Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 21-06-2011) 19-10-2011, n. 37902

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Il Tribunale di Catania in funzione di Giudice del Riesame, con ordinanza del 12 gennaio 2011, ha confermato l’ordinanza del 16 dicembre 2010 del GIP del Tribunale di Catania con la quale era stata applicata la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di S.M., indagato per il delitto di associazione per delinquere finalizzata al traffico degli stupefacenti, con l’aggravante di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 7. 2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l’indagato, a mezzo del proprio difensore lamentando una motivazione illogica, incompleta e insufficiente nonchè una violazione di legge quanto al ritenuto suo effettivo coinvolgimento nella fattispecie criminosa dell’associazione a delinquere dedita allo spaccio di droga.

Motivi della decisione

1. Il ricorso è da rigettare.

2. Preliminarmente, le doglianze del ricorrente tendono a rendere accreditabile una diversa ricostruzione delle emergenze di causa sulla base di ipotesi le quali, a prescindere dal relativo grado di plausibilità, non possono essere devolute all’apprezzamento del Giudice di legittimità; la Cassazione, infatti, non valuta nuovamente i risultati delle prove nè persegue la ricostruzione più aderente ad essi per la qualificazione della fattispecie sottoposta al suo esame e neppure può entrare, ancora una volta, nella ricostruzione dei gravi indizi di colpevolezza per l’emanazione dei provvedimenti cautelari ma è deputata unicamente a verificare che il ragionamento seguito dal Giudice di merito sia razionale e non soffra di vistose incertezze su elementi decisivi.

3. Tutto ciò premesso deve notarsi come il coinvolgimento del ricorrente nei fatti ascritti sia dovuto, invero, alla sussistenza di un robusto materiale istruttorie, desunto da inequivoche intercettazioni ambientali e telefoniche, dalle quali sono state correttamente e logicamente fatte discendere l’individuazione delle posizioni dei singoli appartenenti all’associazione criminale dedita allo spaccio di sostanza stupefacente (v. pagina 8 e 9 della motivazione).

Più in particolare, all’odierno ricorrente s’imputano, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa, non solo attività di mero assuntore bensì di custode della sostanza illecita e, altresì, di spaccio della stessa che portarono, addirittura, al suo arresto nella flagranza di reato.

Del pari, la sussistenza delle esigenze cautelari è stata improntata non solo ai principi in genere applicabili alle misure personali (v. di recente, Cass. Sez. 5, 17 aprile 2009 n. 21441) ma è stata, ugualmente e correttamente, calibrata alla gravità dei fatti ascritti e alla presunzione di cui all’art. 275 c.p.p., comma 3 che non risulta vinta da argomenti di segno contrario nè valendo il mero decorso del tempo di per sè a comportare il superamento della suddetta presunzione legislativa.

4. Il ricorso va, in definitiva, rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.

Deve procedersi, altresì, agli adempimenti di cui all’art. 94 disp. att. c.p.p..

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. art. 94 disp. att. c.p.p..

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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