Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 01-07-2011) 19-10-2011, n. 37911

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1.- E.G., indagato per partecipazione in posizione apicale alla associazione per delinquere di tipo mafioso nota come "Cosa Nostra", famiglia di Catania, ricorre avverso l’ordinanza con cui il Tribunale di Catania ha confermato la misura cautelare carceraria emessa nei suoi confronti da quel GIP per il suddetto reato associativo.

Valga notare che per analogo reato l’ E. era stato già condannato con sentenza passata in giudicato, scontando la pena allora irrogatagli fino al 21 gennaio 2004; l’episodio per cui è stata emessa la cautela in esame si riferisce a periodo successivo alla scarcerazione.

Il Tribunale ha fondato il convincimento sui sospetti circolanti nell’ambiente mafioso in ordine alla sua responsabilità per il tentato omicidio di M.A., desunti da un conversazione intercettata tra M.G. ed il padre M. F.; sulla captazione di una conversazione svoltasi nel carcere di Pagliarelli tra M.G., la madre R. R., il fratello M.P. e la sua convivente B. A., che aveva per oggetto la destinazione da dare al provento dell’estorsione in danno dei supermercati MAR: nell’occasione i colloquianti parlavano della necessità di interpellare l’ E..

Quanto poi al procedimento nel cui ambito la cautela era stata adottata, elementi indiziari erano stati tratti dalle telefonate intercettate il 19 febbraio 2007 ed il 6 maggio 2007, nella prima delle quali di parlava di "(OMISSIS)" identificato nell’ E.;

nella seconda del "(OMISSIS)", ancora identificato nell’ E..

Quanto alle esigenze cautelari, osserva il Tribunale che il titolo del reato impone la cautela più severa ai sensi dell’art. 275 c.p.p, comma 3, nè erano stati dedotti elementi specifici di valutazione in ordine alle condizioni di salute dell’indagato, asseritamene incompatibili con la carcerazione. Deduce il ricorrente la gracilità del quadro indiziario, costituito da elementi labili di non univoca valenza, che a suo avviso non si affrancherebbero dalla loro effettiva natura di sospetti; quanto alle esigenze cautelari, il Tribunale aveva trascurato di considerare che il Tribunale del Riesame di Napoli in diverso procedimento aveva ritenuto l’incompatibilità del regime carcerario con le condizioni di salute dell’indagato.

2.-Il ricorso è fondato quanto alla seconda censura. Assume infatti il Tribunale nell’ordinanza impugnata che le condizioni di salute dell’indagato non risultavano neppure da documentazione di parte.

L’assunto è macroscopicamente smentito dalla produzione odierna del verbale dell’udienza camerale celebratasi dinanzi al Tribunale di Catania il 23 novembre 2010, dal quale risulta che il difensore del ricorrente aveva prodotto documentazione medica ospedaliera attestante come l’indagato fosse affetto da gravi patologie cardiache e cerebrali, di cui nel provvedimento impugnato non è stato dato alcuno.

Il primo motivo di ricorso è invece inammissibile, atteso che con il dedurre inadeguatezze motivazionali o veri errori di valutazione del quadro indiziario, prospetta sostanzialmente il riesame del merito, che in questa sede di legittimità è precluso se, come nel caso di specie, il provvedimento impugnato abbia dato conto delle ragioni della decisione con motivazione ragionevole e condivisibile, comunque immune da vizi logici e contraddizioni. L’ordinanza impugnata va pertanto annullata in accoglimento del primo motivo di ricorso, con rinvio al Tribunale della Libertà di Catania, che provvederà ad esaminare la documentazione medica in questione ed a valutarne la rilevanza.

P.Q.M.

La Corte annulla il provvedimento impugnato con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Catania.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94 disp. att. c.p.p..

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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