Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 06-07-2011) 19-10-2011, n. 37758

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1) Il P.M. presso il Tribunale di Sulmona, in data 7.12.2009 chiedeva al GIP l’archiviazione del procedimento penale n. 219/09 nei confronti di I.T., indagato per il reato di cui all’art. 609 bis c.p.. Assumeva il P.M. che, dalle indagini era emerso che gli unici atti di violenza sessuale rilevanti penalmente erano quelli posti in essere nel (OMISSIS), in ordine ai quali la querela, proposta solo in data 24.2.2009, doveva però ritenersi tardiva.

Con atto depositato in data 18 marzo 2010 D.A., parte offesa del reato, proponeva formale opposizione alla richiesta di archiviazione del P.M. Il GIP, con decreto del 18.3.2010, ritenuta inammissibile ex art. 410 c.p.p. l’opposizione (essendo i temi di indagine proposti assolutamente irrilevanti ai fini dell’esercizio dell’azione penale) disponeva l’archiviazione del procedimento.

2) Ricorre per cassazione la D., a mezzo del difensore procuratore speciale, denunciando la violazione del principio del contraddittorio e del diritto di difesa per mancata fissazione dell’udienza camerale.

Il GIP ha disposto "de plano" l’archiviazione, fondando la sua decisione su una indebita prognosi di infondatezza ovvero di non utilità degli articolati temi di indagini prospettati in sede di opposizione.

3) Il ricorso è fondato.

3.1) L’art. 410 c.p.p., comma 2 prevede che se l’opposizione proposta avverso la richiesta di archiviazione del P.M., è inammissibile e la notizia di reato è infondata, il giudice dispone l’archiviazione con decreto motivato.

A norma del successivo comma 3 del medesimo art. 410 c.p.p., al di fuori dei casi previsti dal comma 2 (se cioè l’opposizione non viene dichiarata inammissibile o la notizia di reato infondata (con conseguente emanazione di decreto di archiviazione motivato), il GIP deve provvedere a norma dell’art. 409, commi 2, 3, 4, e 5.

E’ consentita quindi l’emanazione del decreto di archiviazione "de plano" nel caso di inammissibilità dell’opposizione e di infondatezza della notizia di reato.

3.1.1) Nonostante alcune decisioni in senso contrario, ritiene il Collegio di aderire alla giurisprudenza di questa Corte secondo cui il giudizio di ammissibilità dell’opposizione ex art. 410 c.p.p., comma 2 deve riguardare soltanto la pertinenza e la specificità degli atti di indagine richiesti e non invece la capacità dei mezzi di prova proposti (cfr. ex multis Cass. pen. Sez. 6 n. 40638 del 23.9.2003 – Giuliano; conf. Cass. sez. 4, 10.10.2001 – Bic; Cass. sez. 6 n. 19618 del 19.3.2004; Cass. sez. 6 n. 40583 del 29.5.2008).

La disciplina dettata dall’art. 410, commi 1 e 2 ha introdotto, invero, un meccanismo idoneo ad impedire istanze di prosecuzione delle indagini pretestuose o dilatorie, fornendo in tali ipotesi al giudice lo strumento per adottare immediatamente il decreto di archiviazione (cfr. sent. Corte Cost. n. 95/1997).

Quando, invece, le indagini siano pertinenti e specifiche il giudice non può impedire l’instaurazione del contraddittorio. Dal combinato disposto dell’artt. 410 c.p.p., comma 3 e art. 409 c.p.p., comma 2 risulta chiaramente che, a seguito dell’opposizione alla richiesta di archiviazione, la "regola" è l’instaurazione del contraddittorio e che soltanto nelle due ipotesi tassative di cui all’art. 409 c.p.p., comma 2 è consentito provvedere de plano.

Non può, quinti, il GIP anticipare, inaudita altera parte, valutazioni di merito in relazione alla fondatezza delle indagini suppletive richieste o effettuare una prognosi dell’esito delle investigazioni.

3.2) Il GIP ha motivato il decreto di archiviazione sulla base della irrilevanza ed inutilità della testimonianza del marito della querelante, della inutilità dell’accertamento sui turni e gli orari di servizio dell’indagato e delle autovetture di servizio utilizzate, e sulla non necessità di rinnovo od estensione della consulenza tecnica espletata.

Essendo, indubitabilmente, l’espletamento dei temi di indagini proposti pertinente, il giudizio sulla rilevanza dell’opposizione non poteva che svolgersi nel contraddittorio, non potendo il GIP anticipare, con decreto de plano, valutazioni sulla rilevanza ed utilità dei temi di indagine prospettati.

3.3.) Sussistendo la denuncia violazione di legge, il provvedimento impugnato va annullato senza rinvio e gli atti vanno trasmessi al Tribunale di Sulmona per l’ulteriore corso.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Sulmona per l’ulteriore corso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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