Cass. civ. Sez. VI, Sent., 03-04-2012, n. 5304 Diritti politici e civili

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Ritenuto che M.L. ed altri hanno domandato, con ricorso alla Corte d’appello di Perugia, la condanna del Ministero della giustizia a titolo di equa riparazione per i danni, patrimoniali e non, sofferti a seguito della durata irragionevole di un procedimento penale dinanzi alla Procura della Repubblica di Velletri e al GIP di Velletri, nel quale essi avevano assunto la veste di parti offese, procedimento iniziato nel 2004 e definito con ordinanza del GIP in data 4 marzo 2009 per archiviazione per decorrenza del termine quinquennale di prescrizione del reato ipotizzato;

che la Corte d’appello di Perugia, con decreto in data 10 maggio 2010, ha respinto la domanda, perchè il procedimento è stato definito prima che i ricorrenti potessero, secondo le norme di rito, assumere la qualità di parte mediante la costituzione di parte civile;

che per la cassazione del decreto della Corte d’appello gli istanti hanno proposto ricorso, con atto notificato il 2 novembre 2010, sulla base di due motivi, illustrati con memoria;

che l’intimato Ministero non ha resistito con controricorso.

Considerato che il Collegio ha deliberato l’adozione di una motivazione in forma semplificata;

che il primo motivo denuncia travisamento di norme processuali e conseguente illegittimità del rigetto del ricorso per difetto di qualità di parte civile, nonchè violazione degli artt. 416 e ss. cod. proc. civ. e conseguente violazione del diritto indennitario ( art. 111 Cost. e L. n. 89 del 2001, art. 2), lamentando che la Corte d’appello non abbia tenuto conto del fatto che le parti offese avevano proposto dinanzi al GIP opposizione alla richiesta di archiviazione del pubblico ministero;

che il secondo mezzo censura che il decreto impugnato non abbia considerato che dinanzi al giudice per le indagini preliminari si è aperto un regolare contraddittorio;

che i motivi sono infondati;

che, secondo il costante orientamento di questa Corte, in tema di equa riparazione, il diritto alla trattazione del processo entro un termine ragionevole è riconosciuto dall’art. 6, paragrafo 1, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, specificamente richiamato dalla L. 24 marzo 2001, n. 39, art. 2, come legittima pretesa di qualsiasi persona che attenda da un tribunale la decisione sia delle controversie sui suoi diritti e doveri di carattere civile, sia della fondatezza di ogni accusa penale che le venga rivolta e, quindi, a condizione che la stessa sia parte del processo, con la conseguenza che la persona offesa dal reato, che non riveste tale qualità – pur potendo svolgere un’attività d’impulso particolarmente incisiva nel procedimento penale – non è legittimata a proporre domanda di equa riparazione se non si sia costituita parte civile (Cass., Sez. 1, 23 maggio 2011, n. 11339);

che, pertanto, il ricorso deve essere rigettato;

che non vi è luogo a pronuncia sulle spese, non avendo l’intimato svolto attività difensiva in questa sede.

P.Q.M.

La Corte rigetta, il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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