Cons. Stato Sez. V, Sent., 18-11-2011, n. 6071

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con il ricorso in appello in esame la R. s.r.l. ha chiesto la riforma della sentenza del T.A.R. epigrafe indicata con la quale è stato respinto il ricorso proposto per l’annullamento del decreto regionale n. 1376/353 del 29/04/03 nella parte in cui ha determinato "in via provvisoria ed in ottemperanza alla delibera di Giunta R. C. n. 778/98, l’importo del contributo dovuto al Comune di Sicignano degli Alburni ai sensi dell’art. 18 della l. r. n. 54/85, così come modificato dall’art. 14 della l. r. n. 17/95, per il materiale estratto…pari a Euro 95.961,57…per il periodo 5.7.1986 al 12.1.1993" nonché nella parte in cui ha ordinato alla società ricorrente: 1) "il versamento degli importi di convenzione per il materiale già estratto di E. 95.961,57 demandando il Comune di Sicignano degli Alburni per il recupero del credito"; 2) "la realizzazione di un’idonea recinzione dell’area di cava, ai fini della pubblica e privata incolumità"; 3) "la trasmissione del progetto al protocollo n. 11328 del 7.6.1996, oltre agli enti di cui all’art. 10 della l.r. n. 17/95, anche al Settore Tutela Ambientale della Regione Campania ed all’Autorità di bacino competente per territorio"; 4) "la presentazione di un deposito cauzionale, ai sensi dell’art. 6 della l. r. n. 17/95";

nonché per l’annullamento di detti atti e di quelli presupposti e per la declaratoria dell’intervenuta prescrizione, ex art. 2946 del c.c., degli importi determinati e richiesti a titolo di contributo ex art. 18 della l.r. Campania n. 54/1985. Ha inoltre ha chiesto l’annullamento di detti atti e di quelli presupposti e la declaratoria dell’intervenuta prescrizione, ex art. 2946 del c.c., degli importi determinati e richiesti a titolo di contributo ex art. 18 della l.r. Campania n. 54/1985.

A sostegno del gravame sono stati dedotti i seguenti motivi:

1.- "Error in iudicando" ed "in procedendo", violazione e falsa applicazione di legge (art. 36 bis della l.r. Campania n. 54/1985 in relazione agli artt. n. 18 della l.r. stessa, n.. 3 della l. n. 241/1990 e n. 2946 del c.c.). Eccesso di potere per difetto assoluto del presupposto, di istruttoria e di motivazione, travisamento, erroneità, arbitrarietà, perplessità e sviamento.

La determinazione del contributo dovuto è viziata sia dalla inapplicabilità dell’ art. 36 bis della l.r. Campania n. 54/1985 al caso di specie, perché introdotto solo successivamente dalla l.r. Campania n. 17/1995, sia dalle circostanze che non trattavasi di cava in atto, che la richiesta era tardiva e che il Comune de quo si era avvalso della facoltà di accettare in alternativa al contributo la fornitura di materiale di cava. Comunque la richiesta era prescritta ex art. 2946 del c.c..

2.- Sono state reiterate le censure svolte in primo grado e disattese:

2.1.- "Error in iudicando" ed "in procedendo", violazione di legge (artt. 7, e ss., e 3 della l. n. 241/1990). Violazione del giusto procedimento ed eccesso di potere per difetto del presupposto e di motivazione.

Il decreto impugnato in prime cure non è stato preceduto dalla necessaria comunicazione di avvio del procedimento.

2.2.- "Error in iudicando" ed "in procedendo", violazione e falsa applicazione di legge (art. 36 bis della l.r. Campania n. 54/1985 in relazione agli artt. n. 18 della l.r. stessa, n. 3 della l. n. 241/1990 e n. 2946 del c.c.). Eccesso di potere per difetto assoluto del presupposto, di istruttoria e di motivazione, travisamento, erroneità, arbitrarietà, perplessità e sviamento.

Il motivo è sostanzialmente riproduttivo del primo motivo di appello.

2.3.- "Error in iudicando" ed "in procedendo", violazione di legge (l.r. Campania de qua anche in relazione alla l. n. 241/1990). Violazione del giusto procedimento ed eccesso di potere per difetto assoluto del presupposto e di istruttoria; incongruità della motivazione in relazione agli ordini impartiti, perplessità e sviamento.

La illegittimità della quantificazione della somma richiesta rende illegittimo anche il relativo ordine di versamento della stessa.

La circostanza che la appellante non è più proprietaria della cava de qua e che non vi esercita più alcuna attività, osta alla richiesta di realizzazione di recinzione della stessa.

La richiesta di trasmissione del progetto al Settore Tutela Ambientale della Regione Campania ed all’Autorità di bacino competente è illegittima, avendo la appellante inoltrato il dovuto progetto di ricomposizione ambientale, senza che siano dovuti ulteriori incombenti.

E’ illegittima ed inefficace la richiesta di versamento di un deposito cauzionale, perché non quantificato nel suo ammontare.

Con memoria depositata il 18.11.2010 si è costituita in giudizio la Regione Campania, che ha dedotto la infondatezza dell’appello ed ha concluso per la reiezione.

Con ordinanza 24 novembre 2010 n. 5328 la Sezione ha accolto la istanza di sospensione della sentenza impugnata.

Con memoria depositata il 24.2.2011 la parte resistente ha ribadito tesi e richieste.

Con memoria depositata il 25.2.2011 la parte appellante ha ribadito tesi e richieste.

Con memoria depositata il 9.3.2011 la Regione Campania ha replicato alle avverse argomentazioni.

Con atto depositato il 15.3.2011 si è costituito in giudizio il Comune di Sicignano degli Alburni, che ha eccepito la inammissibilità e la improcedibilità dell’appello e ne ha dedotto la infondatezza, concludendo per la reiezione.

Con memoria depositata il 13.5.2011 il costituito Comune ha replicato alle avverse argomentazioni, concludendo per la reiezione.

Alla pubblica udienza del 7.6.2011 il ricorso in appello è stato trattenuto in decisione alla presenza degli avvocati delle parti come da verbale di causa agli atti del giudizio.

Motivi della decisione

1.- Con il ricorso in appello in esame la R. s.r.l. ha chiesto l’annullamento della sentenza in epigrafe specificata, di reiezione del ricorso proposto per l’annullamento degli atti di determinazione dell’importo del contributo dovuto al Comune di Sicignano degli Alburni per il materiale estratto per il periodo 5.7.1986 al 12.1.1993", dell’ordine di versamento degli importi di convenzione per esso materiale, di realizzazione di un’idonea recinzione dell’area di cava, di trasmissione di un progetto anche al Settore Tutela Ambientale della Regione Campania ed all’Autorità di bacino competente per territorio e di presentazione di un deposito cauzionale; inoltre ha chiesto l’annullamento di detti atti e di quelli presupposti e per la declaratoria dell’intervenuta prescrizione, ex art. 2946 del c.c., degli importi determinati e richiesti a titolo di contributo ex art. 18 della l.r. Campania n. 54/1985.

2.- Con il primo motivo di appello è stato innanzi tutto dedotto che la determinazione del contributo dovuto sarebbe stata viziata dalla inapplicabilità dell’ art. 36 bis della l.r. Campania n. 54/1985 al caso di specie, perché introdotto dalla l.r. Campania n. 17/1995.

2.1.- Osserva il Collegio che non può che condividersi quanto sostenuto dal T.A.R. riguardo al citato art. 36 bis, che, come risulta dal suo tenore letterale, ha innovato rispetto al previgente regime, solo limitatamente alla circostanza che il contributo andava determinato e versato in misura provvisoria per le cave per le quali, in mancanza di richiesta o per inerzia del Comune, non risultasse ancora stipulata la convenzione con cui veniva stabilito l’importo definitivo della contribuzione.

L’imposizione contributiva per la coltivazione delle cave, non è sorta quindi con la con detta l.r. del 1995, essendo già stata prevista dall’art. 18 della legge n. 54/1985 anche nella previgente formulazione (è ivi prescritto che "Fra il richiedente l’autorizzazione o la concessione e il Comune o i Comuni interessati, viene stipulata una convenzione, secondo lo schema tipo approvato dalla Giunta Regionale, nel quale sarà previsto che il titolare dell’ autorizzazione o della concessione è tenuto a versare, in unica soluzione entro il 31 dicembre di ogni anno, al Comune o ai Comuni interessati, un contributo sulla spesa necessaria per gli interventi pubblici ulteriori, rispetto alla mera ricomposizione dell’ area").

Non sussiste quindi alcuna violazione del principio d’irretroattività della legge, trovando titolo l’imposizione del contributo per la coltivazione di cave in detto art. 18 della l.r. n. 54/1985 e non nelle innovazioni introdotte dalla l.r. n. 17/1995.

3.- Con il motivo di gravame in esame è stato inoltre dedotto che la richiesta sarebbe stata illegittima anche per la circostanza che non trattavasi di cava in atto, sicché il citato art. 36 bis della l.r. n. 54/1985 sarebbe inapplicabile alla fattispecie, dal momento che stabilisce che il contributo in questione va versato da "tutte le ditte esercenti cave in atto".

3.1.- Deve la Sezione ribadire al riguardo che la imposizione contributiva era nel caso che occupa già sostanzialmente sorta per lo svolgimento della attività in questione in base all’art. 18 della l.r. n. 54/1985 e che la modifica apportata dalla l.r. n. 17/1995, che ha introdotto l’art. 36 bis, riguarda le cave in atto per le quali non è ancora stata richiesta la stipula della convenzione con il Comune, solo ai fini del condizionamento dell’emissione del titolo autorizzatorio al pagamento del contributo; non riguarda quindi la debenza del contributo in questione se dovuto in base a periodi e normativa pregressa in assenza di stipula della convenzione.

4.- Con il motivo di appello di cui trattasi è stato inoltre dedotto che la richiesta era comunque tardiva in relazione ai termini fissati dall’art. 36 bis citato, non trattandosi di cava in atto e comunque riguardando essa richiesta somme relative a periodi (anni 1986- 1992) antecedenti l’anno1995, di introduzione delle norma sopravvenuta.

4.1.- La Sezione non ritiene la censura suscettibile di valutazione positiva, atteso che la richiesta de qua, come più volte in precedenza evidenziato, non trovava il suo presupposto in detto art. 36 bis, ma nel precedente art. 18 della l.r. Campania n. 54/1985.

5.- Secondo il motivo di gravame in esame la richiesta sarebbe stata ulteriormente viziata dalla circostanza che il Comune de quo si era avvalso della facoltà di accettare in alternativa al contributo la fornitura di materiale di cava (mc. 120 di estratto).

5.1.- Il T.A.R. ha al riguardo precisato che il Comune di Sicignano degli Alburni con delibera di G. M. n. 625 del 10.12.1988, non si era avvalso "della facoltà di accettare, in alternativa al contributo, la fornitura di mc 120 di estratto", bensì, dopo aver richiamato il citato contratto, con la relativa previsione dell’impegno della società a corrispondere mc. 120 di estratto "a titolo di diritto proporzionale", aveva preso atto della Circolare regionale n. 3032 del 1987 e degli allegati, contenenti, tra l’altro, la determinazione delle tariffe per il contributo da versare ai comuni ai sensi dell’art. 18 della l. r. n. 54 /85 e lo schema di convenzione, determinandosi in ordine alla stipula di quest’ultima.

La Sezione non può quindi al riguardo che convenire con il Giudice di primo grado che con detta deliberazione l’Amministrazione non aveva affatto deciso di accettare una prestazione in alternativa al contributo di eguale importo da parte della ditta esercente la cava, ex art. 18 l. r. n. 54/85, anche perché non avrebbe potuto individuare alcuna obbligazione alternativa, essendo la finalità del contributo in questione diretta "alla realizzazione di interventi ed opere connesse al ripristino ambientale ed alla riutilizzazione delle aree interessate da attività di cava".

6.- Con il motivo in esame è stato infine eccepito che comunque la richiesta era prescritta ex art. 2946 del c.c., trattandosi di somme pretese a titolo di contributo per il periodo 1986 – 1992, mai prima richieste ed estinte per decorrenza del termine di prescrizione ordinaria decennale, senza che possa farsi decorrere tale termine dalla entrata in vigore della l.r. Campania n. 17/1995, inapplicabile al caso di specie.

6.1.- Osserva la Sezione che il T.A.R. ha al riguardo ritenuto che la eccezione di prescrizione poteva essere disattesa perché, a norma dell’art. 2934 c.c., non sussisteva l’inerzia del titolare del diritto, avendo l’Autorità chiesto il pagamento del contributo entro il termine prescrizionale decennale a decorrere dall’entrata in vigore della legge regionale n. 17/1995. Per il periodo antecedente, in mancanza di stipulazione della convenzione e di determinazione definitiva del contributo, dovuta alla mancanza di richiesta di stipulazione del cavatore o all’inerzia del Comune, il T.A.R. ha ritenuto applicabile l’art. 2935 c.c. che stabilisce che la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere.

6.2.- Va rilevato in proposito da parte del Collegio che dette tesi appaiono pienamente condivisibili atteso che solo con l’emanazione della l.r. n. 17/1995, che ha introdotto l’art. 36 bis nella l.r. n.54/1985, è stata prevista la richiesta del contributo in misura provvisoria anche in caso di mancanza della stipula della convenzione con il Comune, con la quale viene determinato l’importo del contributo, mentre il precedente art. 18 prevedeva che in caso di stipula della convenzione, doveva essere utilizzato lo schema tipo approvato dalla Giunta Regionale, nel quale era solo previsto che il titolare dell’ autorizzazione o della concessione era tenuto a versare, in unica soluzione entro il 31 dicembre di ogni anno, al Comune o ai Comuni interessati, un contributo sulla spesa necessaria per gli interventi pubblici ulteriori, rispetto alla mera ricomposizione dell’ area.

Nel caso che occupa la parte appellante non risulta aver mai stipulato alcuna convenzione con il Comune de quo (come da pag. 2 delle note di replica del Comune depositate in data 13.5.2011).

Correttamente quindi il T.A.R. ha fatto applicazione nel caso di specie degli artt. 2934 e 2935 del c.c. con riferimento alla data di entrata in vigore della l.r. n. 17/1995.

7.- Con ulteriori censure parte appellante ha reiterato quelle proposte in primo grado e disattese dal T.A.R., in primo luogo quella di violazione dell’art. 7 della l. n. 241/1990 perché il decreto impugnato in prime cure non era stato preceduto dalla necessaria comunicazione di avvio del procedimento.

7.1.- La tesi non può essere condivisa dal Collegio perché, secondo consolidata e condivisa giurisprudenza, nei procedimenti ad istanza di parte l’Amministrazione non è tenuta a comunicare all’istante l’avvio del procedimento e nel caso che occupa la parte appellante aveva chiesto di essere autorizzata a coltivare la cava de qua.

8.- In secondo luogo la società appellante ha dedotto che la illegittimità della quantificazione della somma richiesta rende illegittimo anche il relativo ordine di versamento della stessa.

8.1.- La Sezione rileva al riguardo che le controparti hanno evidenziato che il contributo de quo è stato quantificato in base alle dichiarazioni rese dalla appellante, ex art. 36 bis della l. r. n. 54/1985, in attuazione del quale la Giunta Regionale, con deliberazione n. 778 del 1998 ha stabilito le modalità di corresponsione del contributo in questione.

Tanto rende pienamente legittima la quantificazione effettuata e conseguentemente il relativo ordine di versamento

9.- In terzo luogo la parte appellante ha asserto che la circostanza che essa non è più proprietaria della cava de qua e che non vi esercita più alcuna attività, osta alla richiesta di realizzazione di recinzione della stessa.

9.1.- La Sezione ritiene al riguardo pienamente condivisibile quanto in proposito sostenuto dal T.A.R. essendo stato l’ordine di recinzione dell’area di cava (che l’Amministrazione regionale ha impartito sulla base delle diverse istanze presentate dalla ricorrente per la prosecuzione dei lavori di coltivazione della cava e per la ricomposizione ambientale) verosimilmente legittimato dalla disponibilità dell’area, peraltro interessata da uno specifico progetto di recupero ambientale.

E’ da ritenere quindi pienamente legittimo detto ordine, considerato anche che la parte appellante non ha dichiarato se la disponibilità dell’area de qua sia tornata al proprietario.

10.- Ha ulteriormente dedotto la società appellante che la richiesta di trasmissione del progetto al Settore Tutela Ambientale della Regione Campania ed all’Autorità di bacino competente è illegittima, avendo essa società inoltrato il dovuto progetto di ricomposizione ambientale, senza che siano dovuti ulteriori incombenti.

10.1.- Il Collegio ritiene al riguardo che il T.A.R. abbia in proposito condivisibilmente sostenuto che l’ordine di trasmettere il progetto di ricomposizione ambientale (prot. n. 11328 del 7.6.1996) ai diversi uffici individuati nell’atto impugnato non risulta posto ex art. 6 l. n. 241/90 tra quelli astrattamente esigibili dal responsabile del procedimento, con conseguente legittimità della imposizione dell’onere de quo a carico della società interessata.

11.- E’ stato infine dedotto dall’appellante che era illegittima ed inefficace la richiesta di versamento di un deposito cauzionale, perché non quantificato nel suo ammontare.

11.1.- La Sezione condivide al riguardo la tesi del T.A.R., che ha ritenuto legittimo l’ordine di presentazione del deposito cauzionale per le finalità di cui all’art. 6 l. r. n. 17/95, atteso che esso non è richiesto immediatamente bensì differito e parametrato al costo dei lavori di recupero ambientale, come risultanti dalla quantificazione del piano finanziario di cui all’art. 6 della l. r. n. 54/85 così come introdotto dalla l. r. n. 17/95, all’esame dell’autorità regionale come è dato evincere dal testo del provvedimento impugnato, laddove di precisa che "l’autorizzazione del progetto di recupero ambientale è in itinere".

Aggiungasi che il deposito cauzionale de quo, è esigibile solo all’atto del rilascio della autorizzazione al recupero ambientale e dopo l’acquisizione dei dovuti pareri.

Tanto giustifica la mancata quantificazione dell’ammontare del deposito cauzionale dovuto.

12.- L’appello deve essere conclusivamente respinto e deve essere confermata la prima decisione.

13.- La complessità delle questioni trattate, nonché la peculiarità e la novità del caso, denotano la sussistenza delle circostanze di cui all’art. 92, II c., del c.p.c., come modificato dall’art. 45, XI c., della L. n. 69 del 2009, che costituiscono ragione sufficiente per compensare fra la parti le spese del presente grado di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, definitivamente decidendo, respinge l’appello in esame.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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