Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 13-07-2011) 19-10-2011, n. 37918 Misure di prevenzione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con il provvedimento impugnato, in parziale riforma del decreto del Tribunale di Brindisi in data 9.12.2008, veniva confermata l’applicazione nei confronti di B.F.G., indiziato di appartenenza all’associazione di tipo mafioso Sacra Corona Unita, della misura di prevenzione della confisca di un immobile in Brindisi e di un’autovettura Volkswagen Golf e dell’imposizione di una cauzione, con riduzione di quest’ultima ad Euro 2.000.

La sussistenza dei presupposti del provvedimento era individuata nella sproporzione del valore dei beni rispetto ai redditi accertati in capo al B..

Il ricorrente deduce violazione di legge ed illogicità della motivazione con riferimento alla prova della mancanza di redditi leciti a fronte del modesto valore dei beni ed alla collocazione temporale dell’acquisizione di questi ultimi rispetto all’attività delittuosa.

Motivi della decisione

Il ricorso è infondato.

Premesso che in materia di misure di prevenzione il sindacato di legittimità non si estende ai vizi motivazionali e si limita alla verifica del raffronto fra gli elementi esaminati dal giudice di merito e i presupposti di legge per l’applicazione delle misure (Sez. 5, n. 19598 dell’8.4.2010, imp. Palermo, Rv.247514), il provvedimento impugnato adempiva a tale onere nell’evidenziare la sproporzione fra il pur modesto valore dei beni sequestrati e l’importo assolutamente esiguo dei redditi dichiarati dal B., pari al più ad Euro 11.415 nell’anno 2005; nè alcuna omissione nella motivazione è ravvisabile con riguardo alla collocazione temporale dell’acquisizione dei beni rispetto a quella delle attività delittuose attribuite al B., aspetto non rappresentato nell’impugnazione di merito e comunque toccato dal riferimento del decreto oggetto di gravame a precedenti penali del predetto per reati contro il patrimonio datati dal 1992 al 2006.

Il ricorso deve pertanto essere rigettato, seguendone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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