Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 11-10-2011) 20-10-2011, n. 37972

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con sentenza del 9 dicembre 2010, la Corte di appello di Roma, in parziale riforma della sentenza emessa il 6 ottobre 2009 dal Tribunale della medesima città nei confronti di M.P., condannato quale imputato del delitto di appropriazione indebita aggravata, ha applicato al medesimo le attenuanti generiche equivalenti all’aggravante ed ha ridotto la pena inflitta a mesi sei di reclusione ed Euro 400,00 di multa.

Propone ricorso per cassazione personalmente l’imputato, il quale lamenta, nel primo motivo, la mancata assunzione di un testimone, svolgendo nel contempo diffuse argomentazioni in fatto in ordine alla inattendibilità delle dichiarazioni poste a base della accusa e sulla assenza di elementi atti ad asseverare la colpevolezza dell’imputato. Nel secondo motivo si lamenta vizio di motivazione in punto di responsabilità.

Il ricorso è palesemente inammissibile in quanto il ricorrente si limita, nel primo motivo, a sviluppare considerazioni di merito, per di più del tutto estranee rispetto al vizio denunciato, su punti, tutti, esaurientemente analizzati dai giudici a quibus, anche in ordine alle ragioni per le quali si rivelava non necessaria ai fini del decidere l’audizione del testimone sollecitato dalla difesa, per di più non potuto rintracciare nel giudizio di primo grado. Il secondo motivo è anch’esso inammissibile, in quanto del tutto generico.

Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento alla Cassa delle ammende di una somma che si stima equo determinare in Euro 1.000,00 alla luce dei principi affermati dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000, nonchè alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalla parte civile, che si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro mille in favore della Cassa delle ammende, nonchè alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalla parte civile B.D. che liquida in complessivi Euro 1.570,00 oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A..

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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