Cass. civ. Sez. V, Sent., 04-04-2012, n. 5410 Accertamento

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Gli atti del giudizio di legittimità.

Il 14.5.2008 è stato notificato all’Agenzia delle Entrate un ricorso O.M. per la cassazione della sentenza descritta in epigrafe (depositata il 30.3.2007), che ha disatteso l’appello dallo stesso O. proposto contro la sentenza n. 195/29/2004 della CTP di Milano che aveva integralmente respinto i ricorsi proposti dalla parte contribuente avverso avvisi di accertamento per IRPEF-ILOR-SSN relative agli anni 1995-1996.

L’Agenzia si è difesa con controricorso.

La controversia è stata discussa alla pubblica udienza del 30.1.2012, in cui il PG ha concluso per il rigetto del ricorso.

Il collegio ha disposto che della sentenza venga redatta una motivazione semplificata.

2. I fatti di causa.

Con i menzionati avvisi è stata rettificata la dichiarazione presentata dall’ O. (titolare di tale ditta "Idroclima di Osnaghi Marco") e accertata una maggiore imposta dovuta dalla parte contribuente ai fini dianzi indicati, sulla base delle risultanze di una verbale di constatazione adottato previo accesso eseguito dalla GdF di Rho.

Il ricorso in impugnazione proposto dall’ O. avanti alla CTP di Milano è stato disatteso.

La parte contribuente ha proposto appello avanti alla CTR Lombardia che ha, a sua volta, disatteso l’appello.

3. La motivazione della sentenza impugnata.

La sentenza della CTR oggetto del ricorso per cassazione, è motivata nel senso che il contribuente aveva in appello riproposto le stesse censure già respinte con la sentenza di primo grado, della quale la CTR dichiarava di condividere le motivazioni, afferenti la regolarità della notifica de 1l’accertamento; la legittimità della motivazione per relationem contenuta in quest’ultimo e la irregolarità della contabilità tenuta dal contribuente.

4. Il ricorso per cassazione.

Il ricorso per cassazione è sostenuto con quattro motivi d’impugnazione e si conclude -senza la previa indicazione del valore della lite- con la richiesta che sia cassata la sentenza impugnata, con ogni consequenziale pronuncia anche in ordine alle spese di lite.

Motivi della decisione

5. Il primo motivo d’impugnazione.

Il primo motivo d’impugnazione non reca alcuna intestazione che consenta di identificare la tipologia del vizio lamentato (quale neppure si desume dagli argomenti valorizzati, contempo improntati alla violazione di legge e all’insufficiente motivazione) e si conclude con il seguente quesito di diritto: "se la notifica eseguita a mani di soggetto nè convivente nè addetto alla dimora del destinatario possa essere considerata valida anche in assenza del successivo invio della raccomandata di cui all’art. 139 c.p.c., comma 4".

Si tratta di quesito del tutto inidoneo, siccome puramente autoreferenziale e astratto, oltre che retto da una premessa di fatto (la condizione del soggetto a mani del quale è stato consegnato il plico oggetto della notifica) che non è possibile identificare se e dove trovi riscontro negli atti del processo.

6. Il secondo motivo di impugnazione.

Il secondo motivo d’impugnazione non reca alcuna intestazione che consenta di identificare la tipologia del vizio lamentato (se non per il richiamo all’art. 360 c.p.c., n. 5, contenuto nel contesto del motivo) e si conclude con un momento di sintesi donde non si desume quale sia il fatto controverso e decisivo che il giudicante di merito avrebbe trascurato di valorizzare o contraddittoriamente esaminato ai fini dell’esito del giudizio, atteso che certo non può considerarsi come "fatto" la valutazione relativa all’esistenza di un obbligo per l’Amministrazione finanziaria di "esperire una propria azione di accertamentò anzicchè far proprie le conclusioni a cui è pervenuta la GdF all’esito dell’espletamento delle proprie indagini.

7. Il terzo motivo di impugnazione Il terzo motivo di impugnazione (privo di rubrica ma improntato alla violazione di legge) non contiene alcuna censura nei confronti della decisione impugnata ma ripropone (inammissibilmente, in questa sede) la censura già rivolta nei confronti del provvedimento impositivo circa il difetto di motivazione.

8. Il quarto motivo di impugnazione.

Il quarto motivo (improntato alla violazione di legge, ma senza identificazione di alcuna specifica norma che si assuma violata) è assistito da un quesito del seguente tenore: "in ordine alla legittimità di provvedimenti amministrativi assunti in forza di mere "valutazioni induttive" non suffragata da elementi oggetti vi capaci d’essere vagliati in maniera acritica".

Si tratta di quesito totalmente autoreferenziale ed astratto, inidoneo a consentire a questa Corte di cogliere il nucleo logico della doglianza e di identificare quale erroneo governo della norma si intenda imputare al giudice del merito e quale diversa soluzione sarebbe invece prospettata dalla parte ricorrente.

La regolazione delle spese di lite è informata al principio della soccombenza, per ciò che attiene a questo grado di giudizio.

P.Q.M.

la Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la parte ricorrente a rifondere le spese di lite, liquidate in Euro 5.000,00 oltre spese prenotate a debito.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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