Cass. civ. Sez. V, Sent., 04-04-2012, n. 5404 Accertamento Redditi di fabbricati e terreni

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

01. Sulla scorta della denuncia di nuova costruzione presentata il 27 luglio 1988 dall’Enel (Enel Produzione p.c. di Enel GreenPower), l’Ufficio di Palermo procedeva nel 1997 al classamento D/1 di un immobile a destinazione industriale, costituito dal canale di adduzione a servizio di centrale idroelettrica. La Soc. contribuente impugnava l’atto di classamento con esito positivo in prime cure.

02. Su gravame del Fisco notificato il 15 giugno 2005, la CTR- Sicilia, con sentenza del 24 ottobre 2006, ha confermato l’annullamento dell’atto impugnato per difetto di motivazione. Il giudice d’appello ha ritenuto il difetto di motivazione dell’atto di classamento per violazione della L. n. 241 del 1990, art. 3, in quanto avrebbe solo richiamato, ma non specificato, gli "… elementi comparativi di costo i cui valori sono contenuti nel prontuario approntato dall’Ufficio, avuto riguardo all’andamento del mercato immobiliare nel periodo corrispondente a quello dell’epoca censuaria di riferimento". 03. Ha, inoltre, osservato: "posto che l’obbligo della motivazione va assolto con minor rigore nell’ambito amministrativo rispetto all’ambito giurisdizionale, si rileva la piena inerzia dell’Ufficio nel presente giudizio, per non aver adempiuto al relativo onere probatorio sull’iter culminato nelle stima di L. 1.295.000.000.

Invero la citata memoria ed, illustrativa del 17/5/2004 di prime cure non contiene alcun parametro in punto di stima, indicata come diretta". 04. Il 26 ottobre 2007 l’Agenzia del territorio ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due mezzi; la Soc. Enel Produzione si è costituita con controricorso.

Motivi della decisione

05. Preliminarmente, si rileva che l’Avvocatura dello stato ha presentato istanza di trattazione ai sensi dell’art. 26 della recente "legge di stabilità". La contribuente contesta la ritualità di tale istanza, ritenendo che essa sia improduttiva di effetti per essere stata avanzata dalla difesa erariale e non dal Direttore dell’Agenzia del territorio: l’eccezione non è fondata.

06. Ai sensi della L. 12 novembre 2011, n. 183, art. 26 mod. dal D.L. 22 dicembre 2011, n. 212, art. 14, comma 1, "nei procedimenti civili pendenti davanti alla Corte di cassazione, aventi ad oggetto ricorsi avverso le pronunce pubblicate prima della data di entrata in vigore della L. 18 giugno 2009, n. 69, (…) le impugnazioni si intendono rinunciate se nessuna delle parti, con istanza sottoscritta personalmente dalla parte che ha conferito la procura alle liti e autenticata dal difensore, dichiara la persistenza dell’interesse alla loro trattazione entro il termine perentorio di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge". 07. Comèè noto, le Agenzie fiscali possono avvalersi, per la rappresentanza in giudizio D.Lgs. n. 300 del 1999, art. 72, del patrocinio dell’Avvocatura dello Stato R.D. n. 1611 del 1933, art. 43, senza la necessità di speciali autorizzazioni Cass. 12152/2005 e 24623/2006, restando i rapporti tra Direttore dell’Agenzia e Avvocatura erariale in ambito puramente interno.

08. I compiti di rappresentanza e difesa in giudizio da parte dell’Avvocatura dello Stato presentano caratteri assolutamente peculiari e differenziali rispetto al ruolo dei difensori del libero foro e degli uffici legali di altre amministrazioni pubbliche, poichè la sua attività è diretta al perseguimento d’interessi pubblici generali e all’attuazione del principio di legalità. Ai sensi del R.D. n. 1611 del 1933, art. 1, comma 2, l’espletamento dell’opera difensiva dell’Avvocatura erariale non deve, infatti, essere sorretta da mandato alle liti ovvero da procura speciale Cass. 10374/2008, con disciplina ritenuta costituzionalmente legittima Cass. 1308/1990. 09. Dalla rilevanza meramente interna della relazione tra Amministrazione e Avvocatura deriva che l’eventuale violazione delle direttive impartite dall’organo titolare della "legitimatio ad processum" non incide sulla validità degli atti processuali Cass. 241/1971 e comporta solo l’eventuale responsabilità dell’Avvocato dello Stato verso l’Amministrazione rappresentata.

10. Dunque, se è vero che gli Avvocati erariali possono compiere senza formalità tutti quegli atti processuali che il codice di rito consente ai difensori del libero foro solo se muniti di procura o mandato speciale, alla luce della L. n. 103 del 1979, art. 12, che ha attribuito all’Amministrazione la mera decisione interna sull’opportunità o meno d’intraprendere una causa e/o di resistere in giudizio, l’iniziativa giudiziaria dell’Avvocatura dello Stato richiede il consenso dell’amministrazione rappresentata con rilevanza unicamente nel rapporto interno e senza conseguenze sulla validità dell’atto processuale Cass. 10374/2008 e 1308/1990. 11. In siffatta prospettiva, si può inquadrare l’esercizio dello "jus postulandi" dell’Avvocatura dello Stato entro l’ambito pubblicistico/organizzativo della competenza/funzione, piuttosto che in quello civilistico/processuale, rilevandosi come l’attività dell’Avvocatura erariale non sia volta non solo a provvedere alla tutela diretta degli interessi di enti o amministrazioni statali, ma anche a garantire il perseguimento dell’interesse dello Stato/Amministrazione nella sua unità e obbiettività. 12. Si deve, quindi, concludere che il R.D. n. 1611 del 1933, art. 1, comma 2, nella parte in cui sancisce che gli Avvocati erariali non necessitano di mandato neppure nei casi in cui le norme ordinarie richiedono la procura speciale, pur non derogando ai modi di formazione della volontà della P.A., comporta tra i poteri di rappresentanza dell’Avvocatura erariale la "disponibilità processuale". 13. Pertanto, se l’operare processuale dell’Avvocatura dello Stato avviene per legge senza di necessità di specifico mandato e senza bisogno di esteriorizzazione autorizzatoria, e se ciò vale tanto per gli atti d’impulso quanto per quelli di rinunzia, non v’è ragione di pretendere, per la mera dichiarazione di persistenza dell’interesse alla trattazione del ricorso per cassazione, una dichiarazione o autorizzazione personale del Direttore dell’agenzia fiscale, dovendosi coordinare l’art. 26 della "legge di stabilità" con le peculiarità del sottosistema della difesa erariale secondo i principi di cui all’art. 97 Cost..

14. Passando all’esame del ricorso, l’Agenzia del territorio denuncia violazione di legge L. n. 241 del 1990, art. 3; art. 2679 c.c. e vizio di motivazione. Assume che, trattandosi di stima diretta, la rendita attribuita L. 25.900.000 era adeguatamente motivata con l’indicazione del capitale fondiario L. 1.295.000.000 e del saggio di fruttuosità applicato 2%. La giustificazione dei valori indicati, quali coefficienti della stima diretta, non rientrava nell’obbligo di motivazione dell’avviso, ma nell’onere probatorio processuale, che l’Ufficio aveva assolto contrariamente a quanto affermato dalla CTR con la produzione dell’allegato 3) a memoria di prime cure.

15. Il primo (e assorbente) motivo è fondato. In relazione alla natura del bene, insuscettibile di autonoma produttività, l’Ufficio aveva effettuato la stima diretta in base al criterio della fruttuosità del capitale investito, desunto dalla valutazione dei costi di acquisizione e costruzione del manufatto.

16. Avendo dato atto che nell’avviso di classamento tali elementi erano stati indicati, la CTR non poteva ritenere il difetto di motivazione, essendo sufficiente, per l’adeguata motivazione dell’accertamento, l’indicazione dei criteri applicati e dei dati di riferimento, da dimostrare in giudizio a fronte di contestazione.

17. Ciò l’Ufficio si è proposto di fare con la produzione allegata alla memoria prime cure e trascritta per autosufficienza in ricorso "area complessiva occupata dalle opere e dalle pertinente (mq 12052), con relativo valore unitario (L. 4000/mq) riferito alla destinazione urbanistica del terreno come desunta dal PRG del Comune di Belmonte Mezzagno (verde agricolo); analisi dei prezzi a mc del canale industriale (scavo di sbancamento, casse/ormi per c.a., conglomerato cementizio e ferro) per un totale di L. 150.080 al mc; coefficiente di vetustà pari al 50%, applicato per tenere conto dell’età del manufatto rispetto all’epoca censuaria del 1988-89; superficie e volume delle opere, rispettivamente per complessivi mq 5.5.44 e mc 16.632, con relativo costo unitario pari in c.t. a L. 75.000/mc (L. 150.080 x 50%); saggio di redditività pari al 2%; rendita catastale di L. 25.900.000 in et. (aree mq 12052 x L. 4000/mq + opere mc 16.632 x L. 75.000/mc = Valore; Valore x 2% – Rendita". 18. Si tratta di allegazione, della quale la contribuente ha eccepito la tardività rispetto all’udienza di discussione dinanzi alla CTP, ma il rilievo non coglie nel segno a mente del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 58, comma 2, che consente alle parti di produrre liberamente i documenti anche in sede di gravame Cass. 18907/2011. 19. Inoltre, dall’esame della sentenza d’appello e del controricorso, non risulta che i dati ivi riportati siano stati specificamente contestati dalla Soc. contribuente, limitatasi a insistere sulla sussistenza del vizio formale di motivazione dell’avviso.

20. A tal proposito, si rileva che questa Corte ha consolidatamente affermato che l’avviso di classificazione di un immobile in una determinata categoria è soggetto all’obbligo della motivazione, il quale deve ritenersi osservato anche mediante la semplice indicazione della consistenza, della categoria e della classe acclarati dall’ufficio tecnico erariale u.t.e., trattandosi di dati sufficienti a porre il contribuente nella condizione di difendersi Cass. 14379/2011; in senso sostanzialmente conforme cfr. Cass. 4085/1992 e 12068/2004. 21. L’atto di classamento costituisce, infatti, l’esito di un procedimento specificamente regolato dalla legge, che prevede la partecipazione del contribuente, e trova, in osservanza alla regola generale sull’attribuzione di rendita agli immobili classificati in categoria D (come nella fattispecie in discussione), il proprio presupposto in una "stima diretta" eseguita dall’ufficio. Essa esprime un giudizio sul valore economico dei beni classati di natura eminentemente tecnica, in relazione alla quale la presenza e l’adeguatezza o non della motivazione rilevano, non già ai fini della legittimità, ma della attendibilità concreta del giudizio accennato e, in sede contenziosa, della verifica della bontà delle ragioni oggetto della pretesa indicata in motivazione Cass. 16824/2006. 22. La sentenza d’appello, discostatasi da tali principi, va dunque cassata in relazione al primo motivo, con assorbimento del secondo e rigetto nel merito del ricorso introduttivo (non essendo necessari altri accertamenti in fatto).

23. Le spese di tutti i gradi seguono la soccombenza della contribuente nei confronti dell’Agenzia e sono liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo e, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata; decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo e condanna la contribuente alle spese processuali, liquidate in Euro 1600,00 per onorario del giudizio di legittimità e in Euro 1600,00 (ivi compresi Euro 1000 di onorario) per ciascun grado di merito, oltre alle spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 30 gennaio 2012.

Depositato in Cancelleria il 4 aprile 2012

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