Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 07-07-2011) 19-10-2011, n. 37756

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1) Con sentenza in data 18.12.2009 la Corte di Appello di Bologna, in parziale riforma della sentenza del GUP del Tribunale di Forlì del 30.12009, con la quale I.V., applicata la diminuente per la scelta del rito abbreviato, era stato condannato alla pena di anni 7 di reclusione ed Euro 24.000,00 di multa per il reato di cui all’art. 81 cpv. c.p. e D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, commi 1 e 1 bis, escludeva la recidiva contestata e riduceva la pena inflitta in primo grado ad anni 4, mesi 4 di reclusione ed Euro 18.000,00 di multa.

2) Ricorre per cassazione I.V., a mezzo del difensore, per inosservanza e/o erronea applicazione dell’art. 576 c.p.p., comma 1, lett. e) (rectius 546), nonchè per inosservanza e/o manifesta illogicità della motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio. Con i motivi di appello era stata lamentata la eccessività della pena inflitta in considerazione del fatto che l’imputato, con dichiarazione depositata dal difensore al P.M. in data 24.7.2008, aveva reso ampia confessione. La Corte territoriale ha omesso completamente di esaminare detta dichiarazione confessoria e di valutarla ai fini della determinazione della pena, assumendo anzi che l’imputato si era avvalso della facoltà di non rispondere.

3) Il ricorso è fondato.

3.1) In effetti con i motivi di appello era stata censurata, specificamente, la sentenza di primo grado in relazione alla determinazione della pena (la pena base di anni 6, mesi 8 di reclusione ed Euro 27.000,00 di multa era stata elevata, per la contestata recidiva, ad anni 10, mesi 6 di reclusione ed Euro 36.000,00 di multa e poi ridotta ad anni 7 di reclusione ed Euro 24.000,00 di multa per la diminuente per la scelta del rito), evidenziandosi che: a) l’imputato era ultrasettantenne; b) aveva reso ampia confessione, con dichiarazione depositata in data 24.7.2008; c) aveva svolto stabile attività lavorativa, dimostrando così di voler interrompere i legami con l’ambiente dedito al traffico di sostanze stupefacenti. E si chiedeva, pertanto, la riduzione della pena base, con esclusione della recidiva o, in subordine, con la concessione delle circostanze attenuanti generiche.

3.2) La Corte territoriale, pur escludendo la recidiva, ha, sostanzialmente, mantenuto la stessa pena base determinata dal primo giudice ed ha escluso la concedibilità delle circostanze attenuanti generiche, assumendo che, "contrariamente all’assunto difensivo, l’imputato non ha affatto reso dichiarazioni confessorie ma si è avvalso della facoltà di non rispondere". 3.2.1) Dagli atti, però, risulta che in data 24.7.2008 veniva depositata dichiarazione sottoscritta del prevenuto (con firma autenticata dal difensore), con la quale il predetto ammetteva le proprie responsabilità. Tale dichiarazione confessoria, esistente nel fascicolo del P.M., era pienamente utilizzabile, stante la scelta del rito abbreviato.

La Corte territoriale, nel disattendere le richieste difensive, non solo ha omesso di prendere in esame detta dichiarazione, ma è stata "condizionata" nelle sue valutazioni da una circostanza di fatto esattamente opposta (il non aver l’imputato reso dichiarazioni confessorie, per essersi avvalso della facoltà di non rispondere).

3.2.2) A seguito delle modifiche dell’art. 606., comma 1, lett. e) ad opera della L. n. 46 del 2006, art. 8, "mentre non è consentito dedurre il travisamento del fatto, stante la preclusione per il giudice di legittimità di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito, è, invece, consentito dedurre il vizio di travisamento della prova, che ricorre nel caso in cui il giudice di merito abbia fondato il proprio convincimento su una prova che non esiste o su un risultato di prova incontestabilmente diverso da quello reale, considerato che in tal caso, non si tratta di reinterpretare gli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini della decisione, ma di verificare se detti elementi sussistano" (cfr. Cass. sez. 5 n. 39048 del 25.9.2007). E’ stato quindi ulteriormente ribadito che, in sede di giudizio di legittimità, "la Corte di cassazione investita di un ricorso che indichi in modo specifico come il giudice di merito abbia (non erroneamente interpretato ma) indiscutibilmente travisato una prova decisiva acquisita al processo ovvero omesso di considerare circostanze decisive risultanti da atti specificamente indicati – può nei limiti della censura dedotta, verificare l’eventuale esistenza di una palese e non controvertibile difformità tra i risultati obbiettivamente derivanti dall’assunzione della prova e quelli che il giudice di merito ne abbia inopinatamente tratto" (Cass. Sez. 4, n. 21602 del 17.4.2007).

3.3) La sentenza impugnata va, pertanto, annullata, con rinvio, in punto di trattamento sanzionatorio. Il Giudice del rinvio, pur potendo pervenire alle medesime conclusioni della sentenza annullata, esaminerà la dichiarazione confessoria sopra indicata, valutandone la sua rilevanza ed incidenza in relazione e comparazione con tutti gli altri elementi acquisiti.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata in punto di trattamento sanzionatorio, con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte di Appello di Bologna.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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