Cass. civ. Sez. V, Sent., 04-04-2012, n. 5379 ICI

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il Comune di Alessandria prepone ricorso per cassazione, affidato a sei motivi, nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale del Piemonte che, rigettandone l’appello, nel giudizio introdotto dalla spa Inbonati, incorporante della srl Alcar, con l’impugnazione dell’avviso di accertamento ai fini dell’ICI per l’anno 1999, ha ritenuto che l’imposta relativa all’immobile in (OMISSIS) doveva essere determinata sulla base della nuova rendita catastale ad esso attribuita dall’UTE, messa in atti il 21 dicembre 2001.

Secondo il giudice d’appello, infatti, la rendita non era stata modificata all’esito del procedimento c.d. DOCFA, attivato dalla parte, ai sensi del D.M. 19 aprile 1994, n. 701, con la proposta del 4 dicembre 2001, ma era stata nuovamente determinata dall’amministrazione in sede di annullamento in autotutela, per motivi di illegittimità della precedente determinazione di rendita catastale del 1991, "annullamento – si legge nella sentenza impugnata – chiaramente diretto ad avere efficacia ex tunc, dato che esso intende rimuovere in radice ogni rilevanza dell’atto a suo tempo emanato e dato che le riscontrate cause di illegittimità dell’atto sussistevano alla data della sua emanazione".

La spa Imbonati resiste con controricorso.

Motivi della decisione

Con il primo motivo, denunciando "insufficiente, contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in particolare della affermata natura di atto di annullamento in autotutela con efficacia sostitutiva ex tunc della messa in atti catastale eseguita dall’Agenzia del territorio di Alessandria in data 4 dicembre 2001", il Comune ricorrente censura la pretesa della CTR di individuare nella messa in atti catastale dell’Agenzia del territorio di Alessandria del 21 dicembre 2001 su proposta di parte del 4 dicembre 2001, un atto "compiuto dall’Agenzia del territorio in sede di verifica della rendita catastale a seguito della istanza della parte proprietaria" a norma del D.M. n. 701 del 1992, art. 1, con valore espressivo della potestà di autotutela dell’Agenzia, e quindi inteso a dichiarare illegittima ex tunc la precedente rendita messa in atti il 27 febbraio 1992 "avendone constatato la palese illegittimità e infondatezza", per cui tale originaria rendita sarebbe stata sostituita da quella successivamente proposta dalla società stessa, con conseguente applicazione, secondo tale ricostruzione di fatto, anche per l’anno in discorso, il 1999, della rendita in atti dal 2001, sostitutiva di quella del 1992. Una siffatta conclusione, deduce il ricorrente, secondo la motivazione della sentenza impugnata non discenderebbe dal tenore testuale del provvedimento 21 dicembre 2001 di conferma del classamento proposto il precedente 4 dicembre, nè, in particolare, da annotazioni in atti espressive della efficacia "retroattiva" o "sostitutiva" della rendita precedente, bensì dalla valorizzazione di alcune espressioni utilizzate nell’atto di costituzione del 18 marzo 2003 dell’Agenzia davanti alla CTP di Alessandria in altro giudizio, introdotto dalla contribuente per l’annullamento della originaria rendita del 27 febbraio 1992.

Ma una volta individuata dal giudice d’appello in quella controversia il luogo di emersione di una "volontà" dell’Agenzia nel senso di attribuire al recepimento della rendita proposta dal contribuente la natura di atto di annullamento in autotutela, avrebbe dovuto essere valutato l’intero contesto fattuale di quella lite, e l’effettiva volontà dell’Agenzia stessa cane emergente dal contenuto degli atti processuali esaminati nella loro integrità, e non estrarre, come nella specie, preferendole in modo arbitrario, solo alcune affermazioni dell’Agenzia costituenti solo alcuni dei punti di emersione della "volontà" di quella.

Ed in proposito il Comune ricorrente indica, trascrivendoli nel motivo, passi degli atti difensivi, nel primo e nel secondo grado di quel giudizio, di segno opposto a quello individuato nella sentenza impugnata.

Il motivo è fondato.

Per il catasto dei fabbricati, come chiarito da questa Corte, "con il D.M. 19 aprile 1994, n. 701, regolamento emanato ai sensi della L. 23 agosto 1988, n. 400, art. 17, comma 3, è stata introdotta una procedura (c.d. DOCFA) per l’accertamento delle unità immobiliari, che consente al rendita degli immobili stessi; la procedura ha il solo scopo di rendere più rapida la formazione del catasto ed il suo aggiornamento, attribuendo alle dichiarazioni presentate ai sensi del D.P.R. 1 dicembre 1949, n. 1142, art. 56, la funzione di "rendita proposta", fino a quando l’ufficio finanziario non provveda alla determinazione della rendita definitiva. A tali dichiarazioni, pertanto, non è applicabile il principio del silenzio-assenso dettato dalla L. 7 agosto 1990, n. 241, artt. 19 e 20. Esse, infatti, costituiscono l’atto iniziale di un procedimento amministrativo di tipo cooperativo, e non istanze tendenti ad acquisire un diritto o ad accrescere le facoltà del dichiarante. Correlativamente, l’amministrazione finanziaria non ha alcuna posizione da riconoscere, in quanto l’esito del procedimento di classamento è di tipo accertativo, mira a fornire chiarezza sul valore economico del bene, attraverso il sistema del catasto, in vista di una congrua tassazione secondo le diverse leggi d’imposta" (tra le altre, Cass. n. 16824 del 2006 e n. 19379 del 2008).

Nella specie è incontroverso che era stata attivata dal contribuente il procedimento c.d. DOCFA per l’attribuzione di una nuova rendita catastale – la precedente era stata determinata nel 1992 – con proposta del 4 dicembre 2001 e che pochi giorni dopo, il 21 dicembre, quella rendita era stata messa in atti, con la conseguenza che l’imposta per l’immobile in esame avrebbe dovuto determinarsi in base a tale rendita a partire dal periodo d’imposta avente inizio il 1 gennaio 2002, e con l’ulteriore conseguenza che l’imposta per il periodo controverso, il 1999, avrebbe dovuto essere determinata sulla base della rendita previgente.

Il giudice d’appello, fornendo una diversa ricostruzione della fattispecie, ha accertato che la rendita catastale messa in atti il 21 dicembre 2001 era stata determinata in sede di annullamento in autotutela della previgente rendita attribuita nel 1992, perchè illegittima. E ciò ha accertato non sulla base del provvedimento dell’Agenzia delle entrate, ma sulla base di deduzioni formulate dall’Agenzia del territorio in un atto difensivo relativo ad altro giudizio introdotto dalla società contribuente.

Ma a fronte delle deduzioni del Comune ricorrente, che ha riportato passi di atti difensivi, relativi a quello stesso giudizio, della stessa Agenzia del territorio, ma di opposto segno – tra le altre, in primo grado: "sono state presentate opportune denunce di variazione DOCFA per rideterminare una nuova rendita catastale in funzione dell’effettiva situazione reale… con le quali sono state proposte ed accettate da quest’ufficio le nuove rendite catastali… nuove rendite con validità dalla data di presentazione"; in secondo grado:

"è invece corretto ed esatto dire che le nuove rendite catastali attualmente in atti, non sono da considerarsi un atto di autotutela conseguente ad un errore dell’Agenzia stessa, bensì una modifica dovuta a denuncia di variazione DOCFA che sono state proposte dalla parte tramite il tecnico incaricato" -, la motivazione della sentenza si appalesa come del tutto insufficiente ed inadeguata in ordine al punto.

Il motivo va pertanto accolto, assorbito l’esame degli ulteriori cinque motivi, la sentenza va cassata in relazione al motivo accolto e la causa rinviata, anche per le spese, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale del Piemonte.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo del ricorso, assorbito l’esame degli altri motivi, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale del Piemonte.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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