Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 11-10-2011) 20-10-2011, n. 37970

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con sentenza del 23 novembre 2010, la Corte di appello di Torino giudicando in sede di rinvio a seguito di annullamento pronunciato da questa Corte con sentenza n. 6874 del 12 gennaio 2010, ha confermato la sentenza pronunciata dal tribunale di Torino il 9 luglio 2007, con la quale O.Z.E. era stato riconosciuto responsabile del reato di cui all’art. 73, comma 5, testo unico sugli stupefacenti e condannato alla pena di mesi nove di reclusione ed Euro 3.000,00 di multa.

Propone ricorso per cassazione il difensore il quale lamenta vizio di motivazione, in quanto il giudice del rinvio avrebbe posto a base della propria decisione gli stessi elementi ritenuti incongrui nella pronuncia rescindente, e cioè il dato ponderale della sostanza, la mancanza di comprovata attività lavorativa da parte dell’imputato e la somma trovata in suo possesso e della quale non era stato in grado di giustificare il possesso. Elementi, questi, a fronte di ciascuno dei quali il ricorrente deduce rilievi che a suo dire ne screditerebbero il valore indiziante.

Il ricorso è palesemente inammissibile, in quanto, da un lato, la sentenza impugnata non si è affatto limitata a rivisitare gli elementi già posti base della pronuncia annullata e censurati da questa Corte sulla base di una ormai consolidata giurisprudenza che ha reputato incongruo il solo dato quantitativo unito alla semplice condizione economica dell’imputato; dall’altro lato, la inammissibilità della impugnazione discende dal fatto che la critica impugnatoria si limita a proporre una diversa lettura dei fatti di causa incompatibile con i limiti propri del sindacato di legittimità. Quanto al primo profilo, infatti, la sentenza impugnata, lungi dal limitarsi a rivalutare gli elementi già additati a base della pronuncia annullata, ha puntualmente rivisitato i fatti, focalizzando la propria attenzione sulla totale e sintomatica carenza di deduzioni dell’imputato circa l’uso personale della droga trovata in suo possesso e sulla mancanza di strumenti indispensabili a tale uso personale, non senza sottolineare lo specifico contesto in cui si sono svolti i fatti (orario, zona nella quale avvenivano cessioni di droga, assenza di lavoro dell’imputato, giustificazioni del tutto implausibili), a corredo di una valutazione globale del tutto coerente ed assistita da un bagaglio motivazionale esauriente e privo di qualsiasi incrinatura sul piano logico argomentativo.

Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento alla Cassa delle ammende di una somma che si stima equo determinare in Euro 1.000,00 alla luce dei principi affermati dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro mille in favore della Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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