Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 20-09-2011) 19-10-2011, n. 37750 Detenzione, spaccio, cessione, acquisto

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il Procuratore generale di Cagliari, sez. dist. di Sassari ricorre avverso la sentenza di cui in epigrafe con la quale il GUP del Tribunale di Tempio Pausania nell’applicare la pena ex art. 444 c.p.p. nei confronti di Z.A. per avere illecitamente detenuto grammi 31,5669 di sostanza stupefacente del tipo cocaina, ha riconosciuto la circostanza attenuante del fatto di lieve entità di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5.

Il ricorrente prospetta la violazione di legge e la mancanza di motivazione con riferimento alla concessione dell’attenuante sostenendo l’apoditticità della decisione nella parte in cui aveva affermato che una perizia avrebbe accertato che il quantitativo netto di principio attivo era inferiore.

La decisione appare giuridicamente corretta, perchè l’attenuante "speciale" è stata concessa, secondo valutazione riservata al giudice di merito, valorizzando compiutamente e complessivamente tutti gli elementi indicati dalla norma, sia quelli concernenti l’azione (l’assenza di predisposizione di uomini e mezzi, dai quali desumere un’attività di spaccio organizzata e la mancanza di precedenti specifici), sia quelli che attengono all’oggetto materiale del reato (quantità e qualità della sostanza stupefacente oggetto della condotta criminosa, della quale si è evidenziato il riferimento nella contestazione al quantitativo lordo) (di recente, Sezione 4, 22 gennaio 2010, Porcheddu ed altro).

La decisione, inoltre, è supportata da adeguata motivazione, in linea quanto a richiamato principio di diritto, giacchè il giudicante ha spiegato il riconoscimento dell’attenuante calibrando in modo satisfattivo gli elementi sopra indicati, alla luce della posizione del soggetto e dell’apporto offerto dal medesimo alla commissione del fatto.

Va del resto ricordato, sul punto, che nel procedimento di applicazione della pena su richiesta delle parti, le parti (anche quella pubblica) non possono prospettare con il ricorso per cassazione questioni incompatibili con la richiesta di patteggiamento, in particolare afferenti le prove risultanti dagli atti del procedimento nonchè la qualificazione giuridica del fatto risultante dalla contestazione, in quanto l’accusa come giuridicamente qualificata non può essere rimessa in discussione. Ne consegue che, una volta pronunciata la sentenza che ha recepito l’accordo, sul quale il giudice ha preventivamente esercitato il suo potere di controllo, le parti (anche quella pubblica) non possono più prospettare questioni e sollevare censure con riferimento alla applicazione delle circostanze ed alla entità della pena, che non sia illegale. Nè tale doglianza può essere formulata prospettando il difetto di motivazione, in quanto, con l’accordo intervenuto tra loro, le parti hanno implicitamente esonerato il giudice dell’obbligo di rendere conto (almeno inter partes) dei punti non controversi della decisione, non potendosi pretendere l’esposizione dei motivi di un convincimento che le parti stesse hanno già fatto proprio (cfr.

Sezione 4; 29 novembre 2006, Proc. gen. App. Genova in proc. Antognetti, che, in una vicenda analoga a quella di interesse, ha appunto rigettato il ricorso con il quale il procuratore generale si doleva del fatto che, in sede di "patteggiamento", fosse stata riconosciuta all’imputato la circostanza attenuante del fatto di lieve entità di cui al D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73, comma 5).

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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