Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 30-06-2011) 19-10-2011, n. 37909

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il difensore di C.G. ha presentato ricorso avverso l’ordinanza 15.12.2012, del tribunale del riesame di Napoli con la quale ha rigettato l’appello proposto avverso l’ordinanza della la corte di appello di Napoli, che ha sospeso, ex art. 304 c.p.p., comma 2, i termini di durata massima della custodia cautelare, nel processo – A. ed altri – a carico di 32 imputati, avente ad oggetto i reati di partecipazione ad associazione a delinquere di stampo mafioso, di partecipazione ad associazione di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, una serie di reati fine, aggravati dalla L. n. 203 del 1991, art. 7, tra cui l’estorsione e la violazione della normativa sulle armi.

Il ricorso ha censurato l’ordinanza del tribunale per mancanza e manifesta illogicità della motivazione: il tribunale ha giustificato la propria decisione mediante il richiamo di massime giurisprudenziali, in forza delle quali la complessità del dibattimento deve essere intesa in termini ampi, purchè risulti oggettivata la causa che l’ha determinata. Da altra visuale, si è dato conto della complessità delle questioni prospettate con i motivi di appello, anche con riferimento all’interpretazione del contenuto delle conversazioni captate.

L’ordinanza si è posta in ingiustificato contrasto con l’orientamento interpretativo, secondo cui la gravita dei fatti e la necessità di studio del materiale probatorio, già formato in primo grado non possono costituire motivi per ritenere complesso il dibattimento, con ciò sottolineando che il giudizio di secondo grado è caratterizzato da tempi e complessità diversi da quello di primo grado, tanto più nel caso di specie, in cui si è svolto secondo il rito abbreviato. Il tribunale non ha addotto alcun specifico motivo, dal quale emerga il legittimo uso del potere discrezionale in ordine alla valutazione della complessità del dibattimento. Peraltro si offre della vicenda in esame una valutazione empirica, prendendo atto di una situazione in itinere, non ancora cristallizzata (la sospensione è intervenuta prima di formare il calendario per le discussioni, prima di approntare una qualsiasi decisione sulle complesse questioni procedurale e tecniche difensive, prima di dare contezza effettiva del materiale da valutare. Forse, la decisione è stata pesa dopo essersi resi conto che lo scarno studio fatto tra assegnazione del fascicolo e prima udienza imponeva alla corte di ricorrere a strumenti di natura emergenziale, quale quello previsto dall’art. 304 c.p.p..

Il ricorso non merita accoglimento, in quanto le giustificazioni date dall’ordinanza impugnata alla conferma della sospensione dei termini, disposta dalla corte di appello di Napoli, sono pienamente conformi alla situazione di fatto, incontestabilmente indicata dai giudici di merito come rientrante nell’ipotesi di particolare complessità del dibattimento, prevista dall’art. 304 c.p.p., comma 2. Al di là di dati strettamente numerici (32 imputati, di cui 25 in stato di detenzione, sei dei quali in regime di 41 bis. O.P., presenzianti al processo in video conferenza), l’ordinanza specifica la complessità delle questioni prospettate dai difensori, in relazione a reati di estrema gravita, nonchè l’esigenza di impostare e risolvere problemi di carattere organizzativo (traduzione degli imputai, reperimento di aule attrezzate per il collegamento in videoconferenza). E’ quindi necessariamente configurabile l’ipotesi concreta, a fronte della quale la consolidata giurisprudenza, in base a una razionale visione della situazione processuale e dell’ affidabile esercizio della funzione giudiziaria, riconosce la sussistenza della particolare complessità del dibattimento, non solo in riferimento all’approfondimento delle posizioni dei singoli imputati e alla loro complessità giuridica, ma anche ad oggettive difficoltà di natura organizzativa (sez. 5, n. 21325 del 27.4.2010, rv 247308; sez. 6, n. 10 del 26.1.04, rv 230616). Il ricorso va quindi rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *