Cass. civ. Sez. V, Sent., 04-04-2012, n. 5401 Sanzioni

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La società in epigrafe indicata, impugnava in sede giurisdizionale, con distinti ricorsi, tre avvisi di accertamento ed altrettanti atti di contestazione delle sanzioni, con cui il competente Ufficio Finanziario recuperava a tassazione l’IVA dovuta degli anni 2003, 2004 e 2005, per i quali aveva operato delle indebite detrazioni.

L’adita CTP, previa riunione dei ricorsi, li accoglieva.

A sua volta, la CTR, pronunciando sull’appello dell’Agenzia delle Entrate, lo respingeva, opinando che l’attività svolta dalla contribuente non fosse rivolta a realizzare e gestire case di riposo, bensì case per ferie, con la conseguenza che la stessa aveva titolo alla detrazione dell’IVA e, quindi, al rimborso.

Con atto spedito a notifica il 17-22 dicembre 2009, l’Agenzia ha impugnato la decisione di appello, sulla base di tre mezzi.

L’intimata società, giusto controricorso notificato il 29-01/02- 02/2010, ha chiesto il rigetto del ricorso principale e con contestuale impugnazione incidentale, affidata ad un mezzo, ha chiesto dichiararsi la nullità degli avvisi di accertamento e contestazione impugnati.

Motivi della decisione

L’unico motivo del ricorso incidentale, con il quale si è dedotta l’inesistenza della notifica degli atti accertativi, impugnati per errata applicazione del D.P.R n. 633 del 1973, art. 56, del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60 e art. 148 c.p.c., va esaminato prioritamente, in ossequio al consolidato e condiviso principio secondo cui "Qualora la parte, interamente vittoriosa nel merito, abbia proposto ricorso incidentale avverso una statuizione a lei sfavorevole, relativa ad una questione pregiudiziale di rito o preliminare di merito, rilevabile d’ufficio, la Corte di Cassazione deve esaminare e decidere con priorità tale ricorso, senza tenere conto della sua subordinazione all’accoglimento del ricorso principale, dal momento che l’interesse al ricorso sorge per il fatto stesso che la vittoria conseguita sul merito è resa incerta dalla proposizione del ricorso principale e non dalla sua eventuale fondatezza e che le regole processuali sull’ordine logico delle questioni da definire applicabili anche al giudizio di legittimità’ (art. 141 disp. att. cod. proc. civ., comma 1) – non subiscono deroghe su sollecitazione delle parti" (Cass. SS.UU. n. 212/2001, n. 21083/2005).

La questione posta dalla doglianza, che essenzialmente attiene agli effetti ricollegabili, nel caso di notifica a mezzo posta, alla mancanza di relata, deve ritenersi correttamente risolta dal Giudice di appello, essendosi lo stesso attenuto al condiviso principio secondo cui "In tema di accertamento tributario, qualora la notifica sia effettuata a mezzo del servizio postale, la fase essenziale del procedimento è costituita dall’attività dell’agente postale, mentre quella dell’ufficiale giudiziario (o di colui che sia autorizzato ad avvalersi di tale mezzo di notificazione) ha il solo scopo di fornire al richiedente la prova dell’avvenuta spedizione e l’indicazione dell’ufficio postale al quale è stato consegnato il plico: pertanto, qualora all’atto sia allegato l’avviso di ricevimento ritualmente compilato, la mancata apposizione sull’originale o sulla copia consegnata al destinatario della relazione prevista dalla L. 20 novembre 1982, n. 890, art. 3 non comporta l’inesistenza della notifica, ma una mera irregolarità, che non può essere fatta valere dal destinatario, trattandosi di un adempimento che non è previsto nel suo interesse. (Cass. n. 21762/2009, n. 9493/2009, n. 12010/2006).

Con il primo motivo del ricorso principale, la decisione viene censurata per violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 218 del 1997, art. 15 e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, nonchè per insufficiente e contraddittoria motivazione su fatti controversi e decisivi.

Si deduce l’illegittimo operato dei Giudici di appello, per avere disatteso la pregiudiziale eccezione di inammissibilità dei ricorsi introduttivi della società, sulla base di una apodittica affermazione di correttezza dell’avvenuto pagamento delle somme effettivamente dovute e della sussistenza dei presupposti legittimanti il rimborso.

La censura è fondata.

Rileva il Collegio che la motivazione dei Giudici di appello al riguardo è carente e meramente apparente, non solo perchè del tutto generica, ma soprattutto perchè omette di esaminare e valutare elementi di rilievo agli effetti decisionali.

La CTR, in vero, è pervenuta all’adottata decisione, opinando che la società avesse pagato gli importi portati dagli atti impositivi, con riserva della relativa ripetizione, e che, poi, avesse legittimamente impugnato tali atti.

I Giudici di appello, nell’iter decisionale, non hanno compiutamente esaminato la documentazione in atti, segnatamente i modelli F24 utilizzati per il pagamento, nè hanno rilevato i codici tributo e gli importi ivi indicati.

Da tale documentazione, secondo la prospettazione dell’Agenzia, si evinceva, inequivocamente, che la società aveva inteso definire gli accertamenti subiti, avvalendosi della disposizione della L. n. 218 del 1997, art. 15, che riconosceva particolari benefici in tema di sanzioni all’espressa condizione della rinuncia all’impugnazione degli atti impositivi e del pagamento, entro il termine previsto per il ricorso, delle somme complessivamente dovute.

L’aver affermato la correttezza dell’operato della contribuente sulla base di una erronea ricostruzione della realtà fattuale e di un improprio richiamo normativo, pretermettendo l’esame del precitato fondamentale documento (mod. F24) in atti, così omettendo la valutazione degli elementi fattuali nello stesso indicati, e quindi, ignorando le connesse implicazioni giuridiche, preclusive dell’impugnazione, derivanti dall’applicazione del disposto della L. n. 218 del 2000, art. 15, configura il denunciato vizio.

Risulta, in vero, omessa, nel caso, non solo l’indicazione degli elementi utilizzati dalla CTR nell’iter decisionale, ma pure viene pretermesso l’esame di elementi fattuali in atti, che, ragionevolmente, avrebbero potuto indurre ad una decisione di segno opposto.

In buona sostanza, la decisione impugnata impinge nel principio consolidato e condiviso secondo cui è configurabile l’omessa motivazione, "quando il giudice di merito omette di indicare nella sentenza gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero indica tali elementi senza una approfondita disamina logico- giuridica, rendendo in tal modo impossibile ogni controllo sull’esattezza e sulla logicità del ragionamento (Cass. n. 890/2006, n. 1756/2006, n. 2067/1998).

Il primo motivo del ricorso, – assorbiti gli altri, va, dunque, accolto e, per l’effetto, cassata in relazione l’impugnata decisione, la causa va rinviata ad altra sezione della CTR della Puglia, la quale procederà al riesame e, quindi, adeguandosi al richiamato principio, deciderà nel merito ed anche sulle spese del presente giudizio di legittimità, offrendo congrua motivazione.

Conclusivamente va rigettato il ricorso incidentale, mentre va accolta, nei limiti indicati, l’impugnazione principale ed in relazione cassata l’impugnata decisione.

La causa va, quindi, rinviata ad altra sezione della CTR della Puglia, la quale procederà al riesame e, applicando i richiamati principi, deciderà nel merito ed anche sulle spese del presente giudizio di legittimità, offrendo congrua motivazione.

P.Q.M.

Rigetta l’impugnazione incidentale; accoglie il ricorso principale nei sensi di cui in motivazione, cassa la decisione impugnata e rinvia ad altra sezione della CTR della Puglia.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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