T.A.R. Lazio Roma Sez. II ter, Sent., 18-11-2011, n. 9007

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Considerato che, con il ricorso in trattazione, la ricorrente ha impugnato la nota del Comune di Roma di cui al prot. n. 63349/2011 del 2.8.2011, con la quale è stato disposto il rigetto della richiesta di fattibilità per la nuova apertura di una gelateria nel locale sito in Roma, piazza della Rovere n. 110, di cui al prot. n. CA/51250 del 21.6.2011, presentata da parte della ricorrente;

Considerato che l’amministrazione comunale si è costituita in giudizio in data 3.11.2011 con comparsa di mera forma, depositando memoria difensiva in data 11.11.2011, con la quale ha, in via preliminare, dedotto l’inammissibilità ed irricevibilità del ricorso, per la natura non provvedimentale dell’atto impugnato, e, nel merito, l’infondatezza chiedendone il rigetto;

Considerato che con memoria, non notificata, dell’11.11.2011 la ricorrente ha dedotto un ulteriore motivo di censura;

Considerato che, in sede di trattazione orale, la difesa dell’amministrazione ha ribadito la natura non provvedimentale dell’atto impugnato ed ha insistito ai fini dell’accoglimento dell’eccezione preliminare in rito;

Considerato che, avuto riguardo al contenuto sostanziale dell’atto impugnato, si deve convenire sulla natura non provvedimentale dell’atto impugnato, adottato sulla base di una prassi posta in essere dal municipio al fine di consentire agli interessati di avere immediata contezza della fattibilità dell’attività auspicata nei locali indicati;

Motivi della decisione

l’atto impugnato non preclude agli interessati, indipendentemente dal suo specifico contenuto, la presentazione dell’istanza per l’apertura della gelateria, sebbene sia indubbio che fornisca una puntuale indicazione di quello che potrebbe essere il conseguente riscontro da parte dell’amministrazione comunale, e che, pertanto, non si presenta come immediatamente e direttamente lesivo per la ricorrente;

Considerato che, pertanto, il ricorso deve essere respinto per le considerazioni che precedono in quanto infondato nel merito;

Considerato che, attesa la peculiarità del caso di specie, si ritiene di dovere disporre tra le parti costituite le spese del presente giudizio;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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