Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 05-07-2011) 19-10-2011, n. 37914

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con ordinanza in data 28-2-2011 il Tribunale di Messina rigettava l’appello proposto nell’interesse di B.G. avverso il provvedimento del GIP che in data 27-12-2010 aveva respinto la richiesta di sostituzione della misura cautelare in carcere con gli arresti domiciliari presso la Comunità FARO. In particolare il Collegio aveva evidenziato che non ricorrevano nella specie i presupposti per la sostituzione della misura in atto con quella meno affittiva, richiamando gli elementi desumibili dalla condotta delittuosa per la quale era intervenuta sentenza di condanna emessa dal GUP, in data 30-11-10, e l’esistenza di esigenze di eccezionale rilevanza.

Avverso tale ordinanza proponeva ricorso per cassazione il difensore, deducendo:

1 – la violazione del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 89 e la carenza ed illogicità della motivazione.

Sul punto evidenziava che il B. è soggetto dipendente da eroina per il quale era stato proposto programma di recupero, dagli operatori della struttura carceraria e dal responsabile del S.E.R.T..

La difesa riteneva nella specie sussistenti i presupposti per l’applicazione del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 89, e censurava l’ordinanza impugnata asserendo che il Tribunale aveva motivato il diniego di concessione degli arresti domiciliari con esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, desunte da un travisamento dei fatti, mentre la verifica delle stesse esigenze presuppone l’accertamento della loro intensità, tale da far ritenere insostituibile la misura detentiva più rigorosa.

Diversamente la difesa osservava che l’iter della condotta criminosa non rivelava tali esigenze, e che i precedenti penali dell’imputato erano pur sempre da ricondursi allo stato di tossicodipendenza.

In conclusione il ricorrente menzionava l’indirizzo giurisprudenziale di legittimità, rilevando che ai fini della sostituzione della misura nei confronti del soggetto tossicodipendente, non assumono rilievo ostativo i precedenti penali attinenti a reati connessi all’uso di stupefacenti.

Per tali motivi, censurava l’ordinanza per illogicità della motivazione e ne chiedeva l’annullamento.

Il ricorso deve ritenersi privo di fondamento.

Invero come si evince dal provvedimento impugnatoci Giudice di merito ha evidenziato a carico dell’odierno ricorrente quelle esigenze cautelari di eccezionale rilevanza preclusive della applicazione del richiesto programma di recupero per tossicodipendenti indicato dal D.P.R. n. 309 del 1990, art. 89.

Il provvedimento de quo deve ritenersi rispondente peraltro ai criteri stabiliti dalla giurisprudenza di questa Corte,per la quale vale menzionare Sez. 4, sentenza n. 13302 del 18-3-2004,RV 228037 – nel senso che "Nei confronti del tossicodipendente in custodia cautelare in carcere che abbia scelto di sottoporsi ad un programma terapeutico di recupero,la revoca della misura cautelare,richiesta ai sensi del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 89, comma 2, è subordinata alla valutazione del giudice che escluda la sussistenza di esigenze cautelari di eccezionale rilevanza,esigenze che non coincidono con una normale situazione di pericolosità..". – Orbene – deve rilevarsi che – pur essendosi in presenza di precedenti penali non ostativi alla applicazione dell’art. 89 citato – dal testo del provvedimento si evince la valutazione adeguata delle eccezionali esigenze, desunte da concreti comportamenti manifestati dal soggetto interessato per inaudita gravità del fatto pericolo di reiterazione del reato, nonchè sussistenza di altre pendenze per delitti contro il patrimonio, elementi che il giudice è tenuto a considerare essendo riferibili alla personalità dell’imputato ed alla globale valutazione del quadro cautelare, come tali legittimamente ritenuti determinanti ai fini della decisione di rigetto della richiesta di sostituzione della misura in atto.

In presenza di congrua motivazione della ordinanza di cui si trattala Corte deve ritenere legittimamente pronunziato pertanto il rigetto dell’appello formulato dalla difesa.

Il ricorso risulta dunque privo di fondamento al riguardo, restando inammissibili le deduzioni di contraddittorietà ed illogicità della motivazione, essendo riferite a valutazioni che censurano il merito.

Al rigetto dell’impugnazione consegue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE QUINTA PENALE Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spjsse processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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