Cass. civ. Sez. I, Sent., 04-04-2012, n. 5440 Procura alle liti

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

I ricorrenti indicati in rubrica propongono ricorso per cassazione, sulla base di cinque motivi, nei confronti del Ministero dell’Economia e delle Finanze avverso il provvedimento in data 25 marzo 2009, con il quale la Corte di appello di Napoli ha dichiarato la nullità della procura alla lite apposta in calce al ricorso per equa riparazione, da loro proposto per violazione del termine ragionevole di durata di un giudizio introdotto davanti al Tar Campania il 26 febbraio 1998 e definito con sentenza del 13 marzo 2007.

Il Ministero intimato ha depositato atto di costituzione non notificato alle controparti.

Nell’odierna camera di consiglio il collegio ha deliberato che la motivazione della sentenza sia redatta in forma semplificata.

Motivi della decisione

La Corte di merito – premesso che, trattandosi di giudizi seriali, intentati nei confronti dello Stato e quindi coinvolgenti interessi pubblicistici, non si può prescindere "da un rigoroso controllo di validità e di riferibilità, in termini di certezza, della procura speciale al ricorso a cui viene allegata" – ha osservato che nel caso di specie le procure, conferite tutte su fogli a parte, non paiono riferibili in termini convincenti proprio alla procedura di cui trattasi, rilevando, in particolare, che si tratta di procure rilasciate su tanti fogli separati, scritti con diversi caratteri di stampa, che non recano timbro di congiunzione dello studio legale, nè numerazione progressiva della pagina, nè data, nè indicazione dell’autorità adita e che non possono pertanto considerarsi dirette proprio all’introduzione della domanda in oggetto, potendo ipotizzarsi che in astratto siano state rilasciate a fronte di un qualsiasi eventuale giudizio di equa riparazione. I ricorrenti censurano il decreto impugnato, proponendo cinque motivi di ricorso, con i quali deducono:

– la irrilevanza delle circostanze che le procure siano state rilasciate su tanti fogli separati, scritti con diversi caratteri di stampa e privi di timbri di congiunzione (primo motivo);

– la irrilevanza della mancanza di una espressa menzione del procedimento per il quale la procura è stata rilasciata (secondo motivo);

– l’omessa motivazione in ordine alla attribuita natura seriale del ricorso in questione (terzo motivo);

– la mancata rilevazione da parte della Corte di merito che i fogli contenenti le procure sono inseriti tra l’ultima pagina del ricorso e la pagina contenente la relata di notifica (quarto motivo);

– l’irrilevanza della mancata indicazione del giudice adito (quinto motivo).

I motivi di ricorso, che possono opportunamente essere esaminati congiuntamente, sono manifestamente fondati.

Infatti, secondo un consolidato orientamento di questa Corte, che il collegio condivide e a cui intende dare in questa sede continuità, per integrare il requisito della materiale congiunzione è sufficiente ogni forma di congiunzione, purchè la procura sia collocata prima della relata di notifica (Cass. 2002/12709;

2003/13145), non rilevando la diversità dei caratteri di stampa tra ricorso e procura, nè altri requisiti di forma, nessuno dei quali è prescritto a pena di nullità (Cass. 2011/23777), dovendosi comunque escludere che sia in ogni caso necessaria una cucitura meccanica in presenza di un contesto di elementi che consentano, alla stregua del prudente apprezzamento di fatti e circostanze, di conseguire una ragionevole certezza in ordine alla provenienza dalla parte del potere di rappresentanza ed alla riferibilità della procura stessa al giudizio di cui trattasi (Cass. 2009/12332). Inoltre, ai fini della validità della procura rilasciata su foglio separato, qualora essa sia stata notificata unitamente all’atto a cui accede, è irrilevante la mancanza di una espressa menzione del procedimento per il quale essa sia stata rilasciata, del giudice adito o della data di conferimento, in quanto la collocazione della procura, anche se rilasciata su foglio separato, è idonea a conferire la certezza circa la provenienza dalla parte del potere di rappresentanza e a dar luogo alla presunzione di riferibilità della procura al giudizio a cui l’atto stesso fa riferimento (Cass. 2002/13910), fermo restando che nei giudizi introdotti mediante ricorso con procura rilasciata a margine o in calce, deve presumersi la coincidenza della data di conferimento della procura stessa con quella di deposito del ricorso (Cass. 2003/12080; 2011/28839).

La Corte di merito, nell’escludere nel caso di specie la riferibilità, in termini di certezza, della procura speciale al ricorso a cui è stata allegata ha fatto riferimento a elementi di fatto (rilascio della procura su foglio separato; diversità dei caratteri di stampa; mancanza di timbro di congiunzione, della numerazione progressiva della pagina e della data;

omessa indicazione del giudice adito) privi di rilevanza secondo la giurisprudenza in precedenza richiamata.

Il ricorso merita pertanto accoglimento e il decreto impugnato deve essere di conseguenza annullato.

Poichè sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa va rinviata, per la decisione sul merito del ricorso per equa riparazione, alla Corte di appello di Napoli in diversa composizione, che provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso. Cassa il decreto impugnato e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte di appello di Napoli in diversa composizione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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