Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 21-09-2011) 20-10-2011, n. 37976

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con sentenza in data 18 aprile 2011 il Tribunale di Foggia, sezione distaccata di Cerignola, applicava a B.V., su richiesta delle parti, la pena di anni uno, mesi undici, giorni venti di reclusione ed Euro 800,00 di multa in ordine ai reati di concorso in tentata estorsione e ricettazione (reati commesso il primo e accertato il secondo il 9 settembre 2010), ritenuta la continuazione e con la riduzione per il rito.

Avverso detta sentenza l’imputato ha proposto, personalmente, ricorso per cassazione. Con il ricorso si deduce l’inosservanza della legge penale e la carenza o illogicità della motivazione, con particolare riferimento alla mancata valutazione circa la sussistenza di cause di non punibilità che potessero condurre al proscioglimento ai sensi dell’art. 129 c.p.p..

Il ricorso è generico e, comunque, manifestamente infondato poichè che il giudice, nell’applicare la pena concordata, si è da un lato adeguato al contenuto dell’accordo tra le parti e dall’altro ha escluso che ricorressero i presupposti dell’art. 129 c.p.p., ponendo in particolare evidenza i verbali di arresto e sequestro, l’annotazione di polizia giudiziaria con gli allegati tabulati telefonici, le annotazioni di servizio, il verbale di sommarie informazioni rese da B.L., il verbale di individuazione fotografica, la denuncia della persona offesa Bo.Gi. con le successive integrazioni. Siffatta motivazione, avuto riguardo alla speciale natura dell’accertamento in sede di applicazione della pena su richiesta delle parti, appare pienamente adeguata ai parametri richiesti per tale genere di decisioni, secondo la costante giurisprudenza di legittimità (Cass. Sez. un. 27 marzo 1992, Di Benedetto; Sez. un. 27 settembre 1995, Serafino; Sez. un. 25 novembre 1998, Messina). Del resto, qualora l’imputato si limiti a chiedere l’applicazione della pena ex art. 444 c.p.p. senza dedurre alcun concreto elemento probatorio a sua discolpa l’indagine sulla sussistenza di una delle ipotesi di proscioglimento previste dall’art. 129 c.p.p., se negativamente risolta, non richiede uno specifico obbligo motivazionale sul punto (Cass. sez. 1 27 gennaio 1999, Forte; sez. 2 9 gennaio 1998 n. 107, Riflettore).

Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende di una somma che, alla luce dei principi affermati dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000, sussistendo profili di colpa, si stima equo determinare in Euro 1.500,00.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende di una somma di Euro 1.500,00.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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