Cass. civ. Sez. VI, Sent., 03-04-2012, n. 5292 Regolamento delle spese compensazione parziale o totale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Ritenuto che la Corte d’appello di Napoli, accogliendo parzialmente la domanda di A.F., ha condannato il Ministero dell’economia e delle finanze al pagamento, in favore del ricorrente, della somma di Euro 4.432, oltre interessi, a titolo di equa riparazione per la violazione della ragionevole durata di un processo svoltosi dinanzi al TAR della Campania;

che la Corte d’appello ha dichiarato compensate per la metà le spese del procedimento, condannando il Ministero alla rifusione della restante metà, liquidando dette spese, nell’intero, in Euro 525, di cui Euro 300 per onorari e 200 per diritti, oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario;

che per la cassazione del decreto della Corte d’appello 1’Allocca ha proposto ricorso, con atto notificato il 30 marzo 2010, sulla base di sette motivi, illustrati con memoria;

che il Ministero non ha svolto attività difensiva in questa sede.

Considerato che il Collegio ha deliberato l’adozione di una motivazione in forma semplificata;

che i sette motivi, tutti relativi alla misura delle spese, sono fondati, nei termini di seguito precisati;

che, infatti, la Corte d’appello ha erroneamente applicato le tariffe professionali dovute per i provvedimenti di volontaria giurisdizione, anzichè quelle previste per il giudizio di cognizione, con conseguente liquidazione dei compensi in misura inferiore agli importi tariffari inderogabili, restando assorbiti gli ulteriori profili di censura (cfr., in fattispecie analoga, Cass., Sez. 1, 20 maggio 2010, n. 12388);

che, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito;

che, ferme le altre statuizioni, la causa può essere decisa nel merito con condanna del Ministero al pagamento in favore dell’istante della metà delle spese del giudizio di merito, liquidate, nell’intero, come in dispositivo, in base alle tariffe professionali previste dall’ordinamento italiano in base al giudizio di natura contenziosa, con distrazione in favore del difensore del ricorrente, dichiaratosene antistatario;

che le spese del giudizio di cassazione, liquidate come da dispositivo, vanno poste a carico del Ministero soccombente, con distrazione in favore del difensore antistatario.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione, cassa il decreto impugnato in relazione alla sola misura delle spese e, ferme le altre statuizioni, condanna il Ministero dell’economia e delle finanze ricorrente al rimborso di metà delle spese processuali sostenute dall’istante nel giudizio di merito, che liquida, nell’intero, in Euro 873, di cui Euro 378 per onorari ed Euro 445 per diritti, oltre a spese generali e ad accessori di legge; condanna il Ministero anche alla rifusione delle spese di legittimità, liquidate in complessivi Euro 525, di cui Euro 425 per onorari, oltre a spese generali e ad accessori di legge, con distrazione, per entrambi in gradi, in favore dell’Avv. Alfonso Luigi Marra, dichiaratosene antistatario.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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