Cons. Stato Sez. V, Sent., 18-11-2011, n. 6066 Ricorso per l’esecuzione del giudicato

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con la sentenza n. 51/2011 il TAR di Catanzaro, su ricorso della concorrente avv. F. L. F., ha annullato la determinazione dirigenziale di approvazione della graduatoria di merito a conclusione del concorso pubblico a 1 posto di avvocato, Cat. D3 presso la Provincia di Catanzaro; la nomina del vincitore nella persona dell’avv. L. C., e il provvedimento di non ammissione della ricorrente alle prove orali, soggiungendo "salvi i poteri dell’Amministrazione di rinnovare, qualora ritenuto opportuno, la procedura concorsuale, a partire dalla valutazione delle prove scritte, facendo ripetere la valutazione da una commissione in diversa composizione, con la necessarie garanzie di anonimato degli elaborati dei concorrenti;".

La sentenza n, 51/2011 è passata in giudicato.

L’avv. F. L. F. ha proposto ricorso per l’esecuzione della detta sentenza, lamentando la violazione del predetto giudicato in quanto l’Amministrazione aveva inteso ottemperare alla decisione limitandosi ad ammettere la ricorrente alle prove orali, cui l’istante ha ritenuto di non partecipare., conseguentemente, reclamando l’annullamento di tutti gli atti compiuti in violazione del giudicato.

Con la sentenza in epigrafe n. 1118 del 2011 il TAR Calabria – Catanzaro – ha accolto il ricorso dell’avv. L. F., così motivando:

"la Provincia e il controinteressato ritengono che l’espressione "…salvi i poteri dell’Amministrazione di rinnovare, qualora ritenuto opportuno, la procedura concorsuale, a partire dalla valutazione delle prove scritte, facendone ripetere la valutazione da una Commissione in diversa composizione, con le necessarie garanzie di anonimato degli elaborati dei concorrenti" debba intendersi nel senso che la Provincia resta libera di rinnovare o meno la procedura concorsuale a partire dalle prove scritte, facendone ripetere la valutazione da una Commissione in diversa composizione, con le necessarie garanzie di anonimato degli elaborati dei concorrenti, ovvero di procedere unicamente ad una nuova correzione, anche senza le garanzie dell’anonimato, dei soli elaborati della ricorrente;

che tale interpretazione si scontra con il chiaro tenore letterale della statuizione contenuta nella sentenza di questo Tribunale, posto che l’alternativa è chiaramente posta fra la rinnovazione della procedura concorsuale e il suo abbandono, mentre la specificazione "a partire dalla valutazione delle prove scritte, facendone ripetere la valutazione da una Commissione in diversa composizione, con le necessarie garanzie di anonimato degli elaborati dei concorrenti" si riferisce – con tutta evidenza – all’ipotesi in cui la Provincia ritenga di rinnovare – e non di abbandonare – la procedura selettiva;

che, pertanto, nel caso in cui la Provincia non intenda abbandonare la procedura, risulta necessario, in ossequio alla sentenza di questo Tribunale n. 51 in data 12 gennaio 2011, rinnovare la procedura concorsuale a partire dalla valutazione delle prove scritte di tutti i candidati, facendone ripetere la valutazione da una Commissione in diversa composizione, con le necessarie garanzie di anonimato degli elaborati dei concorrenti;

che la garanzia dell’anonimato e la rinnovazione della selezione nelle forme specificate dal Tribunale risulta assolutamente necessaria (ciò che impone, tra l’altro, la sostituzione dei membri dell’originaria Commissione che hanno proceduto alla prima correzione), tanto più nella fattispecie in esame, atteso che, in modo a dir vero incomprensibile, la Commissione originaria ha favorevolmente valutato elaborati con gravi errori di ortografia e di grammatica;

che il contraddittorio è integro, in quanto l’unico soggetto effettivamente leso dall’accoglimento del ricorso è il controinteressato ritualmente evocato in giudizio, mentre gli altri sette candidati collocati in graduatoria (che non hanno ottenuto il posto) sono semmai favoriti dall’accoglimento del presente gravame, poiché in conseguenza di ciò essi recuperano una "chance" di aggiudicarsi la selezione;

che, ad ogni buon conto, la nullità, per violazione del giudicato, del "ripescaggio" della ricorrente a seguito della nuova correzione delle sue prove scritte (effettuata senza garanzia dell’anonimato e da parte della Commissione originaria) determina la caducazione di tutti gli atti procedimentali successivi (inclusa la graduatoria finale), anch’essi – ad ogni buon conto – nulli per violazione del giudicato;

che per quanto attiene la nuova correzione della prove scritte della ricorrente, la cui nullità, si ripete, determina un effetto caducante sugli atti successivi, non sussistono controinteressati;".

Avverso la detta sentenza hanno proposto separati ricorsi in appello l’avv. L. Catizzone e la Provincia di Catanzaro chiedendone la riforma.

Gli appelli sono stati chiamati alla camera di consiglio del 4 novembre 2011, e, uditi i difensori delle parti, sono stati trattenuti per la decisione.

I due appelli, in quanto rivolti avverso la medesima pronuncia di primo grado, debbono essere riuniti e decisi con unica sentenza.

La censura concernente l’irregolare costituzione del contradditorio, per mancata evocazione in giudizio dei concorrenti diversi dal vincitore, va giudicata inammissibile, in quanto la completezza del contradditorio è stata affermata dalla sentenza n. 51 del 2011, con statuizione passata in giudicato, che il giudice dell’ottemperanza non avrebbe potuto modificare.

Non può essere condivisa la tesi, svolta dagli appellanti, secondo cui l’obbligo di ottemperanza nascente dal giudicato sarebbe consistito soltanto nella ammissione della L. F. alla prove orali, cui l’Amministrazione ha puntualmente adempiuto, e che pertanto, la stessa interessata, essendosi volontariamente rifiutata di prendervi parte, non vanterebbe alcun interesse meritevole di tutela.

Infatti, ai fini dell’individuazione del contenuto del giudicato, e del conseguente effetto conformativo, non è dirimente considerare l’atto impugnato e il dispositivo della sentenza di accoglimento che ne pronuncia l’annullamento, dovendo tenersi prevalentemente conto delle censure dedotte e della motivazione con la quale sono state ritenute fondate.

Nella specie, l’annullamento della mancata ammissione alle prove orali è stato richiesto mediante la deduzione del vizio che inficiava la valutazione dei compiti scritti della ricorrente con attribuzione di un punteggio insufficiente, vizio che – con statuizione irretrattabile – è stato riconosciuto fondato "in quanto sussistono macroscopiche abnormità nella valutazione positiva degli elaborati di altri candidati, contenenti gravi errori di ortografia e grammatica, in contrasto con uno dei criteri predeterminati." (sent. n. 51 del 2011).

Da ciò consegue che la tutela "piena ed effettiva" che deve essere assicurata dalla giurisdizione amministrativa (art. 1 c.p.a.) non poteva farsi consistere nella mera ammissione alle prove orali con il punteggio minimo richiesto, rendendosi necessario che alla ricorrente fosse garantita la valutazione degli elaborati, suoi e degli altri concorrenti, esente dai vizi accertati a carico delle operazioni precedentemente svolte, in modo tutti potessero fruire del punteggio complessivo, prove scritte e prove orali, loro legittimamente spettante.

Va confermata, pertanto, la proposizione della sentenza appellata, secondo cui ove l’Amministrazione non intendesse abbandonare la procedura avviata, doveva procedere alla rinnovazione a partire dalla valutazione delle prove scritte di tutti i concorrenti, affidando il compito ad una commissione diversa da quella precedente.

In conclusione gli appelli devono essere rigettati;

Le spese vanno poste a carico delle parti soccombenti come in dispositivo

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

definitivamente pronunciando sugli appelli in epigrafe, previamente riuniti, li rigetta.

Condanna in solido la Provincia di Catanzaro e l’avv. L. Catizzone al pagamento in favore dell’avv. F. L. F. delle spese del presente grado per entrambi i giudizi e ne liquida l’importo in complessivi euro 2.000,00 (duemila).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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