Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo
Nel corso di un giudizio penale instaurato innanzi al Tribunale di Lecce a carico di P.F., già sindaco di (OMISSIS), accusato di aver favorito la dott.ssa F.A. nell’assegnazione di una farmacia, G.L., chiamato a deporre come testimone alla udienza del 21.02.2003, dichiarò di non essere mai stato contattato da alcuno in ordine ai locali da lui concessi in locazione al farmacista A.M., negando in particolare di averne mai parlato con l’Architetto Ga., marito della F..
Tratto a giudizio per il reato di falsa testimonianza integrato dalla detta dichiarazione, il G. fu ritenuto colpevole dal Tribunale di Lecce con sentenza del 20.02.2007 e condannato alla pena di legge e al risarcimento del danno in favore della Parte civile A. M..
Rilevava in particolare il Tribunale che:
– dalle dichiarazioni, credibili e attendibili, dell’ A., confermate da quelle del M.llo D., risultava che il G. aveva riferito a tali soggetti di essere stato effettivamente avvicinato dal Ga., che lo aveva diffidato dal concedere il suo locale all’ A., in modo da farlo decadere dall’ottenuta licenza e spianare la strada alla F.;
– analoghe pressioni, secondo i testi, risultavano essere state fatte nello stesso periodo ad altri proprietari di immobili;
– il favoritismo della F. da parte del P. risultava confermato dalla riconosciuta responsabilità del medesimo per abuso d’ufficio.
Su appello dell’imputato, con sentenza in data 13.05.2010 la Corte di appello di Lecce confermava la pronuncia del Tribunale, ritenendone corretta la ricostruzione dei fatti operata alla stregua delle risultanze processuali, pur depurate dalle dichiarazioni, inutilizzabili, del D. in ordine a quanto riferitogli dal G..
Avverso tale sentenza propone ricorso il prevenuto a mezzo del difensore, deducendo che:
– i giudici di merito hanno ritenuto attendibile il teste A., senza tener conto del forte interesse dello stesso nel processo a carico del P. e dello screzio creatosi fra l’ A. e il G. proprio a seguito delle dichiarazioni da quest’ultimo rese in quel processo;
– la Corte d’appello ha illegittimamente ritenuto utilizzabile l’annotazione di servizio del M.llo D. relativa alla convocazione del G. in caserma e l’ha di fatto valorizzata anche in ordine alle riferite dichiarazioni rese nella circostanza dal G.;
– non vi è comunque prova che l’imputato abbia detto la verità all’ A. e al D. e il falso nella deposizione innanzi all’Autorità giudiziaria.
Motivi della decisione
Il ricorso è inammissibile, in quanto esprime doglianze manifestamente infondate ovvero di ordine valutativo avverso la sentenza della Corte d’appello, che, invero, non senza prendere in considerazione il forte coinvolgimento dell’ A. nella vicenda, ha ritenuto, con motivazione non illogica, la sua versione intrinsecamente attendibile e riscontrata sia dalla deposizione del D., confermativa (non del narrato del G., parte per la quale era inutilizzabile, ma) del fatto storico (parte per la quale correttamente non sono state ravvisate ragioni di inutilizzabilità e appare del tutto irrilevante e superfluo l’ulteriore contestato riscontro individuato nell’acquisita annotazione di servizio) della riferita circostanza che il G. era andato in caserma a parlare dei fatti per i quali era indagato il P., sia da quanto accertato nello stesso processo a carico di quest’ultimo circa l’intento di favorire la F..
Alla inammissibilità del ricorso – che preclude la rilevabilità dell’intervenuta prescrizione (cfr. Cass., sez. un., n. 32, dep. 21 dicembre 2000, De Luca; Cass., sez. un. n. 15, dep., 15 settembre 1999, Piepoli) – consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in Euro 1000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
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