Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 11-10-2011) 20-10-2011, n. 37969

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con sentenza del 14 ottobre 2010, la Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza emessa il 17 gennaio 2007 dal tribunale della medesima città, con la quale D.L.G. era stato dichiarato responsabile dei reati di cui agli artt. 459 e 648 cod. pen., per aver detenuto per la vendita 50 marche da bollo falsificate e condannato alla pena di anni due e mesi tre di reclusione ed Euro 3.000 di multa.

Propone ricorso per cassazione il difensore il quale lamenta nel primo motivo che la sentenza era stata notificata al difensore pur in presenza di domicilio eletto dall’imputato presso la propria abitazione. Si lamenta poi violazione degli artt. 459 e 648 cod. pen. non essendo risultato provato che l’imputato detenesse le marche da bollo per la vendita, e non per il semplice risparmio delle spese postali. Si lamenta, poi, la mancata concessione della diminuente prevista dal capoverso dell’art. 648 cod. pen..

La sentenza impugnata deve essere annullata in riferimento alla ritenuta concorrenza del delitto di ricettazione con quello di detenzione per la vendita di valori bollati contraffatti.

Nell’esaminare, infatti, il problema del concorso tra il delitto di ricettazione e quello di cui all’art. 474 cod. pen., le Sezioni unite di questa Corte, dando soluzione affermativa al quesito in ordine al quale si era registrato contrasto di giurisprudenza, facendo leva sul fatto che le condotte delineate dalle richiamate fattispecie si caratterizzano per essere ontologicamente e strutturalmente diverse e neppure contestuali, ha evocato, come termine di raffronto in senso inverso, proprio la figura delineata dall’art. 455 cod. pen. – cui l’art. 459 rinvia – per la quale il legislatore ha significativamente inserito l’acquisto tra i comportamenti incriminati, "così atteggiandosi, stante la peculiarità dei beni ricevuti, quale disposizione speciale rispetto all’art. 648 cod. pen." (Cass., Sez. un., 7 giugno 2001, n. 23427, Ndiaye Papa). In linea, d’alòtra parte, con un antico – ma sempre puntuale – precedente, nel quale questa Corte non mancò di sottolineare come la fattispecie prevista dall’art. 455 cod. pen. si sostanzi "in una vera e propria forma di ricettazione" (Cass., Sez. 5, 4 dicembre 1985, Cianfarani, RV n. 171870). La sentenza impugnata deve pertanto essere annullata limitatamente al reato di ricettazione per insussistenza del fatto, con rinvio per la nuova determinazione del trattamento sanzionatorio.

Nel resto il ricorso va respinto. Quanto al primo motivo, infatti, relativo alla presunta erronea notificazione dell’estratto contumaciale. Oltre alla genericità della censura ed alla sua palese infondatezza alla luce degli atti, va rilevato che il tema presenta risalto agli esclusivi fini della decorrenza del termine per proporre impugnazione: impugnazione che, nella specie, è stata ritualmente e tempestivamente proposta. Le restanti censure sono infondate – avendo i giudici del merito più che adeguatamente asseverato la univoca destinazione al commercio dei valori bollati rinvenuti e sequestrati presso la abitazione dell’imputato – o assorbite dalla pronuncia di annullamento parziale.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato di cui all’art. 648 cod. pen. perchè il fatto non sussiste e rinvia ad altra sezione della Corte di appello di Napoli per la nuova determinazione della pena. Rigetta nel resto il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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