Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 03-04-2012, n. 5282

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza del 19 febbraio 2010 la Corte d’Appello dell’Aquila, in riforma della sentenza del Tribunale dell’Aquila del 13 ottobre 2008, ha rigettato la domanda proposta da D.C.A. nei confronti dell’INPDAP e dell’Agenzia delle Entrate, intesa ad ottenere la conservazione dell’indennità di buonuscita calcolata sul trattamento retributivo spettante al dirigente, in forza degli incarichi dirigenziali temporaneamente conferitigli. La Corte territoriale ha motivato tale decisione ritenendo, preliminarmente, la ritualità della rettifica operata dall’INPDAP non operando il termine di un anno decorrente dal provvedimento errato per procedere alla rettifica della buonuscita, in quanto tale termine opera nell’ipotesi di provvedimenti adottati d’ufficio dall’Istituto, e non anche nell’ipotesi di rettifiche comunicate dal datore di lavoro. Nel merito della correzione, la Corte aquilana ha considerato che lo svolgimento di superiori mansioni dirigenziali non rilevano ai fini dell’inquadramento nella superiore qualifica, per cui la retribuzione da considerare ai fini del calcolo della buonuscita e riferita all’ultima qualifica rivestita, non può fare riferimento al trattamento retributivo del dirigente, in virtù della natura previdenziale dell’indennità di buonuscita che non consente l’applicazione del principio della onnicomprensività della retribuzione. La Corte d’Appello aquilana ha confermato inoltre il difetto di legittimazione passiva dell’Agenzia delle Entrate.

Il D.C. propone ricorso per cassazione avverso tale sentenza articolato su quattro motivi.

Resistono con controricorso l’INPDAP e l’Agenzia delle Entrate.

Motivi della decisione

Il ricorso è inammissibile.

La procura conferita in calce al ricorso è inesistente mancando l’indicazione del procuratore. La procura in calce al ricorso per cassazione, priva dell’indicazione delle generalità dei difensori, è validamente rilasciata solo allorchè il dato carente possa senza incertezza desumersi dalla compiuta specificazione dei nomi dei difensori stessi dall’atto stesso. Nel caso in esame la procura è conferita in calce senza alcuna possibilità di individuare anche aliunde le generalità del procuratore. Dall’inesistenza della procura deriva l’inammissibilità del ricorso.

Le spese di giudizio relative al controricorrente INPDAP, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza, mentre le stesse spese vanno compensate nei confronti dell’Agenzia delle Entrate la cui costituzione è irrilevante non essendo contestato il suo difetto di legittimazione passiva.

P.Q.M.

LA CORTE DI CASSAZIONE dichiara inammissibile il ricorso;

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio relative all’INPDAP liquidate in Euro 40,00 oltre Euro 3.000,00 per onorari oltre accessori di legge; Compensa fra le parti le spese nei confronti dell’Agenzia delle Entrate.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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