Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo
Il Comune di Lucca propone ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale della Toscana che, in riforma della decisione di primo grado, ha annullato la cartella esattoriale relativa all’ICI per gli anni 1995, 1996, 1997, 1998 e 1999, emessa nei confronti della snc Società Immobiliare della Toscana di Giammattei S. e C. in liquidazione, in quanto l’avviso o gli avvisi di accertamento presupposti erano stati notificati il 24 dicembre 2001 e il 3 gennaio 2002 non alla liquidatrice S. G., cui esclusivamente competeva la rappresentanza legale della società, ma "a soggetti che risultano estranei alla società stessa", sicchè tale "notifica devesi considerare nulla".
La società contribuente resiste con controricorso.
Motivi della decisione
Con il primo motivo, denunciando violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 11, comma 2, nonchè dell’art. 140 cod. proc. civ., il Comune ricorrente assume che per la persona giuridica destinataria la legittimazione a ricevere l’atto, inviato a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento ai sensi della prima disposizione in rubrica, dovrebbe essere desunta dalla presenza del soggetto presso l’indirizzo della persona giuridica stessa e dall’avvenuta accettazione dell’atto. Deduce in proposito che la contribuente, con l’atto di appello aveva sostenuto che le raccomandate risultavano consegnate a B.C. ed a B. L., entrambe nipoti della liquidatrice.
Con il secondo motivo censura la decisione denunciando violazione del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 19 assumendo che alla, eventualmente ritenuta, mancata notificazione degli atti presupposti non dovrebbe conseguire l’annullamento della cartella in quanto, unitamente all’impugnazione di quest’ultima, potrebbero essere impugnati i primi.
Con il terzo motivo denuncia violazione della stessa norma sotto un diverso profilo, nonchè vizio di motivazione.
Nel controricorso la società contribuente deduce tra l’altro che gli avvisi di accertamento "anzichè al liquidatore, sono stati notificati a soggetti del tutto estranei alla società stessa (nipote e sorella del liquidatore)".
Il primo motivo del ricorso è fondato.
E’ infatti incontroverso in fatto che gli avvisi di accertamento furono notificati nella sede della società, in liquidazione, con consegna a persone legate da un rapporto di parentela al liquidatore G.S.: le parti non concordano su un punto, ai fini della causa non rilevante, in quanto il ricorrente qualifica tali persone come nipoti entrambe della G., indicandone i nomi, B.C. e B.L., mentre la società contribuente afferma essersi trattato di "nipote e sorella del liquidatore".
La questione, di diritto, si risolve nel verificare se le dette persone, rinvenute nella sede della società, "risultino – come affermato dal giudice d’appello – soggetti estranei alla società", con conseguente invalidità della notifica degli atti impositivi.
Ed in proposito, l’art. 145 c.p.c., comma 1, nel quale si rinviene la regola per l’individuazione del "destinatario" della notificazione di un atto a persona giuridica o a società non avente personalità giuridica (comma 2) – regola che trova applicazione tanto per le notifiche eseguite dall’ufficiale giudiziario, che per quelle eseguite a mezzo del servizio postale, e che per le notificazioni c.d. dirette "a mezzo posta", previste, ad esempio, dal D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 11, comma 2, per gli avvisi di accertamento ICI, o dal D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 16, comma 3, per il processo tributario – stabilisce che la notificazione si esegue nella sede "mediante consegna di copia dell’atto al rappresentante o alla persona incaricata di ricevere le notificazioni o, in mancanza, ad altra persona addetta alla sede stessa".
Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, "ai fini della regolarità della notificazione di atti a persona giuridica mediante consegna a persona addetta alla sede ( art. 145 c.p.c., comma 1), è sufficiente che il consegnatario si trovi presso la sede della persona giuridica destinataria, non occasionalmente, ma in virtù di un particolare rapporto che, non dovendo essere necessariamente di prestazione lavorativa, può risultare anche dall’incarico, pur se provvisorio e precario, di ricevere le notificazioni per conto della persona giuridica. La prova dell’insussistenza di un rapporto siffatto, nel caso in cui il consegnatario si sia qualificato addetto alla ricezione degli atti per la persona giuridica destinatala, dev’essere fornita da quest’ultima ed il relativo onere non è adempiuto con la sola dimostrazione dell’insussistenza di un rapporto di lavoro subordinato fra consegnatario ed ente destinatario della notifica, attesa l’accennata configurabilità di altri rapporti idonei a conferire la richiesta qualità" (Cass. n. 15798 del 2010, n. 11804 del 2002 e n. 7249 del 1992).
Un siffatto rapporto, di parentela come precisato supra, tra le consegnatale degli atti, che si trovavano nella sede della società, e la legale rappresentante della società, sussisteva, e la prova contraria in merito non è stata fornita dalla società destinataria.
Il primo motivo del ricorso va pertanto accolto, assorbiti il secondo ed il terzo motivo, la sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo accolto e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la sentenza può essere decisa nel merito, con il rigetto del ricorso introduttivo della società contribuente avverso la cartella di pagamento, essendo già divenuti definitivi gli atti impositivi risultati ritualmente notificati.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si regolano come in dispositivo, mentre si ritiene di compensare le spese per i gradi di merito.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo del ricorso, assorbiti il secondo ed il terzo motivo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo della società contribuente.
Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate in complessivi Euro 1000,00, ivi compresi Euro 100,00 per esborsi, e dichiara compensate fra le parti le spese dei gradi di merito.
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