Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 30-06-2011) 19-10-2011, n. 37908

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con ordinanza 4.2.2011, il tribunale di Bologna ha respinto l’istanza di riesame avverso l’ordinanza 4.1.2011, applicativa della custodia in carcere, presentata nell’interesse di B.A., O.H. e E.B.H., escludendo per quest’ultimo il ruolo di promotore, dirigente, organizzatore dell’associazione D.P.R. n. 309 del 1990, ex art. 74 confermando il ruolo di partecipe.

Il difensore di B. – detto F. – che è accusato in ordine ai reati di associazione criminosa, D.P.R. n. 309 del 1990, ex art. 73 ed art. 74, quale organizzatore, finanziatore, promotore, e di compravendita di sostanza stupefacente, ha presentato ricorso per i seguenti motivi:

1. vizio di motivazione in relazione all’eccezione di nullità dell’interrogatorio di garanzia, formulata in riferimento alla mancanza degli atti allegati all’ordinanza cautelare, in quanto non depositati nella cancelleria del tribunale di Treviso, presso cui è stato effettuato l’interrogatorio; il tribunale ha ritenuto infondata l’eccezione, sostenendo che era sufficiente a garantire l’esercizio del diritto di difesa la presenza degli atti nella cancelleria del giudice che aveva emesso l’ordinanza cautelare.

In tal modo non è stato dato conto alla distanza Treviso-Bologna e dei tempi ristretti, in quanto la difesa ha ricevuto avviso dell’udienza solo il giorno precedente, violando così anche i principi costituzionali ex art. 24 Cost., comma 2, art. 111 Cost. commi 2 e 3. 2. vizio di motivazione in relazione all’eccezione di incompetenza per territorio: dagli atti emerge che per l’associazione base operativa e luogo in cui l’organizzazione ha manifestato operatività è la città di Milano;

3. vizio di motivazione sui gravi indizi di colpevolezza: il giudice ha operato un mero rinvio all’ordinanza custodiale, omettendo una concreta ed individualizzante valutazione a carico del ricorrente.

Gli elementi investigativi suo a carico sono costituiti dalle intercettazioni telefoniche e dalle chiamate di correo di G. A. e di E.W.N..

Le dichiarazioni accusatorie di quest’ultimo non hanno riscontri e sono intrinsecamente non affidabili, in quanto funzionali a preservare da responsabilità il fratello, deviando sul ricorrente le accuse.

Il ruolo apicale nell’associazione, gli è poi attribuito, in base alle dichiarazioni dello G., la cui attendibilità è da escludere in base ai principi affermati nel tema della chiamata di correo.

E’ inoltre contestata, in relazione al capo A, l’aggravante del reato transnazionale, che non sussiste, in quanto gli atti dimostrano che la condotta dell’indagato si esaurisce nell’importazione di sostanze stupefacente dalla Spagna e Olanda, in cui non ha alcun radicamento, lecito o illecito.

4. vizio di motivazione circa la sussistenza delle esigenze cautelari: il tribunale richiama genericamente per tutti i soggetti coinvolti nell’ordinanza custodiale le esigenza indicate dall’art. 274 c.p.p., senza fornire concreti elementi e senza giustificare la scelta della custodia in carcere rispetto alle altre misure cautelari.

Il ricorso non merita accoglimento.

Sul primo motivo, il tribunale ha già rilevato la sua infondatezza, in quanto, secondo un condivisibile orientamento interpretativo, la prescrizione dell’art. 294 c.p.p., relativa al deposito degli atti, prevista a pena di nullità, è soddisfatta con il deposito degli atti presso il Gip procedente, a cui il p.m. ha fatto richiesta di misura cautelare, essendo onere della difesa prenderne cognizione, nei tempi e nei modi che ritenga più efficaci, senza che sia sovrapponibile questa disciplina con quella prevista per l’interrogatorio dell’udienza di convalida dell’arresto e del fermo.

Quanto alla censura sulla competenza territoriale, nessun elemento è stato prospettato dal ricorrente che sia idoneo a rimuove la forza dimostrativa delle risultanze delle indagini(intercettazioni di conversazioni tra gli indagati, ricostruzione dei ruoli da essi svolti) che indicano in Bologna il luogo dove si è manifestata l’attività associativa, rilevante ai fini della competenza territoriale.

La censura sulla base indiziaria della misura cautelare disposta dal Gip è del tutto infondata, in quanto è da rilevare, innanzitutto, che correttamente il tribunale ha affermato che l’articolata motivazione dell’ordinanza, caratterizzata da una marcata precisione argomentativa, dimostra la piena e autonoma conoscenza degli elementi emersi dalle indagini, svolte in varie zone d’Italia e confluite legittimamente dinanzi all’autorità giudiziaria di Bologna.

Dai risultati di queste indagini, secondo la corretta valutazione del giudice del riesame, il Gip ha tratto razionali conclusioni, trasfuse in provvedimento coercitivo, la cui piena legittimità è stata positivamente valutata dal giudice del riesame.

Nell’ordinanza confermata è delineato il compatto intreccio di elementi indizianti, fatto da dichiarazioni accusatorie, la cui credibilità è confermata dal contenuto delle conversazioni telefoniche, razionalmente interpretate.

Le critiche alla credibilità del E.W.N., oltre a non tener conto della conferma derivante dal complessivo quadro indiziario, fanno riferimento a una indimostrata tattica di difesa- accusa, di quest’ultimo, che, allo stato non può che essere del tutto irrilevante, ai fini della valutazione positiva della corrispondenza al vero di quanto dichiarato.

La sussistenza dell’aggravante emerge in maniera certa dalla dimensione del traffico di sostanze stupefacenti organizzato dagli indagati, attraverso un sodalizio incontestabilmente costituito da persone che operano in paesi diversi, indipendentemente da un multinazionale radicamento (sez. 3^, n. 10976 del 14.1.2010 rv 246336.) Le argomentazioni dell’ordinanza impugnata sono comunque criticate nel presente ricorso con censure di merito, assolutamente improponibili in sede di verifica della legittimità del percorso giustificativo della decisione, da realizzare attraverso l’esame dell’adeguatezza dei passaggi argomentativi, di cui il giudice del riesame si è servito per supportare il proprio convincimento.

Questa verifica, alla luce della precisa esposizione delle conversazioni telefoniche e della loro razionale interpretazione, nonchè delle dichiarazioni accusatorie, di cui è stata verificata sufficientemente la credibilità, ha necessariamente un esito positivo e conseguentemente il motivo è del tutto infondato.

Quanto alla censura sulle esigenze cautelari, il tribunale ha fondato la sussistenza del pericolo di fuga in maniera del tutto esaustiva e razionale, in quanto ha fatto riferimento non solo alla gravità dei reati e alla ragionevole ipotesi che l’indagato voglia sottrarsi alla prevedibile e pesante punizione, ma anche alla circostanza che da particolare e determinate consistenza a tale pericolo : la presenza di una rete capillare di contatti su tutto il territorio nazionale e anche all’estero, idonea a dare protezione e assistenza in caso di allontanamento dall’attuale luogo di dimora o di domicilio.

Va anche rilevato che la contestazione del reato associativo, D.P.R. n. 309 del 1990, ex art. 74 e la sussistenza di un sufficiente quadro indiziario comportano l’esclusiva adeguatezza della misura della custodia in carcere.

Il ricorso va quindi rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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