Cass. civ. Sez. V, Sent., 04-04-2012, n. 5391 Contratto

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

La causa ha per oggetto la qualificazione, ai fini dell’applicazione dell’imposta di registro, di un contratto denominato "concessione di escavo" con cui i proprietari di un terreno hanno concesso nel 2000 alla s.r.l. Habitat il diritto di escavo su un terreno, con ogni facoltà al riguardo, per 10 anni e per il canone complessivo di oltre 800 mila Euro.

L’amministrazione finanziaria ha ritenuto che si trattasse di un trasferimento di proprietà o di altro diritto reale immobiliare con conseguente applicazione dell’art. 1 della tariffa, oltre che dell’imposta ipotecaria; la società ritenendo che si trattasse di affitto ex art. 5 della medesima tariffa ha tempestivamente chiesto il rimborso di quanto pagato in più ed ha impugnato il diniego ad essa opposto dall’amministrazione.

2. La sentenza della Commissione tributaria regionale di Venezia dell’8 giugno 2006, accogliendo l’appello dell’ufficio, ha respinto l’istanza di rimborso qualificando il contratto in questione come vendita immobiliare.

La sentenza ricorda che in materia sono astrattamente possibili tre configurazioni, a seconda di come concretamente si atteggi la volontà delle parti: a) vendita immobiliare; b) affitto; c) vendita mobiliare. Nel caso in esame si poteva escludere che si trattasse di vendita mobiliare del prodotto dell’estrazione ed occorreva pertanto stabilire se ricorreva un contratto di affitto o una vendita immobiliare.

La Commissione tributaria regionale afferma che indirizzavano nel senso della vendita immobiliare: la locuzione utilizzata all’art. 3:

"la concessione (di escavo) è fatta ed accettata a corpo … ";

ancora in tal senso vi è la pattuizione di un corrispettivo in una unica somma, senza alcun legame alle quantità escavabili. Ma ancora di più depone nel senso di una vendita immobiliare l’esplicita rinuncia da parte dei concedenti all’ipoteca legale (art. 4) (…).

Peraltro vi sono nel contratto ancora altre pattuizioni significative: sempre all’art. 4 i concedenti si impegnano a far cancellare a proprie spese un’ipoteca gravante su una parte del terreno; terreno che viene concesso "… libero da pesi, vincoli, oneri, trascrizioni ed iscrizioni pregiudizievoli, ad eccezione …".

Anche in questi punti risulta ben difficile riconoscere clausole ed impegni di stile"; quanto piuttosto facile, invece, vedere le tipiche clausole di una compravendita immobiliare (…). Ma ancora aver previsto la possibilità di rinnovo della concessione (all’art. 1) di due anni in due anni, dopo i primi dieci, senza peraltro individuare un ulteriore corrispettivo, o un metodo per determinarlo conferma che il corrispettivo pattuito in Euro 829.622,00 fu per il trasferimento dell’intero giacimento, ovvero che le parti pattuirono una vendita immobiliare.

3. La sentenza è stata impugnata dalla s.r.l. Habitat il cui ricorso è basato sulla denunzia di: vizio di motivazione, violazione delle norme del codice civile in materia di interpretazione e qualificazione dei contratti (art. 1362 cod. civ., e segg.);

violazione delle norme del cod.civ. in materia di locazione e di affitto nonchè delle norme relative all’imposta di registro.

Il ricorso è fondato.

Appare decisivo, ai fini della qualificazione del contratto di estrazione in esame, il rilievo che esso era sottoposto a termine finale. L’impossibilità tecnico-giuridica, nel nostro ordinamento, di una compravendita sottoposta a termine finale – data l’inammissibilità della proprietà temporanea – fa sì che la sussistenza della clausola in questione escluda ex sè la qualificazione come vendita immobiliare.

Può aggiungersi – ma solo per completezza, data l’insuperabile decisività del rilievo ora esposto – che come emerge dalla giurisprudenza il l’affitto è il tipo naturale che assume nella realtà sociale il contratto di estrazione da cava (cfr. da ultimo Cass. n. 250 del 10/01/2008, n. 24371 del 16/11/2006, n. 4503 del 28/03/2001, n. 6039 del 17/06/1998, n. 9785 del 16/09/1995.

Il contratto in esame è quindi naturaliter un contratto di affitto ex artt. 1615 e 820 cod. civ., posto che le clausole indicate dalla sentenza impugnata a riprova della diversa qualificazione come vendita non sono idonee allo scopo – nessuna di esse essendo incompatibile con l’affitto – e che non può essere oggi riproposta la questione nei termini ante 1986 dato il diverso tenore letterale dell’art. 1 della tariffa. Va infatti ricordato che il numero 1 della tariffa all. A del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634 – che comprendeva anche espressamente le concessioni di miniere, con formula apparentemente omnicomprensiva – è stato modificato proprio con la cancellazione della indicazione delle concessioni di miniere, appunto per adeguare la legislazione alla giurisprudenza che ne aveva escluso l’applicabilità alle ipotesi di concessioni estrattive di cave non qualificabili come vendite immobiliari. L’attuale testo dell’art. 1 non comprende la concessione di miniere (e cave).

Di certo – a fronte della clausola di temporaneità – non può avere alcun significato la rinunzia all’ipoteca legale, pur effettivamente incongrua e priva di effetti giuridici.

Il ricorso per cassazione della Habitat s.r.l. deve quindi essere accolto. Non essendovi bisogno di ulteriore istruzione la causa può essere decisa nel merito mediante l’accoglimento del ricorso originario. Le spese del giudizio di legittimità vanno poste a carico dell’Agenzia delle entrate mentre possono essere compensate per giusti motivi quelle del gradi di merito.

P.Q.M.

– accoglie il ricorso proposto dalla Habitat s.r.l., e di conseguenza cassa la sentenza impugnata;

– decidendo nel merito accoglie il ricorso introduttivo, proposto dalla s.r.l. Habitat avverso il rigetto dell’istanza di rimborso proposta dalla società:

– condanna l’agz alle spese del giudizio di legittimità liquidate in Euro 7.125, oltre ad Euro 200 per spese vive e compensa tra le parti le spese dei gradi di merito.

Così deciso in Roma, il 19 gennaio 2012.

Depositato in Cancelleria il 4 aprile 2012

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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