Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 20-09-2011) 19-10-2011, n. 37749 Applicazione della pena

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il Procuratore Generale della Repubblica di Trieste propone ricorso per cassazione avverso la sentenza di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p. in epigrafe pronunciata, nei confronti di R. M. per il reato di guida in stato di ebbrezza, con l’aggravante di aver commesso il fatto dopo le ore 22 e prima delle 7 (fatto del (OMISSIS)), dolendosi che il giudice aveva applicato, con riferimento alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, la riduzione sino ad un terzo prevista dall’art. 222 C.d.S., comma 2 bis, solo nell’ipotesi in cui dalla violazione delle norme del codice della strada derivino danni alle persone. Sotto altro profilo censura la sentenza che, in violazione dell’art. 186 C.d.S., comma 2, sexies aveva errato il calcolo della pena in relazione alle attenuanti generiche; conclude, pertanto, chiedendo l’annullamento della sentenza in parte qua con i conseguenti provvedimenti.

Il ricorso deve essere accolto, come del resto sostenuto anche dal PG presso questa Corte in sede di requisitoria scritta.

Con riferimento alla prima censura, la cui fondatezza assorbe anche il secondo motivo di ricorso, va rilevato che per assunto non controverso la diminuzione fino ad un terzo della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, prevista dal D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 222, comma 2 bis, deve ritenersi limitata esclusivamente ai casi di sentenza emessa ai sensi dell’art. 444 c.p.p. per i reati d’omicidio colposo e lesioni personali colpose commessi in violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale.

L’illegalità della pena irrogata impone, pertanto, l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata in quanto implicante l’esclusione della validità dell’accordo concluso fra le parti del processo e ratificato dal giudice, con la conseguente trasmissione degli atti al Tribunale competente.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Tolmezzo per l’ulteriore corso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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