Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 22-06-2011) 19-10-2011, n. 37903

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con ordinanza in data 24-1-2011 il Tribunale di Palermo – Sez. Riesame – rigettava l’appello proposto dal difensore di D.T. R., avverso l’ordinanza emessa dal Tribunale, in data 15 dicembre 2010, ed a scioglimento della riserva formulata all’udienza camerale, in data 24 gennaio 2011,con la quale il Collegio aveva rigettato istanza proposta dall’imputata ai fini della restituzione di beni.

Nella specie il Tribunale aveva rigettato la richiesta di restituzione evidenziando che non risultava dimostrata dagli istanti l’appartenenza dei beni, che erano stati peraltro oggetto di confisca nella sentenza emessa nel giudizio di primo grado.

Innanzi al Tribunale – Sez. Riesame la difesa aveva reiterato la richiesta di restituzione, rilevando che non risultava dimostrata la relazione tra i beni in sequestro e i reati per i quali era intervenuta la sentenza, evidenziando altresì l’assenza delle esigenze probatorie.

Il Tribunale del Riesame aveva rigettato l’appello avverso detta ordinanza, rilevando che in data 21 gennaio 2010 il Tribunale aveva emesso sentenza di condanna a carico degli imputati ed aveva disposto la confisca dei beni in sequestro, tra i quali quelli oggetto della istanza di restituzione.

Rilevava altresì che secondo giurisprudenza (ordinanza di questa Corte – Sez. 5^, 21-6-2005) era preclusa la restituzione di beni sottoposti al sequestro probatorio, se tali beni erano assoggettabili a confisca.

Avverso tale provvedimento proponeva ricorso per cassazione il difensore, deducendo la omessa motivazione in relazione alla censura di illegittimo mantenimento del vincolo del sequestro, essendo venute meno le esigenze probatorie.

2 Inoltre deduceva la violazione dell’art. 324 c.p.p., comma 7 e art. 257 c.p.p. e art. 240 c.p..

A riguardo rilevava che i beni sequestrati erano stati sottoposti al vincolo cautelare in occasione dell’arresto di L.P.S., e che erano oggetti per i quali non ricorrevano esigenze probatorie, non trattandosi di cose pertinenti al reato ovvero di corpi di reato – il ricorso deve ritenersi privo di fondamento.

Invero, nella specie la difesa ricorrente deduce la violazione dell’art. 324 c.p.p., comma 7 e art. 257 c.p.p. nonchè art. 240 c.p. sulla base del presupposto della appartenenza dei beni sottoposti a sequestro e successivamente confiscati, a D.T.R., beni sequestrati in occasione dell’arresto di L.P.S., che si assumono avulsi dal rapporto di pertinenza ai reati ascritti al prevenuto, onde sarebbero state assenti le esigenze cautelari che legittimavano il sequestro e i presupposti della misura di sicurezza prevista dall’art. 240 c.p..

Tali assunti, tuttavia, non risultano essere stati dimostrati innanzi ai giudici di merito, non essendo stata accertata la titolarità dei beni caduti in sequestro all’atto dell’arresto del L.P. (il quale a sua volta ne aveva chiesto la restituzione, come si evince dal provvedimento del Tribunale in data 18-12-2010, di rigetto della istanza proposta nell’interesse di L.P.C. e D.T. R..

Pertanto, le argomentazioni difensive restano in questa sede prive di sostegno addotto dal ricorrente difensore, che non richiama documentazione attestante la legittima titolarità e la legittima provenienza dei beni di cui avanza richiesta di restituzione.

Diversamente resta avulsa da vizi di legittimità la confisca disposta dal Tribunale, che è misura prevista per legge, in relazione ai beni sequestrati a carico dell’imputato, che sia soggetto a condanna per i reati ascrittigli.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, SEZIONE QUINTA PENALE, rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *