00 per onorari di avvocato oltre spese generali ed accessori di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *