Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 07-07-2011) 19-10-2011, n. 37753

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1) Con sentenza del 10.12.2007 il GIP del Tribunale di Voghera condannava F.P., riconosciute le circostanze attenuanti generiche dichiarate equivalenti alle contestate aggravanti, applicata la diminuente per la scelta del rito abbreviato, alla pena di anni cinque di reclusione per il reato di cui agli artt. 81 cpv. e 609 bis c.p., art. 609 ter c.p., comma 1, n. 5 e comma 2, art. 99 c.p. perchè, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, costringeva la figlia M. di anni cinque a subire atti sessuali.

La Corte di Appello di Milano, in data 3.2.2010, in parziale riforma della sentenza del GIP, riduceva la pena inflitta in primo grado ad anni quattro di reclusione. Rilevava la Corte che la principale prova a carico dell’imputato era rappresentata dalle dichiarazioni della ex moglie Z.L., che aveva raccolto nell’immediatezza le confidenze della piccola ed il giorno successivo anche la piena confessione dell’imputato. Tali dichiarazioni erano particolarmente attendibili, non avendo la teste manifestato alcuna acrimonia nei confronti dell’imputato e trovavano conferma nelle dichiarazioni della teste P.S., alla quale la piccola aveva fatto le medesime confidenze, e nelle stesse ammissioni dell’imputato, il quale, pur contenendo l’entità dell’abuso, non lo aveva negato.

Riteneva, poi, la Corte che non ricorressero i presupposti per il riconoscimento della circostanza attenuante del fatto di minore gravità. In accoglimento del motivo di appello, riduceva, però, fermo restando il giudizio di equivalenza delle già concesse circostanze attenuanti generiche, la pena inflitta in primo grado.

2) Ricorre per cassazione F.P., denunciando, con il primo motivo, la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione.

Dopo aver evidenziato che gli elementi probatori acquisiti in atti riguardano prove testimoniali de relato, dichiarazioni spontanee dell’imputato e prova testimoniale inerente il periodo post factum, assume che tali elementi non hanno alcuna valenza autonoma e non risultano decisivi.

Le intercettazioni telefoniche disposte non hanno fornito alcun elemento di riscontro e le dichiarazioni della Z. risultano contraddette in più punti da quelle di P. ed E., tra l’altro contrastanti tra loro.

La Corte territoriale non ha sottoposto a vaglio critico le dichiarazioni della madre della minore, nè ha tenuto conto di elementi a favore della difesa. La motivazione della sentenza impugnata risulta ancor di più carente laddove attribuisce valore di riscontro alle dichiarazioni spontanee dell’imputato, il quale ha riferito una versione assolutamente incompatibile con l’ipotesi accusatoria, ed è addirittura assente in ordine ai motivi per cui la giustificazione resa dall’imputato viene considerata poco plausibile.

Con il secondo motivo denuncia la inosservanza o erronea applicazione della legge penale e processuale in relazione all’art. 609 bis c.p., u.c. e art. 192 c.p.p., essendo la decisione,in ordine alla conferma della penale responsabilità da parte della Corte di merito/frutto di una erronea e non corretta lettura delle risultanze processuali.

Ulteriore erronea applicazione di legge emerge dal mancato riconoscimento della diminuente di cui all’art. 609 bis c.p., u.c., per la sola reiterazione della condotta. Con il terzo motivo denuncia la violazione e/o falsa applicazione della legge penale in relazione all’art. 133 c.p., artt. 62 bis e 81 c.p., nonchè la omessa o apparente motivazione sui criteri di determinazione della pena. La Corte territoriale non ha motivato in ordine ai profili probatori che consentono di ritenere trattarsi di una serie di condotte ed al preciso riferimento temporale, nè ha tenuto conto, nella determinazione della pena, che l’imputato è incensurato, versa in condizioni familiari e sociali di assoluta normalità, presta faticosa attività lavorativa.

3) Il ricorso è infondato.

3.1) Le censure sollevate dal ricorrente non tengono conto che il controllo demandato alla Corte di legittimità va esercitato sulla coordinazione delle proposizioni e dei passaggi attraverso i quali si sviluppa il tessuto argomentativo del provvedimento impugnato, senza alcuna possibilità di rivalutare, in una diversa ottica, gli argomenti di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento o di verificare se i risultati dell’interpretazione delle prove siano effettivamente corrispondenti alle acquisizioni risultanti dagli atti del processo. E’ necessario cioè accertare se nell’interpretazione delle prove siano state applicate le regole della logica, le massime di comune esperienza e i criteri legali dettati in tema di valutazione delle prove medesime, in modo da fornire la giustificazione razionale della scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre. L’illogicità della motivazione, come vizio denunciabile, deve quindi essere evidente e tale da inficiare lo stesso percorso seguito dal giudice di merito per giungere alla decisione adottata. Anche a seguito della modifica dell’art. 606 c.p.p., lett. e), con la L. n. 46 del 2006, il sindacato della Corte di Cassazione rimane di legittimità: la possibilità di desumere la mancanza, contraddittorietà o la manifesta illogicità della motivazione anche da "altri atti del processo specificamente indicati nei motivi di gravame", non attribuisce al giudice di legittimità il potere di riesaminare criticamente le risultanze istruttorie, ma solo quello di valutare la correttezza dell’iter argomentativo seguito dal giudice di merito e di procedere all’annullamento quando la prova non considerata o travisata incida, scardinandola, sulla motivazione censurata (cfr.

Cass. pen. Sez. 6 n. 752 del 18.12.2006). Pur di fronte alla previsione di un allargamento dell’area entro la quale deve operare, non cambia la natura del sindacato di legittimità; è solo il controllo della motivazione che, dal testo del provvedimento, si estende anche ad altri atti del processo specificamente indicati.

Tale controllo, però, non può "mai comportare una rivisitazione dell’iter ricostruttivo del fatto, attraverso una nuova operazione di valutazione complessiva delle emergenze processuali, finalizzata ad individuare percorsi logici alternativi ed idonei ad inficiare il convincimento espresso dal giudice di merito" (così condivisibilmente Cass. pen. Sez. 2 n. 23419/2007 – Vignaroli).

3.1.1) La Corte territoriale, con motivazione adeguata ed immune da vizi logici, ha ritenuto la piena attendibilità delle dichiarazioni della madre della bambina per l’assenza di acrimonia verso l’imputato (ha sottolineato, anzi, a tal proposito, che la donna ha "compreso il limite del fatto dell’ex marito", consentendo la prosecuzione delle visite con i due figli maschi e non impedendo del tutto i contatti con la piccola M.). Le dichiarazioni della Z., che aveva ricevuto nell’immediatezza le confidenze della bambina, trovavano, per di più, conferme ab externo nelle dichiarazioni dei testi P. ed E. e nelle stesse ammissioni dell’imputo.

Disattendo i rilievi difensivi, la Corte di merito ha evidenziato che le dichiarazioni della P. (s.i.t. del 6.12.2006) erano, quanto alle confidenze ricevute dolio piccola, analoghe a quelle della Z.; la non perfetta sovrapposizione delle dichiarazioni del sig. E. era, invece, spiegabile, secondo la Corte, con il fatto che il predetto aveva, a sua volta, riferito del "resoconto fattogli in proposito dalla figlia che con linguaggio infantile riportò al padre le rivelazioni che M. le aveva fatto..". Quanto alle dichiarazioni dell’imputato ha ritenuto la Corte che esse fossero sostanzialmente confessorie, avendo cercato il F. soltanto di contenere "l’entità dell’abuso". La Corte territoriale ha quindi correttamente e motivatamente valutato il materiale probatorio.

Il ricorrente finisce per prospettare una diversa lettura delle risultanze processuali, fondata, peraltro, (in violazione del principio di autosufficienza del ricorso) su mere asserzioni in ordine al contenuto delle dichiarazioni dei testi e dell’imputato, oppure censura la mancata valutazione del risultato negativo delle intercettazioni (circostanza al più "neutra"); a parte il fatto che già il GIP aveva evidenziato che dalle intercettazioni in questione emergeva, piuttosto, lo sincerità delle dichiarazioni accusatorie della Z..

3.2) Quanto all’invocata attenuante di cui all’art. 609 c.p., u.c., questa Corte ha ripetutamente affermato che essa (come anche quella di cui art. 609 bis c.p., comma 3) deve considerarsi applicabile in tutte quelle fattispecie in cui, avuto riguardo ai mezzi, olle modalità esecutive ed alle circostanze dell’azione, sia possibile ritenere che la libertà sessuale dello vittima (bene-interesse tutelato dalla norma) sia stata compressa in maniera non grave. Deve quindi farsi riferimento ad una valutazione globale del fatto, quali mezzi, modalità esecutive, grado di coartazione esercitato sulla vittima, condizioni fisiche e mentali di questa, caratteristiche psicologiche valutate in relazione all’età, così da poter ritenere che la libertà sessuale sia stata compressa in modo non grave, come, pure, il danno arrecato anche in termini psichici (cfr. Cass. pen. Sez. 3 n. 5002 del 7.11.2006; Cass. pen. sez. 3 n. 45604 del 13.11.2007). Bisogna tener conto cioè, oltre che della materialità del fatto, di tutte le modalità della condotta criminosa e del danno arrecato alla parte lesa ovvero degli elementi indicati dal comma primo dell’art. 133 c.p., ma non possono venire in rilievo gli ulteriori elementi di cui al comma 2 dello stesso art. 133, utilizzabili solo per la commisurazione complessiva della pena" (Cass. pen. sez. 3 n. 2597 del 25.11.2003). Anche di recente questa Corte ha ribadito che ai fini del riconoscimento dell’attenuante della minore gravità non rileva di per sè la "natura" e "l’entità" dell’abuso, essendo necessario valutare il fatto nel suo complesso (Cass. sez. 3 n. 10085 del 5.2.2009).

La Corte territoriale ha escluso la concedibilità della circostanza attenuante in considerazione, non solo della gravità oggettiva degli abusi perpetrati in modo reiterato in danno di una bambina di soli cinque anni, ma anche per i danni irreversibili cagionati "dallo sconvolgimento degli equilibri affettivi familiari". 3.3) In ordine alla reiterazione della condotta l’imputazione fa specifico riferimento ad abusi protrattisi lungo un arco temporale di tre giorni dal 20 al 23 agosto 2004. Di tale reiterazione aveva già specificamente dato conto il GIP indicando, nell’esaminare le dichiarazioni della Z., i ripetuti abusi posti in essere dal ricorrente, in quell’arco temporale, sia a letto che nel bagno.

La Corte territoriale, nel sottolineare la piena attendibilità delle dichiarazioni della Z., ha evidenziato che pur avendo l’imputato cercato di limitare l’entità dell’abuso ad un fatto sporadico, aveva però ammesso (in ciò indirettamente riscontrando i riferimenti della bambina) "i plurimi inviti diurni alla bambina di seguirlo in bagno). Integrando poi la motivazione sul punto della sentenza di primo grado ha, sulla pena base irrogata per il primo episodio del 20.8.2008, applicato, per la continuazione, un aumento di pena di mesi sei di reclusione in ragione di mesi tre per gli episodi di ciascuno dei giorni successivi (21 e 22 agosto 2008).

3.4) Infine la Corte territoriale ha fatto corretto uso del potere discrezionale nella determinazione della pena. Dalla complessiva motivazione della sentenza risulta che per la gravità dei fatti commessi in modo reiterato in danno di una piccola di soli cinque anni non poteva farsi luogo ad un giudizio di prevalenza delle già concesse circostanze attenuanti generiche (tra l’altro la richiesta di prevalenza contenuta nei motivi di appello era assolutamente generica, non essendo sorretta da adeguate e specifiche argomentazioni). Nel rideterminare e contenere la pena, infine, la Corte si è discostata di poco dal minimo edittale.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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