Cass. civ. Sez. VI, Sent., 03-04-2012, n. 5307 Diritti politici e civili

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Ritenuto che E.V. ha chiesto alla Corte d’appello di Roma il riconoscimento di un indennizzo a titolo di equa riparazione ai sensi della L. 24 marzo 2001, n. 89, per la durata irragionevole di un’indagine preliminare a suo carico, conclusasi con decreto del 21 luglio 2007 del GIP di Napoli di estinzione del reato per intervenuta prescrizione;

che la Corte d’appello di Roma, con decreto del 31 gennaio 2011, ha rigettato il ricorso;

che la Corte territoriale ha rilevato che l’ E. aveva ricevuto la notifica dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari in data 22 giugno 2006 e che il processo penale si era concluso il 13 luglio 2007, nel rispetto del termine di ragionevole durata;

che la Corte d’appello ha anche sottolineato che l’ E. non aveva nè specificato nè documentato di avere avuto conoscenza delle indagini preliminari a suo carico anteriormente alla data di notifica dell’avviso ex art. 415-bis cod. proc. pen.;

che per la cassazione del decreto della Corte d’appello l’ E. ha proposto ricorso, con atto notificato il 1 aprile 2011, sulla base di un motivo, illustrato con memoria;

che l’intimato Ministero ha resistito con controricorso.

Considerato che il Collegio ha deliberato l’adozione di una motivazione in forma semplificata;

che l’unico mezzo lamenta violazione e falsa applicazione della L. n. 89 del 2001, art. 2 e dell’art. 6, par. 1, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali e vizio di motivazione, lamentando che la Corte d’appello non abbia tenuto conto del periodo anteriore alla notifica allo stesso dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari;

che il motivo è infondato;

che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte (Sez. 6-1, 30 luglio 2010, n. 17917), in tema di equa riparazione per violazione del termine di ragionevole durata del processo, nella valutazione della durata di un procedimento penale, il tempo occorso per le indagini preliminari può essere computato esclusivamente a partire dal momento in cui l’indagato abbia avuto la concreta notizia della sua pendenza, solo da tale conoscenza sorgendo la fonte d’ansia e patema suscettibile di riparazione, con la conseguenza che, in relazione al momento anteriore alla notificazione del decreto di citazione in giudizio, il ricorrente è gravato dall’onere di allegare specificamente quando abbia appreso di essere stato assoggettato ad indagine penale;

che, attenendosi a tale principio, la Corte d’appello ha rilevato che l’istante non aveva osservato detto onere di allegazione specifica, omettendo di indicare se e quando l’indagato avesse avuto concreta notizia della pendenza delle indagini nei suoi confronti;

che il ricorrente deduce, ora, di avere "esposto nell’atto di appello e compiutamente dimostrato con documentazione allo stesso allegata" di avere subito, in data 9 settembre 1996, "una perquisizione locale che dava poi esito negativo", e precisa che, in data 6 novembre 1998, l’autorità inquirente aveva disposto "il sequestro dei titoli cambiari presumibilmente formanti oggetto del corpo del reato";

che sennonchè, in violazione del principio di autosufficienza, il ricorrente non riporta il contenuto della perquisizione locale e del sequestro, e quindi non consente a questa Corte di valutare se quei provvedimenti già contenessero l’indicazione, anche sommaria, delle fattispecie di reato contestate all’ E. e dei fatti specifici a lui addebitati;

che, pertanto, il ricorso deve essere rigettato;

che le spese del giudizio di cassazione, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso delle spese processuali sostenute dal Ministero controricorrente, che liquida in complessi Euro 865, oltre alle spese prenotate a debito.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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