Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 03-04-2012, n. 5279 U. S. L. trattamento economico

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza del 9.7.2000 il Tribunale di Torino, in parziale accoglimento del ricorso proposto da Z.A., medico chirurgo in regime di convenzione con la ASL n. (OMISSIS) (già ASL n. (OMISSIS)) di Chieri, condannava quest’ultima a corrispondere allo Z. la somma di cui in sentenza a titolo di compenso aggiuntivo previsto dall’art. 2 ACNL recepito nel D.P.R. n. 484 del 1996 e riferibile ai periodi dal 1.1.1995 al 31.12.1999 e dal 11.10.2003 al 30.3.2004.

Sull’appello della Ausl n. 5 la Corte di appello lo rigettava;

rilevava la Corte territoriale che il Protocollo di intesa intervenuto tra la Regione Piemonte e i sindacati, recepito con delibera regionale del 2.3.2004 che stabiliva la spettanza del compenso aggiuntivo per intero, non costituiva la fonte del diritto in questione già stabilito dall’ACNL di categoria (art. 45) recepito con DPR 484/96 e quindi era un mero atto applicativo di quanto già disposto in precedenza. La delibera era quindi un mero atto di indirizzo alle AA.SS.LL. finalizzato all’adempimento di quanto già previsto, e circa la copertura, questa era pacificamente avvenuta.

Per la cassazione di tale decisione ricorre l’ASL n. (OMISSIS) Chieri con due motivi, resiste con controricorso lo Z. che ha proposto anche ricorso incidentale condizionato sul quale si è difesa la ricorrente in via principale con controricorso. Lo Z. ha depositato memoria illustrativa.

Motivi della decisione

Con il primo motivo si deduce la violazione ed erronea applicazione del D.P.R. n. 484 del 1996, art. 45, comma 2, lett. c). Non spettava il compenso aggiuntivo nella misura integrale alla luce delle stesse fonti normative richiamate dalla Corte di appello, come stabilito dalla Suprema Corte.

Con il secondo motivo si allega l’omessa ed insufficiente motivazione del provvedimento impugnato: la sentenza impugnata non si spiegava la ragione per cui si sia ritenuto spettasse l’intero compenso aggiuntivo. Non era stata indagata la reale volontà delle parti collettive in rapporto all’ACN del 1996.

I due motivi possono essere esaminati insieme vertendo sulla stessa materia e nel loro complesso appaiono fondati.

Come accennato in premessa la Corte di appello ha ritenuto che fonte dell’attribuzione al ricorrente dei crediti vantati per compenso aggiuntivo (nella misura integrale) non fosse la delibera della Giunta Regionale del Piemonte del 2.3.2004 con cui veniva approvato il Protocollo d’Intesa fra l’Assessore alla Sanità e le 00.SS concernente la misura dovuta del "compenso aggiuntivo", ma direttamente l’ACL di categoria ed in particolare l’art. 45, recepito dal D.P.R. n. 484 del 1996 e che quindi la Delibera avesse una mera natura di atto applicativo di quanto già stabilito, senza implicare – come dedotto dalla ASL – alcuna indebita ingerenza nell’ambito dell’autonomia e della sfera decisionale della stessa ASL. Sul punto questa Corte si è già espressa (anche con riferimento alla medesima ASL di Chieri ed allo stesso Protocollo di intesa tra Regione Piemonte e 00.SS) con un orientamento che questo Collegio condivide in toto: si è nella sentenza n. 26365/2009 a tal proposito osservato che: "va premesso che, ai sensi della L. n. 833 del 1978, art. 48 (richiamato dalla legislazione successiva), è riservata esclusivamente alla contrattazione collettiva, mediante accordi resi esecutivi con decreto del Presidente della Repubblica, la disciplina uniforme del trattamento economico e normativo del personale convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale. Ne deriva l’irrilevanza delle prassi applicative seguite dalle diverse amministrazioni e delle circolari interpretative eventualmente emanate, dovendosi procedere all’individuazione della regola di giudizio sulla base di norme di diritto. Per ulteriore conseguenza deve ritenersi infondata l’eccezione di inammissibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse svolta dai controricorrenti in relazione alla dedotta stipulazione tra le Regione Piemonte e le organizzazione sindacali dei medici convenzionati di un Protocollo, asseritamente relativo alla ritenuta spettanza del compenso aggiuntivo per cui è causa, nella sua interezza, anche ai medici convenzionati titolari di pensione, recepito con DGR della Regione Piemonte, non essendo le intese in tal modo raggiunte idonee a introdurre una regolamentazione della materia in ipotesi difforme da quella stabilita dagli accordi nazionali resi esecutivi con decreto del Presidente della Repubblica.

3. Va ancora ricordato, in linea con il prevalente orientamento di questa Corte, che le clausole dei predetti accordi, siccome acquistano efficacia soltanto con l’inserimento nel decreto presidenziale, hanno natura giuridica regolamentare, con la conseguenza che l’interpretazione data dal giudice del merito a tali accordi può essere denunciata in sede di legittimità a norma dell’art. 360 c.p.c., n. 3, per violazione o falsa applicazione di norme di diritto e che la Corte regolatrice può sottoporre a diretto esame esegetico le relative norme in base ai criteri fissati dall’art. 12 preleggi per l’interpretazione delle leggi (cfr. Cass., SU, n. 12595/1993, e le successive, numerose, decisioni conformi)……. La questione oggetto del primo motivo di ricorso è già stata oggetto di disamina da parte della giurisprudenza di legittimità, con enunciazione del principio secondo cui qualora un medico convenzionato con il servizio sanitario nazionale goda anche di trattamento pensionistico erogato dall’Inpdap, quest’ultimo comprensivo dell’indennità integrativa speciale, il compenso aggiuntivo professionale previsto dal D.P.R. n. 484 del 1996, art. 45, comma 2, lett. c, – che rimanda, per la sua determinazione, ai criteri di cui al D.P.R. n. 314 del 1990, art. 41, comma 1, lett. F, ove si fa riferimento alle quote mensili di carovita – spetta con le limitazioni indicate dalla citata lett. F), punto d), D.P.R. n. 314 del 1990, in quanto la formulazione letterale della norma, che rinvia "ai criteri" di determinazione delle quote di carovita, va intesa come rinvio globale, cioè comprensivo anche delle condizioni di attribuzione del compenso medesimo (cfr. Cass. nn. 15005/2007;

9342/2007; nonchè, seppure in fattispecie diversa, Cass., n. 24164/2006; contra Cass., n. 4412/2006). Ed invero è stato condivisibilmente osservato che la formulazione letterale normativa, nella parte in cui rinvia ai "criteri" di determinazione delle quote di carovita, senza alcuna limitazione, non consente la lettura riduttiva secondo la quale i "criteri richiamati sarebbero solo quelli relativi al calcolo, o determinazione, restando estranei a tale richiamo le condizioni di attribuzione del compenso, poichè i criteri di cui alla lett. f non possono che essere tutti quelli precisati nelle lett. a – d, cosicchè la norma ha reso chiaramente applicabile nella sua interezza il regime giuridico già vigente per l’istituto delle quote di carovita, regime perfettamente compatibile con il nuovo meccanismo di incrementi automatici del compenso (ancorchè non più collegati all’aumento del costo della vita), restando escluso ogni profilo di carenza di regolamentazione. Inoltre la diversa lettura riduttiva non risulta neppure confortata dalle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 502 del 1992, art. 8 – nel testo vigente ratione temporis – nella parte in cui, nell’ambito dei criteri direttivi dettati in ordine ai contenuti della normazione secondaria, formata dagli accordi sindacali da recepire nei D.P.R., prevedono (comma 1, lett. d) che debba essere ridefinita la struttura del compenso spettante al medico, prevedendo una quota fissa e una quota variabile in considerazione del raggiungimento degli obiettivi e per particolari attività, nonchè (alla lett. h, comma 1) che si proceda all’abbandono di istituti normativi previsti dalle vigenti convenzioni, riconducibili direttamente o indirettamente al rapporto di lavoro dipendente; infatti i criteri direttivi sono stati rispettati con l’eliminazione dell’istituto delle quote di carovita, sostituito dal compenso aggiuntivo, nel mentre, facendo parte l’erogazione in oggetto dei compensi fissi, ben poteva stabilirsi una limitazione dell’erogazione, confermando, per coloro che comunque e a qualsiasi titolo usufruiscono di meccanismi automatici di adeguamento dei compensi, la disciplina già operante per il soppresso istituto delle quote di carovita" (cfr. anche cass. n. 6368/2011). Pertanto deve escludersi per le ragioni prima indicate che il D.P.R. n. 484 del 1996, richiamato art. 45 possa costituire titolo per l’attribuzione allo Z. dell’intero compenso così come richiesto, nè possono esserlo, a fortiori, Accordi stipulati, con la sola Regione che non sono stati recepiti (nè potevano esserlo per ovvie ragioni di estraneità al sistema contrattuale che regola i compensi del personale medico convenzionato, come affermato anche dalla Suprema Corte nella decisione già citata) in D.P.R. e che non sono stati sottoscritti dalla ASL chiamata in giudizio, che non hanno alcuna base nelle fonti contrattuali, come si è visto, che disciplinano la materia di cui è processo.

Va ritenuto assorbito il ricorso incidentale condizionato (non formulato con un espresso motivo, ma ricavabile in base al quesito ed alle argomentazioni svolte) con cui si chiede che la Corte consideri il detto Protocollo come fonte di attribuzione dei crediti vantati in quanto trattamento di miglior favore in sede di contrattazione decentrata.

In conclusione, in accoglimento del ricorso principale (assorbito quello incidentale), va cassata la sentenza impugnata e, potendo la controversia essere decisa nel merito non necessitando di ulteriori approfondimenti istruttori, va rigettata la domanda.

Stante la complessità della vicenda e la presenza di precedenti anche di legittimità di segno contrario (cass. n. 4412/2006) possono compensarsi le spese dell’intero processo.

P.Q.M.

La Corte: Riunisce i ricorsi, accoglie il ricorso principale, assorbito quello incidentale, cassa in relazione al ricorso accolto la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la domanda.

Compensa tra le parti le spese dell’intero processo.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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