Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 05-10-2011) 19-10-2011, n. 37928

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con la sentenza del 14.10.2010 la Corte di appello di Catanzaro confermava quella in data 13.02.2008 del Tribunale di Paola, sez. dist. di Scalea, appellata da C.A., con la quale il medesimo era stato condannato alla pena di anni uno e mesi quattro di reclusione in ordine al reato di cui all’art. 368 c.p. per avere denunciato falsamente in data 21.02.2003 lo smarrimento dell’assegno n. (OMISSIS) della Banca Carime, Agenzia di (OMISSIS), dell’importo di Euro 4000,00, consegnato invece a T.R., che incolpava così implicitamente e falsamente di reati relativi all’indebito impossessamento del titolo.

Propone ricorso per cassazione l’imputato, deducendo:

1.- che il reato si è prescritto anteriormente alla emissione della sentenza impugnata;

2.- che non è stata assunta la prova decisiva costituita dalla richiesta perizia calligrafica sull’assegno.

Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza.

Per quanto concerne il primo motivo, si osserva che la prescrizione massima di sette anni e mezzo non è decorsa prima della emanazione della sentenza impugnata, dovendosi a tal fine tener conto dei periodi di sospensione dal 28.03.2007 al 27.06.2007 e dal 18.07.2007 al 18.09.2007, tali da impedire, pur se calcolati nel limite di 60 giorni cadauno, la maturazione del termine prima del 14.10.2010.

In ordine al secondo motivo, si rileva che la Corte di merito ha non illogicamente motivato sulla assoluta superfluità del richiesto accertamento calligrafico, a fronte del riconoscimento della sottoscrizione dell’assegna da parte del prevenuto e della ricostruzione della vicenda di causa discendente in modo limpido dalle risultanze processuali e dalle incoerenti e inverosimili dichiarazioni dell’imputato.

Alla inammissibilità del ricorso – che preclude la rilevabilità della prescrizione nel frattempo intervenuta (cfr. Cass., sez. un., n. 32, dep. 21 dicembre 2000, De Luca; Cass., sez. un. n. 15, dep, 15 settembre 1999, Piepoli) – consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in Euro 1000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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