Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 07-07-2011) 19-10-2011, n. 37755

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il Gip presso il Tribunale di Civitavecchia, con sentenza del 25/11/06, resa a seguito di rito abbreviato, dichiarava B. M. colpevole del reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 1 bis, e lo condannava alla pena di anni 2 e mesi 8 di reclusione ed Euro 15.000.00 di multa.

La Corte di Appello di Roma, chiamata a pronunciarsi sull’appello avanzato dal prevenuto, con sentenza del 15/3/2010, ha confermato il decisimi di prime cure.

Propone ricorso per cassazione il difensore dell’imputato, con i seguenti motivi:

-il giudice di merito ha fornito una distorta valutazione delle emergenze istruttorie, in particolare delle dichiarazioni rese da I.M., presente nell’alloggio del B. al momento del recapito del collo, così che il discorso giustificativo, adottato dal decidente ruota su elementi che non provano la responsabilità dell’imputato in ordine al reato ad esso ascritto;

-la Corte territoriale ha ignorato, nella determinazione della pena, l’esame di tutti gli elementi offerti a supporto dalla difesa, affinchè il trattamento sanzionatolo pecuniario fosse fissato nel minimo edittale.

Motivi della decisione

Il ricorso è inammissibile.

La argomentazione motivazionale adottata dal giudice di merito a supporto della affermazione di colpevolezza dell’imputato risulta, con netta evidenza, logica e plausibile.

Con la impugnazione si censura la motivazione "sorprendentemente scarna, la cui stringatezza espositiva nuoce al logico sviluppo del percorso argomentativo, che risulta viziato da patenti contraddizioni interne nonchè da travisamenti interpretativi del compendio probatorio, riversato negli atti del fascicolo".

Orbene, dal vaglio di legittimità, a cui è stata sottoposta la pronuncia in questione, emerge che il giudice di merito ha proceduto alla valutazione della piattaforma probatoria in maniera del tutto compiuta, analizzando ogni singolo fatto ed il loro insieme, non in modo parcellizzato e avulso dal generale contesto probatorio, verificando che essi, ricostruiti in sè e posti vicendevolmente in rapporto, potevano essere ordinati in una costruzione logica, armonica e consonante, tale da permettere ad esso decidente di cogliere la verità processuale ed addivenire, oltre ogni ragionevole dubbio, ad affermare la responsabilità dell’imputato in ordine al reato ad esso ascritto. Nè vale a scalfire la tenuta logico- giuridica della pronuncia de qua la diversa valutazione attribuita alle emergenze istruttorie da parte della difesa del B., in quanto la differente rappresentazione e estimazione di esse non può incidere sul decisimi, rilevato che, come giurisprudenza costante di legittimità ha avuto modo di affermare, le doglianze così formulate costituiscono censure in fatto non deducibili ex art. 606 c.p.p., lett. e).

Esula, infatti, dai poterei della Corte di Cassazione quello di una rilettura degli elementi di fatto, posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, lettura della piattaforma probatoria.

Il Tribunale, prima, e la Corte territoriale, poi, hanno, contrariamente a quanto dedotto in impugnazione, posto in rassegna il susseguirsi dei fatti, scanditi dall’arrivo all’aeroporto di Fiumicino del collo postale, proveniente dal Brasile, indirizzato a " B.M., via (OMISSIS)", all’interno del quale era contenuta la sostanza stupefacente. Gli operanti, egenti della Guardia di Finanza, travestiti da corrieri della società SDA, effettuavano la consegna al predetto B., in via (OMISSIS), facendogli, preventivamente, rilevare che i dati relativi al luogo di recapito del pacco non erano esattamente corrispondenti all’indirizzo, ma il prevenuto replicava che era lui il destinatario e firmava la ricevuta, alla presenza della I.. Il giudice di merito, ha, quindi, considerato che indubbiamente il B. fosse in attesa del collo in questione, contenente la cocaina, inviatagli dal Brasile, in caso contrario, in dipendenza della non precisa corrispondenza tra i dati del destinatario, indicati in bolla di accompagnamento della merce, e i propri, avrebbe potuto non riceversi quanto oggetto di consegna. riconferenti erano da ritenere le dichiarazioni della predetta I., rese al fine evidente di scagionare l’imputato.

Del pari manifestamente infondata si palesa la doglianza sulla dosimetria della pena inflitta, visto che il discorso giustificativo, sul punto sviluppato dal decidente, si ravvisa del tutto compiuto, con richiami ai criteri di cui all’art. 133 c.p..

Sul punto si precisa che la determinazione del trattamento sanzionatorio costituisce il risultato di una valutazione complessiva e non di un giudizio analitico dei vari elementi offerti dalla legge, sicchè l’obbligo della motivazione da parte del giudice della impugnazione deve ritenersi compiutamente osservato, anche in relazione alle obiezioni mosse con i motivi di appello, quando egli, accertata la irrogazione della pena tra il minimo e il massimo edittale, affermi di ritenerla adeguata o non eccessiva, con ciò dimostrando di avere considerato, sia pur intuitivamente e globalmente, tutti gli aspetti indicati nell’art. 133 c.p. ed anche quelli specificamente indicati con i motivi di gravame.

Tenuto conto della sentenza del 13/6/2000, n. 186, della Corte Costituzionale, e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che il B. abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, lo stesso, deve, altresì, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., essere condannato al versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, equitativamente fissata, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di Euro 1.000.00.

P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 1.000.00 in favore della Cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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