Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo
R.G.P. propone ricorso contro l’ordinanza del 23 febbraio 2010 con la quale il tribunale ordinario di Milano, in funzione di giudice del riesame, ha confermato l’ordinanza resa dal GIP di Milano il 1 febbraio 2011, con la quale è stata applicata la misura degli arresti domiciliari.
Il ricorrente lamenta violazione degli artt. 273 e 274 c.p.p., nonchè mancanza e manifesta illogicità della motivazione.
In particolare, il ricorrente lamenta il mancato approfondimento della affermata gravità indiziaria e della cogenza delle esigenze cautelari. Mancherebbe, poi, motivazione in ordine all’efficacia causale della condotta con riferimento alla data di fallimento, che sarebbe intervenuto molto tempo dopo ed inoltre non sarebbe specificato il ruolo nell’associazione a delinquere svolto dall’indagato.
Motivi della decisione
Il ricorso è infondato; senza soffermarsi sulla genericità delle censure mosse, ad esempio, con riferimento all’art. 416 c.p., si deve comunque rilevare che l’ordinanza impugnata risulta correttamente ed adeguatamente motivata sia in ordine alla sussistenza dei gravi indizi per i reati contestati al R., sia in ordine alle esigenze cautelari (per le quali l’ordinanza spende ben tre pagine, da 10 a 12).
Anche con riferimento alla contestata associazione a delinquere, il tribunale, dopo avere correttamente ricostruito i fatti, da conto dei motivi per cui ritiene sussistente questa compartecipazione da parte del R. (si vedano, in particolare, le pagine 9 e 10 dell’ordinanza).
In generale, l’impianto motivazionale è correttamente sviluppato ed assai approfondito, procedendo ad una dettagliata descrizione dei fatti ed alla ricostruzione dei rapporti e dei ruoli dei vari indagati, nonchè al non facile districamento dei rapporti tra le varie società che i predetti utilizzavano per commettere i reati contestati.
Poichè il provvedimento impugnato risulta correttamente e logicamente motivato, non è consentito a questa corte di legittimità di valutare, o rivalutare, gli elementi indiziari al fine di trarne conclusioni in contrasto con quelle del giudice del merito, trattandosi di un giudizio di fatto che non le compete.
Esula, infatti, dai poteri della corte di cassazione quello di una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali. Consegue, a quanto detto, l’infondatezza del ricorso, che pertanto deve essere rigettato.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.