Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 11-10-2011) 20-10-2011, n. 37967

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con sentenza del 31 marzo 2010, la Corte di appello di Napoli, giudicando in sede di rinvio a seguito di annullamento pronunciato da questa Corte con sentenza del 18 dicembre 2008, in riforma della sentenza emessa il 7 novembre 2003 dal Tribunale di Benevento, Sezione distaccata di Guardia Sanframondi, ha dichiarato D. G. colpevole dei delitti di lesioni aggravate e resistenza al medesimo contestati unificati dal vincolo della continuazione e, concesse le attenuanti generiche prevalenti sulla contestata aggravante, lo ha condannato alla pena di mesi sei di reclusione, nonchè al risarcimento dei danni in favore della parte civile.

Avverso la sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione personalmente l’imputato il quale lamenta nel primo motivo violazione del divieto di reformatio in peius in quanto la parte civile non avrebbe proposto impugnazione contro la sentenza di appello con la quale sarebbero state rigettate le richieste della stessa parte civile. Si lamenta, poi, violazione di legge e vizio di motivazione in punto di responsabilità, osservandosi che in merito ai punti additati dalla sentenza di annullamento come critici ai fini della ricostruzione dei fatti, il giudice del rinvio avrebbe omesso di risolvere il contrasto sussistente tra le sentenza di primo e quella di secondo grado, tanto sul versante delle dichiarazioni testimoniali che su quello della compatibilità delle lesioni con la descrizione dei fatti.

Il ricorso è palesemente destituito di fondamento giuridico. Quanto al primo motivo è infatti ormai principio consolidato quello secondo il quale la parte civile ha diritto, ove la sentenza di assoluzione di primo grado sia stata impugnata dal solo pubblico ministero, non solo di partecipare alla successiva fase del giudizio, ma anche di vedersi riconosciuto il diritto al risarcimento del danno, senza che ciò rappresenti violazione del principio del divieto di reformatio in peius (Cass., Sez. 1, 20 aprile 2009, P.C. in proc. Costantiniello; Cass., Sez. un., 10 luglio 2002, Guadalupi), con l’ovvia conseguenza che un corrispondente potere compete anche al giudice del rinvio, il quale, a norma dell’art. 627 c.p.p., comma 2, decide con gli stessi poteri che aveva il giudice la cui sentenza è stata annullata, salve le limitazioni di legge. Quanto alle restanti doglianze del ricorrente, le stessi si limitano ad evocare questioni inerenti la ricostruzione dei fatti ed il concreto apprezzamento delle fonti di prova, che sono riservati al pertinente scrutinio condotto nel giudizio di rinvio. I relativi motivi risultano, pertanto, solo formalmente evocativi dei prospettati vizi di legittimità, ma in concreto sono articolati esclusivamente sulla base di rilievi di merito, tendenti ad una rivalutazione delle relative statuizioni adottate dalla Corte territoriale. Statuizioni, per di più, sviluppate sulla base di un esauriente corredo argomentativo, proprio sui punti – apprezzamento delle dichiarazioni testimoniali, verifica della relativa affidabilità, compatibilità delle diverse narrazioni con il quadro obiettivo delle lesioni riscontrate – in relazione ai quali il ricorrente ha svolto le proprie censure, evidentemente tese ad un improprio riesame del fatto, estraneo al perimetro entro il quale può svolgersi il sindacato riservato a questa Corte.

Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento alla Cassa delle ammende di una somma che si stima equo determinare in Euro 1.000,00 alla luce dei principi affermati dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro mille in favore della Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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