Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 01-07-2011) 19-10-2011, n. 37912

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

C.B. ricorre tramite difensore di fiducia avverso l’ordinanza con cui il Tribunale della Libertà di Catania aveva confermato la cautela carceraria adottata da quel GIP nei suoi confronti, perchè indagato di partecipazione all’associazione per delinquere nota come "Cosa Nostra", famiglia di Catania. Il Tribunale aveva ritenuto la presenza di gravi indizi di colpevolezza, desunti dalla circostanza che faceva da autista ad A.V., rappresentante provinciale della famiglia, di cui era uomo di fiducia; da intercettazioni telefoniche; dalle propalazioni del collaborante di giustizia B.I..

L’attualità di esigenze cautelari era stata poi ricollegata al titolo del reato contestato ed all’assenza di elementi dimostrativi della cessazione della pericolosità.

Deduce il ricorrente l’inadeguatezza delle valutazioni del Tribunale, atteso che a suo avviso la condotta poteva essere al più qualificata come favoreggiamento personale nei confronti dell’ A.V., del quale era autista.

Il ricorso è destituito di fondamento, atteso che le circostanze che il ricorrente fosse non solo l’autista, ma l’uomo di fiducia dell’ A., tanto che partecipava alle riunioni del clan mafioso (come risulta dalle videoriprese effettuate dalla polizia giudiziaria) e che agisse anche da "nuncius" dell’ A., come lo stesso ricorso riconosce, costituiscono indizio inequivoco di intraneità al sodalizio illecito, essendo appena ovvio che ad un semplice favoreggiatore non è consentito di partecipare ad incontri di vertice del clan, nè tantomeno di farsi latore della volontà del sodalizio. Del resto le propalazioni del B. costituiscono chiaro riscontro ad un quadro indiziario già significativo.

Il ricorso va pertanto rigettato, ed il rigetto consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94 disp. att. c.p.p., Così deciso in Roma, il 1 luglio 2011.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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