Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 13-07-2011) 19-10-2011, n. 37915

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con il provvedimento impugnato veniva rigettata l’opposizione proposta da M.G. avverso il decreto del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Perugia in data 7.10.2009, con il quale veniva respinta l’istanza di dissequestro del dipinto Nel cuore rosso, opera di D.P..

Detto dipinto veniva sequestrato al M., in esecuzione di un provvedimento del Procuratore della Repubblica in data 28.5.2009, nell’ambito di indagini per il reato di furto aggravato di opere d’arte denunciato da familiari del defunto D. una settimana prima del sequestro.

2. L’opponente ricorre deducendo violazione di legge in ordine:

2.1. alla eccepita tardività dell’ordinanza impugnata, emessa a distanza di circa dieci mesi dall’udienza camerale, svoltasi il 26.11.2009, laddove che l’art. 127 c.p.p., prevede che il giudice decida con ordinanza comunicata e notificata senza ritardo;

2.2. alla ravvisabilità di indizi di concorso nel reato a carico del M. laddove il provvedimento impugnato dava atto dell’acquisto del dipinto da un gallerista ad un prezzo congruo e faceva unicamente riferimento all’eventualità di sviluppi investigativi, che non giustifica il mantenimento del sequestro in mancanza dei relativi presupposti.

Motivi della decisione

1. Il primo motivo di ricorso, relativo alla tempestività dell’emissione dell’ordinanza, è infondato. Se è vero infatti che l’art. 263 c.p.p., comma 5, richiama l’art. 127 c.p.p., comma 7 laddove lo stesso prevede che la decisione assunta sia comunicata senza ritardo ai soggetti che possono proporre ricorso per Cassazione, è vero altresì che nessuna causa di nullità è prevista per la violazione di detta norma; violazione che neppure può essere ricondotta ad alcuna delle categorie normative di nullità di ordine generale (Sez. 3, n.42 del 10.1.1995, imp. D’Agostino, Rv.201557).

2. Infondato è pure il secondo motivo di ricorso, relativo alla sussistenza di indizi a carico del M..

Il provvedimento impugnato era invero adeguatamente motivato con riferimento all’insufficienza dell’apparente pagamento di un congruo prezzo per l’acquisto del dipinto da parte del M. ai fini della dimostrazione della buona fede di quest’ultimo, a fronte dell’oggettiva ricezione di un bene di valore proveniente da furto, la cui presenza nell’abitazione del D. era comprovata da risalente documentazione fotografica, alla possibilità di una predisposizione di regolari modalità di acquisto al fine di occultare l’illiceità dell’operazione ed alla necessità di indagini su detta ipotesi mediante la verifica dell’eventuale presenza di movimentazioni finanziarie di ritorno fra i soggetti coinvolti.

Il ricorso deve pertanto essere rigettato, seguendone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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