Cass. civ. Sez. I, Sent., 04-04-2012, n. 5442 Procura alle liti

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

D.F. propone ricorso per cassazione, sulla base di due motivi, nei confronti del Ministero dell’Economia e delle Finanze avverso il provvedimento in data 26 maggio 2009, con il quale la Corte di appello di Napoli ha dichiarato la nullità della procura alla lite apposta in calce al ricorso per equa riparazione, da lei proposto per violazione del termine ragionevole di durata di un giudizio introdotto davanti al Tar Campania il 16 novembre 1990 e non ancora definito. Il Ministero intimato non ha svolto difese.

Nell’odierna camera di consiglio il collegio ha deliberato che la motivazione della sentenza sia redatta in forma semplificata.

Motivi della decisione

La Corte di merito ha osservato che nel caso di specie la procura alla lite è stata rilasciata, con diversi caratteri di stampa, su un foglio distinto, di diversa consistenza, che non reca alcuna numerazione, nè timbro di congiunzione rispetto all’atto introduttivo, con la conseguenza che la procura stessa, relativa a giudizio di primo grado di natura seriale, non si può ragionevolmente considerare apposta in calce al ricorso introduttivo e specificamente diretta proprio alla introduzione della domanda in oggetto, potendo ipotizzarsi che in astratto sia stata rilasciata a fronte di un qualsiasi eventuale giudizio di risarcimento.

La ricorrente censura il decreto impugnato, proponendo due motivi di ricorso, con i quali deduce che:

– la collocazione topografica della procura, apposta su foglio separato unito all’atto giudiziario cui accede, costituendo con questo un corpus inscindibile, è di per sè idonea a fornire certezza in ordine alla provenienza dalla parte del potere di rappresentanza e a far presumere la riferibilità della procura medesima al giudizio a cui accede (primo motivo);

– sono irrilevanti gli elementi presi in considerazione dalla Corte di appello per escludere, nel caso in esame, la validità della procura speciale (secondo motivo).

Le censure, che possono opportunamente essere esaminate congiuntamente, sono manifestamente fondate.

Infatti, secondo un consolidato orientamento di questa Corte, che il collegio condivide e a cui intende dare in questa sede continuità, per integrare il requisito della materiale congiunzione è sufficiente ogni forma di congiunzione, purchè la procura sia collocata prima della relata di notifica (Cass. 2002/12709;

2003/13145), non rilevando la diversità dei caratteri di stampa tra ricorso e procura, nè altri requisiti di forma, nessuno dei quali è prescritto a pena di nullità (Cass. 2011/23777), dovendosi comunque escludere che sia in ogni caso necessaria una cucitura meccanica in presenza di un contesto di elementi che consentano, alla stregua del prudente apprezzamento di fatti e circostanze, di conseguire una ragionevole certezza in ordine alla provenienza dalla parte del potere di rappresentanza ed alla riferibilità della procura stessa al giudizio di cui trattasi (Cass. 2009/12332). Inoltre, ai fini della validità della procura rilasciata su foglio separato, qualora essa sia stata notificata unitamente all’atto a cui accede, è irrilevante la mancanza di una espressa menzione del procedimento per il quale essa sia stata rilasciata, del giudice adito o della data di conferimento, in quanto la collocazione della procura, anche se rilasciata su foglio separato, è idonea a conferire la certezza circa la provenienza dalla parte del potere di rappresentanza e a dar luogo alla presunzione di riferibilità della procura al giudizio a cui l’atto stesso fa riferimento (Cass. 2002/13910), fermo restando che nei giudizi introdotti mediante ricorso con procura rilasciata a margine o in calce, deve presumersi la coincidenza della data di conferimento della procura stessa con quella di deposito del ricorso (Cass. 2003/12080; 2011/28839).

La Corte di merito, nell’escludere nel caso di specie la riferibilità, in termini di certezza, della procura speciale al ricorso a cui è stata allegata, ha fatto riferimento a elementi di fatto (rilascio della procura su foglio separato, di consistenza diversa; diversità dei caratteri di stampa; mancanza di timbro di congiunzione e della numerazione progressiva della pagina) privi di rilevanza secondo la giurisprudenza in precedenza richiamata.

Il ricorso merita pertanto accoglimento e il decreto impugnato deve essere di conseguenza annullato.

Poichè sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa va rinviata, per la decisione sul merito del ricorso per equa riparazione, alla Corte di appello di Napoli in diversa composizione, che provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso. Cassa il decreto impugnato e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte di appello di Napoli in diversa composizione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *